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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17997/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Una professionista aveva chiesto l'ammissione di un credito risarcitorio derivante dall'illegittima revoca del proprio incarico di collaborazione, credito già accertato con sentenza del Tribunale di Catania passata in giudicato prima dell'apertura della LCA. Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione, ritenendo decisivo il giudicato esterno che aveva accertato la responsabilità solidale della Croce Rossa Italiana per un danno risalente a epoca anteriore al riordino operato dal d.lgs. 178/2012 e ha ammesso il credito allo stato passivo. L'ente in LCA ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1-bis, comma 2, d.lgs. 178/2012, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente imputato il credito alla procedura anche per la parte maturata dopo il 31/12/2013 e che il credito sarebbe invece riferibile, per il periodo successivo al riordino, al diverso rapporto con il comitato provinciale. La ricorrente ha quindi contestato la riferibilità soggettiva del debito alla LCA e la sua riconducibilità alla massa passiva trasferita all'ente strumentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sull'efficacia del giudicato esterno formatosi prima dell'apertura della LCA, né con l'accertamento del fatto genetico del credito, individuato nel 2011 e dunque in epoca anteriore al riordino. La liquidazione mensile del danno è stata qualificata come mera tecnica di quantificazione di un pregiudizio unitario già sorto con la revoca illegittima dell'incarico. La Corte ha inoltre osservato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, salva la rilevabilità di fatti sopravvenuti, e che non era possibile trasformare l'opposizione allo stato passivo in un'impugnazione tardiva della sentenza di merito già irrevocabile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1-bis, comma 2, d.lgs. 178/2012

    la censura proposta non dimostrava che il credito non fosse imputabile alla procedura; il credito era stato ricondotto al debito pregresso già cristallizzato prima del riordino

  • art. 2 d.lgs. 178/2012

    art. 2 del medesimo d.lgs.

    l'ente strumentale deve provvedere al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 178/2012

    la massa passiva comprende i debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge era dedotta come motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta non idonea a colpire la ratio della decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato deciso all'esito del procedimento camerale accelerato

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    la conformità della decisione finale alla proposta consente la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e integra una valutazione legale tipica dell'abuso del processo

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta e della manifesta inidoneità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In sede di opposizione allo stato passivo non è consentito rimettere in discussione, sotto forma di censura al decreto di ammissione, un giudicato esterno formatosi prima dell'apertura della procedura, quando la pretesa sia già stata definitivamente accertata quanto a an e quantum nei limiti coperti dalla decisione irrevocabile.
  • Ai fini della imputazione di un credito a una procedura concorsuale, rileva il momento genetico del fatto che ha causato il debito; la successiva maturazione nel tempo di poste risarcitorie o il loro calcolo periodico non mutano la natura unitaria del credito né spostano la sua riferibilità soggettiva se il fatto costitutivo è anteriore al discrimine normativo.
  • Il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione; restano invece solo i fatti sopravvenuti, che devono essere specificamente allegati e dimostrati.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mira, in sostanza, a ottenere una revisione del giudicato o una diversa qualificazione di fatti già definitivamente accertati.
  • Nel procedimento camerale accelerato, la conformità della decisione alla proposta di definizione può fondare la condanna del ricorrente ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale espressione di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaRisoluzione del contrattoAbuso del diritto

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