Sentenza del 17/09/2019 n. 941 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di intimazione - Sanzioni - Prescrizione decennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che le somme richieste nell'avviso di intimazione fossero prescritte. In particolare, ha contestato l'eventuale applicazione di termini differenti alle poste contenute nello stesso atto, distinguendo tra imposta principale e sanzioni o altri accessori. La tesi prospettata è che, una volta formalizzate unitariamente nell'atto, le pretese debbano essere assoggettate al termine prescrizionale ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., senza una frammentazione irragionevole dei termini applicabili.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile alle imposte il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. e ha affermato che sarebbe contrario alla certezza del diritto consentire che le diverse poste contenute nel medesimo atto si prescrivano in tempi differenti, distinguendo tra obbligazione principale e accessoria. Ne consegue l'accoglimento della contestazione del contribuente qualora l'avviso di intimazione sia stato notificato oltre il termine decennale applicabile, con caducazione della pretesa prescritta.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
Si prescrive in dieci anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La norma è richiamata come fondamento del termine prescrizionale ordinario decennale applicabile alle imposte, in assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine diverso.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria è contenuta in un atto unitario, occorre verificare con attenzione se le singole componenti possano essere soggette a termini di prescrizione diversi oppure se debba applicarsi un termine uniforme alla pretesa complessivamente formalizzata.
- In assenza di una disciplina speciale applicabile, il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. può costituire il riferimento per la prescrizione delle imposte.
- La prescrizione deve essere calcolata considerando la data di notifica dell'ultimo atto validamente interruttivo e la data dell'avviso di intimazione; gli atti notificati nel frattempo possono far decorrere un nuovo termine.
- Il principio di certezza del diritto contrasta con una frammentazione irragionevole della pretesa quando essa è stata accertata e richiesta unitariamente, soprattutto se la distinzione tra obbligazione principale e accessoria produce termini non coerenti.
- La verifica concreta richiede comunque di esaminare la natura delle somme, la normativa speciale eventualmente applicabile, la validità delle notifiche e l'effettiva efficacia interruttiva degli atti precedenti.
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