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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1352

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1352 della Commissione del 3 agosto 2022 recante deroga, per l’anno 2022, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

Normativa europea32022R1352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento consente per il 2022 un innalzamento temporaneo degli anticipi versabili agli agricoltori per attenuare le difficoltà di liquidità. La misura deroga ai limiti ordinari della PAC e autorizza gli Stati membri a pagare fino al 70% per i pagamenti diretti e fino all’85% per taluni interventi di sviluppo rurale. La base giustificativa è la persistenza degli effetti economici della pandemia di COVID-19, aggravati dall’invasione russa dell’Ucraina.

Deroga per l’anno di domanda 2022 ai limiti ordinari degli anticipi sui pagamenti diretti e su taluni interventi di sviluppo rurale in agricoltura.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con efficacia diretta e obbligatorietà in tutti i suoi elementi. Riguarda esclusivamente l’anno di domanda 2022 e incide sulla possibilità, per le autorità nazionali competenti, di versare anticipi agli agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. La deroga opera rispetto ai limiti ordinari previsti dall’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1352: deroga sugli anticipi PAC per il 2022

Il regolamento introduce una misura eccezionale e temporanea per l’anno di domanda 2022, consentendo agli Stati membri di aumentare il livello degli anticipi erogabili nell’ambito della politica agricola comune. La Commissione motiva l’intervento con il perdurare delle difficoltà economiche degli agricoltori dovute alla pandemia di COVID-19 e con gli effetti ulteriormente negativi sul settore agroalimentare conseguenti all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Ambito di applicazione

La deroga riguarda gli Stati membri dell’Unione e si applica ai beneficiari dei pagamenti diretti e di alcune misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali. L’intervento opera con riferimento esclusivo all’anno di domanda 2022 e modifica, per tale annualità, i massimali ordinari previsti dall’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Contesto normativo

Il regolamento richiama la disciplina generale secondo cui, dal 16 ottobre al 30 novembre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e, anteriormente al 1° dicembre, fino al 75% per il sostegno allo sviluppo rurale connesso alla superficie e agli animali. Viene inoltre evidenziato che misure analoghe erano già state adottate per gli anni 2020 e 2021 mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/531 e (UE) 2021/1295.

Contenuto della deroga

Per l’anno di domanda 2022 gli Stati membri sono autorizzati a:

  • versare anticipi fino al 70% per i pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;
  • versare anticipi fino all’85% per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La misura non modifica in via generale la disciplina della PAC, ma introduce una deroga limitata nel tempo e circoscritta ai livelli di anticipo, con finalità di sostegno alla liquidità degli operatori agricoli.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Deroga ai limiti ordinari degli anticipi per il 2022

In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2022 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70% per i pagamenti diretti previsti dall’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all’85% per il sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ragioni della misura eccezionale

La Commissione richiama la permanenza nel 2022 delle difficoltà economiche e finanziarie degli agricoltori dovute alla pandemia di COVID-19, nonché l’ulteriore impatto negativo sull’intero settore agroalimentare derivante dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La deroga è quindi finalizzata ad attenuare le conseguenze di liquidità per i beneficiari.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comunefinanziamenti e aiuti di statosviluppo rurale

Testo integrale

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