Regolamento (UE) 2022/1406
Regolamento (UE) 2022/1406 della Commissione del 3 agosto 2022 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di metossifenozide, propoxur, spinosad e tiram in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) di quattro sostanze attive alla luce delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e delle nuove conclusioni tossicologiche o di rischio. Per metossifenozide e spinosad vengono rivisti al ribasso alcuni LMR su prodotti determinati; per propoxur e tiram, sostanze non più autorizzate nell’Unione, gli LMR sono in larga parte soppressi o fissati al limite di determinazione nell’allegato V. È inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato prima dell’applicazione delle nuove regole, con applicazione dal 28 febbraio 2023.
Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di metossifenozide, propoxur, spinosad e tiram in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui delle sostanze attive metossifenozide, propoxur, spinosad e tiram. Incide sugli LMR per prodotti specificamente elencati negli allegati, con effetti su prodotti prodotti nell’Unione e importati nell’Unione. Il regolamento prevede una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti o importati prima del 28 febbraio 2023, salvo eccezioni puntualmente indicate per metossifenozide in pere, pesche, mele e cavoli broccoli, nonché per propoxur e tiram su tutti i prodotti.
Modifica dei livelli massimi di residui di metossifenozide, propoxur, spinosad e tiram
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i livelli massimi di residui (LMR) sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e delle esigenze di gestione del rischio. L’obiettivo dichiarato è adeguare i residui ammessi ai consumatori a un livello di protezione elevato, tenendo conto della nuova valutazione tossicologica di alcune sostanze e dell’assenza di autorizzazioni o dati sufficienti per altre.
Contesto e motivazione della modifica
I considerando richiamano la revisione inter pares delle sostanze attive ai fini del rinnovo dell’approvazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché i pareri motivati richiesti alla Commissione ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione ha inoltre consultato gli Stati membri, i laboratori di riferimento dell’Unione e i partner commerciali tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.
Metossifenozide
Per il metossifenozide l’EFSA ha confermato la dose giornaliera ammissibile (DGA) ma ha fissato una dose acuta di riferimento (DAR) più bassa, facendo emergere rischi inaccettabili per alcuni prodotti con gli LMR vigenti. In particolare, sono stati individuati rischi per arance, pompelmi, mandarini, pere, pesche, mele, pomodori e cavoli broccoli; per i pomodori è stata individuata una buona pratica agricola alternativa, mentre per gli agrumi la sicurezza resta compatibile con gli LMR vigenti se si considera il fattore di riduzione dovuto alla pelatura.
Nell’allegato II vengono quindi aggiornati gli LMR per numerosi prodotti vegetali e di origine animale. Per alcuni prodotti i valori restano espressi come limiti specifici; per altri sono fissati al limite di determinazione analitica, in particolare ove il rischio non risulti accettabile o non vi siano elementi sufficienti per mantenere l’LMR precedente.
Propoxur
Per il propoxur la Commissione ha chiesto all’EFSA un parere sulle proprietà tossicologiche e sui valori di riferimento, poiché la sostanza non era stata valutata nell’Unione e vi erano dati recenti. L’Autorità non è riuscita a ricavare valori tossicologici di riferimento e non ha potuto concludere sulla sicurezza degli LMR; ha quindi segnalato la necessità di un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio.
Poiché gli usi della sostanza non sono più autorizzati nell’Unione, gli LMR sono soppressi dagli allegati II e III, parte B, e sono inseriti nell’allegato V al livello di determinazione analitica per i prodotti interessati. Il regolamento prevede così un ritorno a valori minimi, coerenti con l’assenza di usi autorizzati e con l’insufficienza dei dati tossicologici disponibili.
Spinosad
Per lo spinosad l’EFSA, nel contesto del rinnovo dell’approvazione, ha stabilito per la prima volta una DAR. Sulla base della nuova valutazione, la Commissione ha chiesto all’Autorità di riesaminare gli LMR vigenti, rilevando rischi per peperoni, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, spinaci, bietole da foglia e da costa, nonché cicoria Witloof/cicoria belga.
Gli Stati membri hanno individuato BPA alternative per tutti i prodotti interessati; di conseguenza, gli LMR sono stati ridotti ai livelli raccomandati dall’Autorità. Nell’allegato II sono quindi aggiornati i valori per tali colture, con particolare incidenza sugli ortaggi a foglia.
Tiram
Il tiram non è più approvato nell’Unione e tutte le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono state revocate. In applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli LMR vigenti negli allegati II e III, parte B, sono soppressi.
L’EFSA ha inoltre esaminato le tolleranze all’importazione, ma in assenza di dati tossicologici relativi al metabolita M1 non ha potuto completare la valutazione del rischio per i consumatori. Per i prodotti per i quali non esistono tolleranze all’importazione né CXL, e più in generale in chiave di gestione del rischio, gli LMR sono fissati al limite di determinazione nell’allegato V.
Regole generali su LMR, limiti di determinazione e specifiche tecniche
Il regolamento ribadisce che, per i prodotti sui quali l’uso della sostanza non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR vanno fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Viene inoltre richiamato il contributo dei laboratori di riferimento dell’Unione, che hanno indicato, per alcune sostanze, la necessità di limiti di determinazione specifici per tenere conto dell’evoluzione tecnica dei metodi analitici.
Disposizioni finali e disciplina transitoria
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 28 febbraio 2023. Per consentire la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, l’articolo 2 prevede che il regime precedente continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima di tale data, con eccezioni per metossifenozide in pere, pesche, mele e cavoli broccoli, nonché per propoxur e tiram su tutti i prodotti.
La disciplina è quindi immediatamente rilevante per operatori alimentari, importatori, produttori e consulenti che gestiscono conformità, controlli residui e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari contenenti o potenzialmente contaminati dalle sostanze interessate.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i livelli massimi di residui per metossifenozide, propoxur, spinosad e tiram.
Metossifenozide: revisione dei limiti massimi di residui
Alla luce del parere EFSA e della nuova dose acuta di riferimento (DAR) più bassa, alcuni LMR vigenti sono ritenuti non sicuri per i consumatori. Gli LMR per arance, pompelmi, mandarini, pere, pesche, mele, pomodori e cavoli broccoli sono rivisti; per vari prodotti gli LMR sono fissati al limite di determinazione pertinente, mentre per gli agrumi la Commissione considera sicuri gli attuali LMR tenendo conto del fattore di riduzione dei residui dovuto alla pelatura. Nell’allegato II sono aggiornate le colonne relative alla sostanza, con valori differenziati per numerosi prodotti vegetali e di origine animale.
Propoxur: soppressione degli LMR vigenti e fissazione al limite di determinazione
Poiché la sostanza non è mai stata valutata nell’UE e non è stato possibile ricavare valori tossicologici di riferimento, l’Autorità non ha potuto concludere sulla sicurezza per i consumatori. Considerato che gli usi non sono più autorizzati nell’Unione, gli LMR per propoxur sono soppressi dagli allegati II e III, parte B, e sono introdotti nell’allegato V valori al limite di determinazione per i prodotti interessati.
Spinosad: riduzione degli LMR per alcuni ortaggi a foglia e altre colture
A seguito della nuova DAR stabilita dall’EFSA, sono stati individuati rischi per i consumatori per peperoni, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, spinaci, bietole da foglia e da costa e cicoria Witloof/cicoria belga. Poiché sono state individuate BPA alternative per tutti i prodotti interessati, gli LMR sono ridotti ai livelli raccomandati dall’Autorità e aggiornati nell’allegato II.
Tiram: soppressione degli LMR e fissazione al limite di determinazione
Il tiram non è più approvato nell’Unione e tutte le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono state revocate. In applicazione degli articoli 17 e 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR fissati negli allegati II e III, parte B, sono soppressi; per i prodotti privi di dati sufficienti o di tolleranze all’importazione/CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione nell’allegato V.
Criteri generali di fissazione degli LMR e limiti di determinazione
Per i prodotti sui quali l’uso del fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. I laboratori di riferimento dell’Unione hanno inoltre segnalato, per alcune sostanze e prodotti, la necessità di specifici limiti di determinazione per evoluzione tecnica.
Disposizioni transitorie e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 28 febbraio 2023. Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima di tale data, con le eccezioni espresse per metossifenozide in pere, pesche, mele e cavoli broccoli e per propoxur e tiram su tutti i prodotti.
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