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Sentenza

Sentenza del 07/07/2022 n. 21555 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

T. S.r.l. contestava avvisi di accertamento e solleciti di pagamento TARSU per gli anni 2007-2010 e 2012; deduceva che una sentenza precedente della CTP di Pescara (n. 286/2012, relativa al 2011) aveva accertato la produzione di rifiuti speciali autosmaltiti (imballaggi secondari/terziari) nelle aree aziendali rendendo quelle aree non soggette a tassa e che, quindi, il giudicato doveva espandersi ai periodi successivi; denunciava altresì violazioni di norme sul carico della prova e su disciplina TARSU e normativa rifiuti (D.Lgs. 507/1993 art.62, D.Lgs. 152/2006 art.226), sostenendo di avere fornito documentazione probatoria e che l'ente non aveva dimostrato la produzione di rifiuti urbani su quelle aree.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui il giudicato della sentenza 2012 non aveva efficacia espansiva per i periodi diversi (gli elementi relativi allo smaltimento in proprio dei rifiuti sono 'potenzialmente mutevoli' e non caratteri tendenzialmente permanenti). Ha inoltre confermato i principi secondo cui la TARSU è presunta dovuta per la disponibilità delle aree (art.62 D.Lgs. 507/1993), mentre l'esenzione per superfici ove si producono di regola rifiuti speciali grava sul contribuente che ne chiede il riconoscimento e deve essere provata; le deduzioni di fatto della ricorrente non superano il sindacato di legittimità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1

    La tassa (TARSU) ha per presupposto la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti: esiste una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo con prova contraria dal detentore dell'area.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    L'esenzione può riguardare solo le parti di superficie in cui per struttura e destinazione si formano di regola rifiuti speciali e solo se il produttore provvede allo smaltimento a proprie spese; l'onere della prova dell'esenzione grava sul contribuente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 5

    Le riduzioni o variazioni dichiarate hanno effetto di regola dall'anno successivo alla denuncia/variazione; le agevolazioni non operano automaticamente senza denuncia.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 226

    Norma di riferimento per la classificazione e gestione dei rifiuti; richiamata nel contesto della qualificazione dei rifiuti prodotti (speciali vs urbani) e delle relative obbligazioni.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola il riparto dell'onere della prova; nella materia TARSU la Corte ricorda che, se l'obbligazione tributaria e il presupposto impositivo sono in capo all'ente, l'esenzione quale eccezione alla regola richiede prova da parte del contribuente che la invoca.

  • Codice civile, art. 2909

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo al giudicato esterno; la Corte ha valutato correttamente i limiti dell'efficacia del giudicato.

  • Codice di procedura civile, art. 324 e art. 360

    Art.324 richiamato in relazione a motivi di ricorso; art.360 disciplina i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i rilievi di violazione di legge e limite al riesame di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 348 ter comma 4

    Principio della doppia conforme: la Corte non rivede in cassazione i fatti consolidati da due sentenze conformi del merito, qui richiamato per delimitare il sindacato di legittimità.

  • D.P.R. 26 giugno 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un importo aggiuntivo pari a quello del ricorso principale.

  • Circolare Ministeriale n. 95 del 22 giugno 1994

    Richiamata dalla ricorrente in tema di superfici esenti per produzione ordinaria di rifiuti speciali; la Corte ha ritenuto che l'appello non abbia dimostrato l'assolvimento dell'onere probatorio richiesto.

Massime di principio

  • La TARSU (o tassa sui rifiuti) si presume dovuta per la semplice disponibilità di aree: il contribuente che chiede l'esenzione o la riduzione deve provare fattispecie alternative (es. produzione esclusiva di rifiuti speciali e smaltimento a proprie cure).
  • Una sentenza passata in giudicato può avere efficacia nei giudizi successivi solo se riguarda elementi della fattispecie di carattere tendenzialmente permanente; fatti e condizioni suscettibili di variazione periodale (es. modalità di smaltimento in proprio dei rifiuti in un dato anno) non godono automaticamente di efficacia espansiva sul periodo d'imposta successivo.
  • Le agevolazioni o esenzioni devono essere dichiarate nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione e, in genere, producono effetti dall'anno successivo: non operano 'a rimorchio' senza adempimenti formali.
  • Il giudice del merito difficilmente è sindacabile in Cassazione sui rilievi di fatto: il contribuente deve mettere in ordine e documentare adeguatamente la prova in primo grado e in appello per veder riconosciuta l'esenzione.
  • La qualificazione dei rifiuti (speciali vs urbani) è fondamentale e richiede prove e, se necessario, accertamenti tecnici; la mera affermazione non è sufficiente a superare la presunzione di imponibilità.

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