Sentenza n. 1885/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 415/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 579/2025 dal Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.10.2025, notificata il 23.10.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore del ricorrente di una somma pari ad € 9.272,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 415/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 9.272,10 per indennità sostitutiva delle ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 ottobre 2025, notificata al Ministero il 23 ottobre 2025 e passata in giudicato. Ha chiesto il pagamento della somma di € 9.272,10, oltre interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha chiesto l’esecuzione delle spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Dopo la costituzione del Ministero e l’allegazione della documentazione attestante l’adempimento, il ricorrente ha confermato di aver ricevuto il pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il Ministero ha eseguito la sentenza civile durante il giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale: l’Amministrazione non aveva contestato che la sentenza fosse rimasta inadempiuta e che il pagamento fosse intervenuto solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza dell’adempimento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta, poiché la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Spese liquidate in € 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
In accoglimento della richiesta del ricorrente, deve dichiararsi la cessata materia del contendere stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione rispetto al giudicato azionato determina la cessazione della materia del contendere.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza della ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 2), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 23.10.2025: doc. 3) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza).
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, previsto per l’avvio delle azioni esecutive, si applica anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L’adempimento del giudicato da parte dell’Amministrazione durante il giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
- Se il giudizio di ottemperanza diviene improseguibile per il pagamento intervenuto in corso di causa, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando se, in assenza dell’adempimento sopravvenuto, la domanda sarebbe stata accolta.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive contro l’Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.
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