Regolamento (UE) 2022/1365
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 della Commissione del 4 agosto 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per aggiornare le condizioni d’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp., già inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’intervento estende l’uso del nuovo alimento ai prodotti sostitutivi del pesce e ai prodotti sostitutivi della carne, fissando livelli massimi di 300 mg/100 g per entrambe le categorie. Vengono inoltre confermate o dettagliate le condizioni di impiego per le altre categorie alimentari già autorizzate e la denominazione da usare in ეტichetta. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per estendere le condizioni d’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. a prodotti sostitutivi del pesce e della carne, con aggiornamento delle condizioni di impiego e dell’etichettatura.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione alimenti contenenti olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp., già autorizzato come nuovo alimento e incluso nell’elenco dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda in particolare le categorie di alimenti e i livelli massimi di utilizzo indicati nell’allegato, inclusi integratori alimentari, alimenti per specifici gruppi di popolazione, prodotti da forno, cereali, grassi, latticini e sostituti, bevande analcoliche, barrette, condimenti, prodotti sostitutivi del pesce e della carne. Non introduce una nuova autorizzazione generale, ma aggiorna le condizioni d’uso di un nuovo alimento già autorizzato; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica delle condizioni d’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per adeguare le condizioni d’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp., già autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e iscritto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’intervento si fonda sulla richiesta presentata da DSM Nutritional Products e sulla valutazione della Commissione circa l’assenza di un impatto sfavorevole sulla salute umana.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il sistema autorizzatorio dei nuovi alimenti previsto dal regolamento (UE) 2015/2283: solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. era già presente nell’elenco dell’Unione e aveva già subito un ampliamento d’uso con la decisione di esecuzione (UE) 2015/546, che ne aveva esteso l’impiego anche agli integratori alimentari.
Istanza del richiedente e valutazione della Commissione
L’8 dicembre 2021 DSM Nutritional Products ha chiesto di modificare le condizioni d’uso del nuovo alimento per estenderlo ai prodotti sostitutivi del pesce e ai prodotti sostitutivi della carne, entrambi a livello di 300 mg/100 g e destinati alla popolazione generale. La Commissione ritiene che l’aggiornamento non richieda una nuova valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, poiché l’assunzione complessiva risultante dai nuovi usi, sommata agli usi già autorizzati, è comparabile a quella ritenuta sicura nel precedente parere scientifico dell’EFSA.
Contenuto della modifica dell’allegato
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 viene sostituito per la voce relativa all’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. Vengono confermate numerose categorie alimentari già autorizzate e i relativi livelli massimi di DHA ed EPA combinati, tra cui:
- integratori alimentari per adulti, esclusi donne in gravidanza e allattamento: 3 000 mg/giorno;
- integratori alimentari per donne in gravidanza e allattamento: 450 mg/giorno;
- sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e sostituti di un pasto per il controllo del peso: 250 mg/pasto;
- bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia: 200 mg/100 g;
- prodotti da forno, cereali da colazione, barrette ai cereali/nutrizionali: 500 mg/100 g;
- grassi da cucina: 360 mg/100 g;
- prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e prodotti lattiero-caseari, con livelli differenziati per talune sottocategorie;
- bevande analcoliche: 80 mg/100 g;
- grassi spalmabili e condimenti: 600 mg/100 g.
Sono inoltre introdotte le nuove categorie dei prodotti sostitutivi del pesce e dei prodotti sostitutivi della carne, entrambe con limite di 300 mg/100 g.
Etichettatura
Per i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento, l’etichetta deve riportare la denominazione «olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.». Tale indicazione costituisce un requisito specifico aggiuntivo di etichettatura con rilievo pratico per gli operatori.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del regolamento, sostituendo la voce relativa all’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati.
Estensione delle condizioni d’uso
L’allegato estende l’uso del nuovo alimento ai prodotti sostitutivi del pesce e ai prodotti sostitutivi della carne, con un livello massimo di DHA ed EPA combinati pari a 300 mg/100 g per ciascuna categoria.
Categorie alimentari e livelli massimi autorizzati
Sono confermate o elencate le condizioni d’impiego per varie categorie: integratori alimentari per adulti non gravidi o in allattamento (3 000 mg/giorno), integratori per donne in gravidanza e allattamento (450 mg/giorno), alimenti a fini medici speciali secondo il regolamento (UE) n. 609/2013, sostituti dell’intera razione giornaliera e sostituti di un pasto per il controllo del peso (250 mg/pasto), bevande a base di latte e prodotti analoghi per la prima infanzia (200 mg/100 g), prodotti da forno e cereali da colazione (500 mg/100 g), grassi da cucina (360 mg/100 g), sostituti dei prodotti lattiero-caseari e prodotti lattiero-caseari con livelli differenziati, bevande analcoliche (80 mg/100 g), barrette ai cereali/nutrizionali (500 mg/100 g), grassi spalmabili e condimenti (600 mg/100 g).
Etichettatura
È imposta una denominazione specifica in etichetta per i prodotti che contengono il nuovo alimento: «olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.».
Base giuridica e valutazione di sicurezza
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione afferma che l’aggiornamento non incide sulla salute umana e che non è necessaria una valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, poiché l’esposizione complessiva resta comparabile a quella già ritenuta sicura.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1354
- Regolamento · 4 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1356
- Regolamento · 4 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1364
- Regolamento · 4 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1366
- Regolamento · 3 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1352
- Regolamento · 3 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1363
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →