Sentenza n. 4442/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 2/2024 del 2 gennaio 2024 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 2/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, e denunciandone la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha chiesto che fosse ordinato all'amministrazione di adempiere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento degli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento. Le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento ed è ritenuta non manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione e in assenza di elementi ostativi, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine congruo.
- In caso di ulteriore inerzia successiva all'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un responsabile dell'amministrazione inottemperante con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte, può essere applicata una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
Come è indicizzato
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