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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15126/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura la revoca dell'affidamento in prova disposta dal Tribunale di Sorveglianza in ragione della mancata produzione, entro un termine indicato da un'autorità straniera, di documentazione relativa all'esecuzione della misura all'estero. Si sostiene che non esiste norma che colleghi il mancato rispetto di un termine imposto da un'autorità estera alla sanzione processuale di inefficacia dell'ordinanza concessiva della misura e che la mancata produzione è imputabile a un soggetto diverso dal condannato. Inoltre la comunicazione estera non dava perentorietà al termine né prevedeva sanzioni, e le norme sul trasferimento all'estero (D.lgs. 15/2/2016, n.38 in attuazione della decisione quadro 2008/947) non giustificano l'estensione per analogia in malam partem della revoca.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato nei principi esposti: la revoca non poteva essere motivata esclusivamente dal mancato adempimento documentale da parte di terzi né dal termine indicato dalla autorità estera privo di perentorietà e sanzioni. Pertanto è stata annullata l'ordinanza impugnata (con rinvio o disposizione di riesame del Tribunale di Sorveglianza secondo quanto previsto nel provvedimento) e ripristinata la tutela dell'affidamento in prova alla luce dei criteri richiamati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, L. 354/1975

    l'affidamento in prova è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova

    La norma richiede un comportamento del condannato materiale o omissivo che dimostri incompatibilità con il programma di risocializzazione; non è configurabile come causa di revoca un fatto estraneo al comportamento personale del beneficiario

  • Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38

    Le disposizioni disciplinano il procedimento per il trasferimento dell'esecuzione all'estero ma non prevedono che la mancata produzione di documenti da parte di terzi comporti automaticamente la perdita della misura alternativa; non giustificano estensioni analogiche in malam partem

  • Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)

    Norma comunitaria di riferimento per il decreto di recepimento; utile per il quadro procedurale ma non per legittimare sanzioni automatiche contro il beneficiario per omissioni di terzi

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. I, n. 28841 del 17/05/2019 (Tinnirello, Rv. 276394 - 01)

    Il comportamento che giustifica la revoca di misure alternative non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura: rileva la natura negativa del comportamento rispetto alla permanenza della misura, anche se tale condotta era sconosciuta al tribunale al momento della concessione

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova richiede un comportamento personale del beneficiario che dimostri incompatibilità con il programma di risocializzazione; fatti attribuibili a terzi non sono di per sé causa automatica di revoca
  • Non si possono estendere per analogia sanzioni processuali o effetti sfavorevoli non previsti dalle norme: principio di tassatività vieta applicazioni punitive non espressamente previste
  • La mancata produzione di documenti richiesta da autorità straniere va valutata nel suo contenuto sostanziale (perentorietà del termine, sanzioni previste, effettiva responsabilità del beneficiario) prima di giustificare misure revocatorie
  • Gli accertamenti sull'idoneità a mantenere la misura devono concentrarsi sulla natura negativa della condotta rispetto alla prosecuzione del percorso di risocializzazione, tenendo conto che anche comportamenti anteriori alla concessione possono essere rilevanti se incompatibili
  • In presenza di dubbi sulla sussistenza di un motivo di revoca, il giudice deve motivare specificamente la connessione tra la condotta contestata e l'interruzione del progetto rieducativo; in mancanza, la revoca può essere annullata o il provvedimento rimesso al riesame

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