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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29748/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti avevano presentato istanza di rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 2011 e 2012, assumendo di poter beneficiare della detassazione prevista dall'art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000 per gli investimenti ambientali (cd. Tremonti ambiente) effettuati dalla società di cui erano soci, in regime di trasparenza fiscale, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, avevano impugnato l'atto e ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale. In appello la CTR ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso ritenendo che, al momento rilevante, non fosse stato ancora avviato il procedimento per ottenere l'agevolazione e che la perizia attestante l'investimento fosse successiva all'abrogazione della disciplina. Con il ricorso per cassazione, i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 23, comma 11, d.l. n. 83/2012 e dell'art. 6, commi 13-15, l. n. 388/2000, sostenendo che il requisito rilevante non fosse l'avvio del procedimento amministrativo, ma il sostenimento di investimenti/costi prima del periodo d'imposta agevolato; 2) violazione dell'art. 6, comma 15, l. n. 388/2000, contestando che la CTR avesse ancorato il momento rilevante alla perizia e non alla concreta realizzazione dell'investimento; 3) violazione dell'art. 11 preleggi e dell'art. 6, comma 7, d.l. n. 83/2012, lamentando l'attribuzione di efficacia retroattiva alla disposizione abrogatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, con esame congiunto, i motivi che censuravano la decisione regionale perché aveva erroneamente identificato il momento di avvio del procedimento agevolativo nel deposito della perizia o nell'avvio formale della pratica amministrativa. La Corte ha affermato che, ai fini dell'accesso alla detassazione Tremonti ambiente e della salvezza dei procedimenti avviati prima dell'abrogazione, rileva il momento in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera, cioè quando sono stati sostenuti i costi direttamente imputabili all'investimento e, per i beni, quando vi è la loro effettiva consegna. Poiché la CTR si era discostata da tale criterio, la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice di merito, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000

    prevede una detassazione per le piccole e medie imprese che effettuano investimenti ambientali, escludendo dalla base imponibile la quota di reddito destinata a tali investimenti.

  • art. 23, commi 7 e 11, d.l. n. 83/2012

    abroga la disciplina agevolativa, ma salva i procedimenti avviati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge; il momento di avvio del procedimento è decisivo per stabilire l'operatività della salvezza.

  • art. 2424, primo comma, lett. B), n. II, c.c.

    è richiamato per definire le immobilizzazioni materiali rilevanti ai fini della nozione di investimento ambientale.

  • art. 2426, comma 1, c.c.

    la Corte lo utilizza per affermare che le immobilizzazioni vanno iscritte al costo di acquisto o di produzione e che rilevano i costi direttamente imputabili al prodotto/opera.

  • art. 109 TUIR

    viene richiamato per ancorare il momento di rilevanza fiscale alla consegna o spedizione dei beni, quale indice dell'effettiva realizzazione del componente dell'opera.

  • art. 110 TUIR

    viene evocato in relazione alle modalità di iscrizione a bilancio delle componenti del reddito d'impresa.

  • art. 11 preleggi

    è invocato dai ricorrenti per contestare un'asserita applicazione retroattiva della norma abrogatrice.

  • art. 83 T.U.I.R.

    è richiamato dai ricorrenti come base del reddito d'impresa, quale argomento sistematico a sostegno della loro tesi.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali abrogate con clausola di salvezza per i procedimenti già avviati, il momento rilevante non coincide con l'adempimento formale finale della procedura, ma con l'inizio sostanziale dell'investimento agevolato.
  • L'avvio del procedimento agevolativo va individuato nel momento in cui l'opera comincia concretamente a essere realizzata, con sostenimento di costi direttamente imputabili al prodotto o all'intervento, non nel semplice compimento di atti preparatori o meramente istruttori.
  • La nozione di "investimento" ai fini della detassazione deve essere letta in chiave economico-contabile come costo effettivamente sostenuto per la realizzazione dell'opera; il mero esborso per studi o attività preliminari non è di per sé sufficiente.
  • Quando l'investimento riguarda beni, il criterio di riferimento è la loro effettiva acquisizione/consegna, in coerenza con le regole fiscali di imputazione temporale dei componenti reddituali.
  • Il giudice di merito che individui il momento di avvio del procedimento agevolativo in modo difforme da tali criteri commette un errore di diritto censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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