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Sentenza

Sentenza del 12/01/2015 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Milano

RICHIESTA DI DOCUMENTI - DIRITTO AL CONTRADDITTORIO - Accertamento - Preventiva e motivata richiesta di documenti - Contraddittorio precedente l'emissione dell'avviso di accertamento - Facoltatività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente lamentava la violazione del diritto al contraddittorio, sostenendo che, dopo la richiesta motivata di esibizione o trasmissione di documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, l'Ufficio fosse obbligato a instaurare un contraddittorio preventivo prima di emettere l'avviso di accertamento.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'emissione dell'avviso di accertamento successiva a un invito motivato alla produzione di documenti non impone all'Ufficio l'obbligo di instaurare un ulteriore contraddittorio preventivo. In tale situazione, il contraddittorio costituisce una facoltà dell'Amministrazione e la sua mancata attivazione non lede i diritti del contribuente, che può comunque difendersi mediante l'istanza di accertamento con adesione e, se necessario, in sede contenziosa.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria formula una richiesta preventiva, motivata e specifica di documenti o informazioni rilevanti per l'accertamento, non è automaticamente obbligata a instaurare anche un successivo contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso.
  • La richiesta di documenti e il contraddittorio preventivo sono strumenti distinti: l'attivazione del primo non comporta necessariamente l'obbligo di attivare il secondo.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio non determina di per sé l'invalidità dell'avviso di accertamento, se il contribuente ha avuto strumenti effettivi per far valere le proprie ragioni.
  • Il contribuente conserva la possibilità di contestare la pretesa tramite accertamento con adesione e, successivamente, mediante ricorso giudiziale.
  • La regola deve essere applicata verificando il contenuto concreto dell'invito, la sua motivazione e l'eventuale esistenza di specifiche disposizioni che impongano invece il contraddittorio preventivo.

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