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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16508/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2 c.p., e contestuale richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354, per gravi motivi di salute. Il ricorrente denunciava una grave sindrome OSAS con insufficienza respiratoria notturna e un elevato rischio di mortalita e sosteneva che le cure e l'assistenza in carcere erano insufficienti; il difensore chiedeva inoltre la nomina di una perizia e contestava la valutazione del Tribunale di sorveglianza sulla compatibilita delle condizioni di salute con il regime detentivo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente esaminato la documentazione clinica e le relazioni sanitarie intramurarie, concludendo che il quadro patologico, seppure serio, è cronico e gestibile presso la Medicina Penitenziaria in cooperazione con strutture sanitarie territoriali. La Corte ha inoltre considerato rilevante il comportamento non collaborativo del detenuto (rifiuto di eseguire accertamenti), per cui non era necessario disporre una ulteriore perizia. Conseguentemente l'ordinanza di rigetto è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 3

    Principio di uguaglianza usato come fondamento degli istituti che disciplinano il differimento della pena e le misure detentive per motivi di salute

  • Costituzione, art. 27

    Principio secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione; criterio guida nel bilanciamento fra esecuzione della pena e tutela della dignità e salute del detenuto

  • Costituzione, art. 32

    La salute come diritto fondamentale dell'individuo che va preso in considerazione nelle richieste di differimento o detenzione domiciliare per motivi di salute

  • Codice penale, art. 147

    art. 147, primo comma, n. 2

    Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena può essere concesso quando l'infermità comporta serio pericolo di vita, l'impossibilità di assicurare adeguate cure in carcere o sofferenze aggiuntive ed eccessive; non è richiesta incompatibilità assoluta ma una valutazione di serio pregiudizio per la salute

  • Codice penale, art. 146

    Norma sul differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per infermità che rende impossibile la pena, richiamata nel contesto del confronto tra istituti sanitari e penali

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter

    Prevede la possibilità di esecuzione della pena in forme alternative come la detenzione domiciliare per gravi infermità fisiche; va valutata la compatibilità delle cure e delle finalità rieducative

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali della parte soccombente, applicata al ricorrente

  • D.Lgs. 196/2003, art. 52

    Prescrive l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento quando interessano condizioni di salute del condannato

Massime di principio

  • La concessione del differimento della pena o della detenzione domiciliare per motivi di salute richiede un bilanciamento tra il diritto alla salute e le esigenze di certezza della pena e di tutela sociale; il giudice deve motivare la scelta in modo verificabile su elementi concreti
  • Non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e il regime detentivo: è sufficiente che la malattia comporti serio pericolo di vita, l'impossibilità di cure adeguate in carcere o sofferenze aggiuntive ed eccessive
  • Se la documentazione clinica e le relazioni sanitarie intramurarie indicano che le condizioni sono gestibili in ambito penitenziario, il giudice può ritenere superfluo disporre perizia ulteriore, purché la motivazione sia adeguata e ancorata ai dati
  • Il rifiuto o la scarsa collaborazione del detenuto agli accertamenti sanitari può essere valutato negativamente e incidere sulla decisione di non concedere il differimento o la detenzione domiciliare
  • Quando il rigetto si fonda sulla possibilità di prestare utilmente le cure in istituto, il provvedimento dovrebbe indicare con precisione la struttura penitenziaria o il centro clinico ritenuto idoneo
  • Il giudice deve sempre confrontare le valutazioni tecniche di parte con le relazioni mediche ufficiali e, in assenza di elementi di novità clinica, non è obbligatorio accogliere la richiesta di ulteriore perizia

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