Regolamento (UE) 2022/1363
Regolamento (UE) 2022/1363 della Commissione del 3 agosto 2022 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ridefinendo gli LMR per diverse sostanze attive in numerosi prodotti di origine vegetale e animale. Le modifiche derivano dal riesame EFSA dei dati di conferma e delle lacune informative, con mantenimento, riduzione o sostituzione degli LMR con il limite di determinazione in funzione della completezza dei dati e della tutela dei consumatori. Il regolamento prevede anche una disciplina transitoria per i prodotti già fabbricati o importati prima del 25 febbraio 2023 e si applica dal medesimo giorno.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, gli Stati membri, gli importatori e i paesi terzi per i prodotti fabbricati o importati nell'Unione. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima del 25 febbraio 2023, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento.
Modifica dei livelli massimi di residui per specifici antiparassitari
Il regolamento interviene sul regime dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l'allegato II per alcune sostanze attive di uso fitosanitario. La modifica si fonda sul riesame effettuato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e tiene conto delle valutazioni dell'EFSA, che ha esaminato la sufficienza dei dati disponibili e la necessità di ulteriori informazioni di conferma.
Finalità e contesto regolatorio
La Commissione richiama il fatto che, per le sostanze interessate, i LMR erano già stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. In diversi casi l'EFSA ha ritenuto che le lacune informative fossero state colmate in modo sufficiente, consentendo il mantenimento o la riduzione degli LMR; in altri casi ha evidenziato insufficienze tali da giustificare il mantenimento dell'LMR al livello del limite di determinazione oppure l'ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio.
Ambito di applicazione materiale
Il regolamento riguarda i residui di 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam in una vasta gamma di prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L'allegato riporta, per ciascuna sostanza, i valori di LMR espressi in mg/kg e, ove rilevante, segnala il limite di determinazione analitica (*1) oppure specifiche definizioni del residuo, come per il flurossipir e l'azossistrobina.
Principali interventi sui singoli principi attivi
Per 2,4-D il regolamento distingue tra prodotti per i quali le lacune informative sono state colmate, come mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni e altri frutti a guscio, e prodotti per i quali le informazioni restano insufficienti, come grano saraceno e altri pseudo-cereali, per i quali gli LMR sono mantenuti al livello del limite di determinazione.
Per azossistrobina vengono ridotti gli LMR per dolcetta/valerianella/gallinella, scarola/indivia a foglie larghe, crescioni e altri germogli e gemme, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf e lattughe, sulla base dei dati di conferma presentati. Per alcuni prodotti di origine animale, invece, l'EFSA ha rilevato una lacuna sul profilo tossicologico dei metaboliti L1, L4 e L9; il regolamento mantiene quindi gli LMR vigenti e conferma l'obbligo di presentare informazioni supplementari, indicando che la Commissione terrà conto di eventuali dati presentati entro il 5 agosto 2024.
Per cialofop butile viene mantenuto l'LMR vigente per il riso, con soppressione dell'obbligo di presentare ulteriori informazioni, poiché la lacuna di dati sui metodi di analisi è stata ritenuta colmata.
Per cimoxanil il regolamento fissa gli LMR indicati dall'EFSA per uve da tavola, uve da vino, lattughe e spinaci; inoltre interviene su legumi secchi, infusioni di erbe e luppolo, mantenendo i limiti al livello del LD laddove le lacune sui metodi analitici o sulla stabilità all'immagazzinamento non risultavano colmate.
Per fenexamide gli LMR per i kiwi verdi, rossi e gialli sono mantenuti, poiché l'EFSA ha ritenuto non più necessari ulteriori dati sui residui e sui parametri GAP.
Per flazasulfuron e florasulam il regolamento mantiene gli LMR vigenti per i prodotti interessati, in ragione della sufficiente colmatura delle lacune informative rispettivamente sulla stabilità all'immagazzinamento e sui metodi analitici per alcuni prodotti di origine animale.
Per flurossipir il regolamento introduce numerose modifiche: per mele, cipolle e timo vengono fissati gli LMR indicati dall'EFSA; per aglio e scalogni la lacuna di dati è considerata colmata; per porri, cereali, infusioni di erbe da fiori e canne da zucchero, nonché per alcuni prodotti di origine animale, permangono invece questioni di gestione del rischio e gli LMR sono mantenuti in attesa di ulteriori valutazioni.
Per iprovalicarb gli LMR per lattughe, scarola/indivia a foglie larghe e rucola sono fissati al livello del limite di determinazione, poiché non sono state presentate informazioni sul metabolismo delle colture ritenute necessarie.
Per siltiofam gli LMR per orzo, segale e frumento sono mantenuti, essendo state ritenute sufficienti le informazioni sui metodi di analisi.
Disposizioni tecniche e allegato
L'allegato sostituisce le corrispondenti colonne dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 con una tabella aggiornata di LMR per categorie e sottocategorie di prodotti. Il testo precisa, inoltre, che per il flurossipir la definizione del residuo varia per talune combinazioni di codici prodotto e che per numerosi valori si applica il limite di determinazione analitica.
Disposizioni transitorie e applicazione temporale
Per evitare discontinuità commerciali, il regolamento dispone che il testo previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 25 febbraio 2023. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 25 febbraio 2023, concedendo così un periodo di adeguamento agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005
L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato per adeguare gli LMR relativi a 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam, sulla base dei dati EFSA e delle valutazioni di conferma disponibili.
Mantenimento, riduzione o fissazione al limite di determinazione
Per alcune combinazioni sostanza/prodotto gli LMR sono mantenuti invariati, per altre sono ridotti o fissati al livello del limite di determinazione (LD), in particolare quando le lacune di dati non risultano colmate in modo sufficiente o quando l'Autorità ha ritenuto opportuno un ulteriore esame della gestione del rischio.
Soppressione o conferma degli obblighi di presentare informazioni supplementari
Quando le lacune informative sono state colmate, viene soppresso l'obbligo di presentare informazioni supplementari; quando invece le lacune permangono o sono solo parzialmente colmate, l'obbligo resta confermato per i prodotti interessati, come nel caso di alcune combinazioni per azossistrobina e flurossipir.
Disposizioni specifiche per singole sostanze
Per 2,4-D, cialofop butile, fenexamide, flazasulfuron, florasulam e siltiofam il regolamento conferma o adegua gli LMR a seguito della sufficienza dei dati presentati. Per azossistrobina, cimoxanil, flurossipir e iprovalicarb alcuni LMR vengono invece ridotti o portati all'LD, mentre per azossistrobina in prodotti di origine animale permangono talune incertezze sui metaboliti L1, L4 e L9, con termine di riferimento al 5 agosto 2024 per eventuali informazioni confermative.
Consultazioni tecniche e commerciali
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea sulla possibilità di abbassare alcuni LD e ha consultato i partner commerciali dell'Unione tramite l'OMC; le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione.
Disposizioni transitorie
Il regolamento previgente continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 25 febbraio 2023, per consentire normali condizioni di commercializzazione, trasformazione e consumo e garantire un periodo di adeguamento agli operatori e agli Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 25 febbraio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1352
- Regolamento · 3 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1406
- Regolamento · 3 ago 2022Regolamento (UE) 2022/2360
- Regolamento · 2 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1389
- Regolamento · 4 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1366
- Regolamento · 4 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1365
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →