Regolamento (UE) 2022/1366
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1366 della Commissione del 4 agosto 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. L'intervento recepisce l'evoluzione epidemiologica del 2022, in particolare nuovi focolai in Lituania, Polonia e Slovacchia, e ridefinisce conseguentemente la classificazione e la perimetrazione di numerose aree territoriali. La modifica è adottata con effetto immediato, in ragione dell'urgenza sanitaria e della necessità di limitare il rischio di ulteriore diffusione della malattia.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente e obbligatoriamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e riguarda gli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, nei quali sono delimitate zone soggette a restrizioni per la peste suina africana. Incide sui territori specificamente individuati in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e su ulteriori aree locali riportate nell'allegato, con effetti sulla movimentazione di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti. Le modifiche tengono conto della situazione epidemiologica e dei nuovi focolai registrati nel 2022; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1366 della Commissione modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. L'intervento è motivato dall'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione e dalla necessità di adattare rapidamente la regionalizzazione alle aree interessate da nuovi focolai.
Contesto e ragioni dell'intervento
Nei considerando si ricorda che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti rilevanti sulla consistenza della popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti nell'Unione, oltre che sulle esportazioni verso paesi terzi. Il regolamento (UE) 2021/605 prevede misure speciali nelle zone soggette a restrizioni I, II e III degli Stati membri interessati, e tali zone devono essere aggiornate in funzione della situazione epidemiologica, del livello di rischio di ulteriore diffusione e di criteri scientifici e orientamenti concordati in sede di comitato permanente.
Base giuridica
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, sull'articolo 71, paragrafo 3. La Commissione richiama anche le norme internazionali pertinenti, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE/WOAH, nonché le giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Evoluzione epidemiologica considerata
Nel 2022 si sono verificati nuovi focolai in Lituania, Polonia e Slovacchia. In particolare:
- in Polonia, un focolaio nella Grande Polonia ha interessato un'area già classificata come zona II, imponendone la riclassificazione in zona III;
- in Slovacchia, nuovi focolai nei distretti di Michalovce e Zvolen hanno determinato analoga riclassificazione di aree da zona II a zona III;
- in Lituania, nuovi focolai nelle contee di Tauragė e Marijampolė hanno imposto la revisione delle delimitazioni delle zone II e la riclassificazione di alcune aree in zona III. Il regolamento sottolinea anche la necessità di delimitare zone sufficientemente ampie, tenendo conto delle aree circostanti, per affrontare in modo proattivo il rischio di diffusione.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne deriva un aggiornamento completo delle zone soggette a restrizioni nei vari Stati membri elencati. L'allegato è molto dettagliato e individua le aree territoriali con riferimento a regioni, province, comuni, municipalità, distretti e talvolta porzioni di territorio delimitate da elementi geografici e infrastrutturali.
Stati membri e aree interessate
L'allegato distingue tra:
- Parte I - zone soggette a restrizioni I;
- Parte II - zone soggette a restrizioni II;
- Parte III - zone soggette a restrizioni III. Sono elencate aree in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia per la Parte I; in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Romania, nonché in altri casi per la Parte II; e in Bulgaria, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia per la Parte III. Per la Bulgaria e la Romania, in particolare, molte aree sono designate a livello di intere regioni o județe.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3, e modifica il regime di controlli speciali sulla peste suina africana già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La finalità è adeguare le zone soggette a restrizioni alla situazione epidemiologica più recente.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento. Vengono aggiornate le zone I, II e III in più Stati membri, con ridefinizione territoriale delle aree di restrizione in base ai nuovi focolai e al livello di rischio di diffusione.
Passaggio di aree da zona II a zona III
Per effetto dei nuovi focolai, alcune aree di Polonia, Slovacchia e Lituania precedentemente classificate come zona soggetta a restrizioni II sono riclassificate come zona soggetta a restrizioni III. Le delimitazioni delle zone II sono inoltre ridefinite per tenere conto dei recenti eventi epidemiologici.
Nuove delimitazioni territoriali dettagliate
L'allegato elenca in modo analitico i territori soggetti a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato, con indicazione di regioni, province, comuni, distretti, municipalità e, in alcuni casi, porzioni di territorio individuate da strade, fiumi, linee ferroviarie o altri riferimenti geografici.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
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