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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18980/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, deducendo violazione dell'art. 175 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione. La questione centrale riguarda il deposito telematico dell'atto di appello: il primo deposito effettuato il 18/07/2024 sarebbe stato inviato a un indirizzo PEC incompleto/errato (per cui non si era generata ricevuta di consegna) e il secondo deposito ritenuto utile sarebbe stato effettuato successivamente e comunque ad indirizzo non tra quelli deputati alla ricezione degli atti d'impugnazione. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avrebbe interpretato in modo troppo rigoroso le regole sul deposito telematico senza valorizzare l'idoneità del mezzo a raggiungere lo scopo della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che i depositi del 18/7/2024 erano inidonei: il primo inviato a un indirizzo PEC incompleto che non ha generato ricevuta di consegna; il secondo inviato a un indirizzo che non rientra tra quelli abilitati alla ricezione degli atti di impugnazione. La decisione si è uniformata all'orientamento che richiede il deposito telematico presso l'indirizzo PEC espressamente indicato dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n.150/2022), senza consentire interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità anche quando la notifica abbia comunque raggiunto il destinatario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come presunto vizio procedurale nella motivazione, ma la Corte non ha ritenuto che la contestazione superasse l'orientamento giurisprudenziale sulla telematica

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati indica gli indirizzi PEC deputati alla ricezione degli atti di impugnazione

    La Corte interpreta la norma in senso rigoroso: il deposito telematico è efficace solo se effettuato presso gli indirizzi PEC espressamente indicati dal decreto; depositi a indirizzi differenti sono causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Mazzeo, Rv. 287294)

    Conferma l'orientamento secondo cui non è ammessa una valutazione 'di fatto' che salvi un deposito non effettuato all'indirizzo valido: la ratio di semplificazione e accelerazione non consente attenuazioni del rigore sulla correttezza dell'indirizzo PEC

Massime di principio

  • Il deposito telematico di atti d'impugnazione è efficace solo se inviato all'indirizzo PEC esattamente indicato dalle disposizioni o dai decreti specifici: invii ad indirizzi diversi, incompleti o non abilitati non producono ricevute valide e determinano inammissibilità.
  • La semplice idoneità sostanziale della notifica (cioè che l'atto abbia comunque raggiunto il destinatario) non basta a sanare un deposito errato: la giurisprudenza richiede il rispetto formale degli indirizzi PEC designati.
  • È essenziale conservare e allegare le ricevute di invio e consegna (inclusi i file .eml) e verificare immediatamente che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna al corretto indirizzo PEC.
  • Il deposito reiterato dopo la scadenza del termine non cura il vizio originario: il tempestivo deposito al corretto indirizzo è requisito di ammissibilità.
  • Prima di depositare telematicamente un atto d'impugnazione, controllare la normativa vigente e il decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati per individuare gli indirizzi PEC abilitati; in caso di dubbio, effettuare ulteriori modalità di deposito (es. contatti con cancelleria) ma senza affidarsi alla sola efficacia materiale della notifica.

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