Sentenza del 09/02/2023 n. 4024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il terzo motivo fondato: dichiarata la nullità del giudizio d'appello per contraddittorio incompleto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione per rinnovare il giudizio di merito con contraddittorio integro. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Sulla regolamentazione delle spese si è rimandato alla Corte di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza di merito che aveva annullato gli avvisi di accertamento per il 2006 nei confronti della società e dei soci (IRES, IRAP, IVA e quote di reddito ex art.5 TUIR). Tra otto motivi, il terzo denunciava la nullità del giudizio d'appello per mancata integrazione del contraddittorio: il socio C.C., litisconsorte necessario per l'accertamento unitario ex art.5 TUIR, non era stato validamente costituito in grado d'appello (mancava l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di gravame).
Norme richiamate
D.P.R. n.917 del 1986, art.5 (TUIR)
Stabilisce l'unitarietà dell'accertamento tra società di persone e soci: determina il litisconsorzio necessario tra società e soci per le questioni fiscali relative alla distribuzione di reddito.
D.Lgs. n.546 del 1992, art.36
Norme procedurali tributarie richiamate nei motivi di ricorso relativi alla decisione di merito e al procedimento d'appello.
D.Lgs. n.546 del 1992, art.57
Richiamato in relazione a profili processuali e di rito tributario; impatto sulla trattazione degli atti e sull'istruttoria nel giudizio tributario.
D.P.R. n.600 del 1973, art.39, comma 1, lett. d) e art.42
Norme relative all'accertamento e alle procedure di notificazione/contestazione degli atti impositivi, richiamate nei motivi in tema di regolarità e motivazione dell'accertamento.
D.P.R. n.600 del 1973, art.39, comma 2, lett. d)
Ulteriore richiamo alle disposizioni sull'accertamento tributario, utilizzato per contestare la fondatezza degli atti impositivi.
Codice di procedura civile, art.331
Richiesto in relazione all'integrazione del contraddittorio e alla partecipazione delle parti necessarie: la mancata costituzione di un litisconsorte necessario incide sulla validità del giudizio.
Codice di procedura civile, art.345
Richiamato nei motivi connessi alla valutazione e utilizzazione di prove e fatti decisivi per la decisione, poi assorbito.
Codice di procedura civile, art.132, comma 2 e art.118 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate in relazione al processo di impugnazione e alla formazione del contraddittorio in appello; usate per censurare vizi procedurali.
Codice di procedura civile, art.360 c.p.c., comma 1, n.3 e n.4
Fondamento delle doglianze in Cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto e nullità processuali (contraddittorio), n.4 per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha accolto il vizio relativo al contraddittorio (n.3) e assorbito gli altri (n.4).
Costituzione, art.111
Richiamato per profili di garanzia del giusto processo e del diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto violata la garanzia per la carenza di contraddittorio nei riguardi del litisconsorte necessario.
Massime di principio
- Quando la legge fiscale (es. art.5 TUIR) prevede un accertamento unitario tra società di persone e soci, società e soci costituiscono litisconsorti necessari: la mancata partecipazione di uno di essi rende il giudizio (anche d'appello) radicalmente nullo.
- La validità del contraddittorio si verifica anche tramite la corretta notifica degli atti di impugnazione: l'assenza dell'avviso di ricevimento o di altra prova della notifica può determinare l'integrazione del contraddittorio e la nullità del procedimento.
- Se il giudice di legittimità rileva un vizio pregiudiziale di contraddittorio, assorbe gli altri motivi di censura e rinvia la causa al giudice di merito per rinnovare il processo con tutte le parti necessarie.
- In controversie tributarie con più soggetti interessati al medesimo accertamento, le difese processuali devono verificare tempestivamente che tutte le notifiche siano andate a buon fine e, in caso contrario, chiedere l'integrazione del contraddittorio o impugnare per nullità.
- La sentenza di cassazione per nullità processuale non decide nel merito l'accertamento fiscale: il procedimento torna al merito, con conseguente possibilità di nuovo esame delle questioni sostanziali e di riallocazione delle spese processuali.
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