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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06597/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società la deduzione di costi per euro 122.305,00 riferiti a fatture emesse da una società ritenuta fittizia e la mancata dichiarazione di ricavi per euro 148.668,00, relativi a compensi corrisposti "in nero" a operai. In primo grado la società otteneva un accoglimento parziale: il giudice riteneva le operazioni fatturate come soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti e ammetteva la deduzione dei costi del lavoro irregolare ai sensi dell'art. 109 TUIR. In appello l'Agenzia otteneva la riqualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell'art. 109 TUIR per avere la sentenza ritenuto deducibili, sulla base di documentazione extracontabile, costi del lavoro dipendente che a suo dire richiedevano prova certa e precisa e non potevano desumersi dalla stessa documentazione usata per provare i maggiori ricavi. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul difetto di motivazione per relationem dell'accertamento; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente dell'appello; 3) ancora motivazione apparente/illogica per avere desunto l'oggettiva inesistenza delle operazioni dalla sola qualificazione della fornitrice come "cartiera"; 4) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo la deducibilità dei costi perché inerenti ed effettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto inammissibile il motivo principale dell'Amministrazione, perché sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito sulla deducibilità dei costi del lavoro "in nero". Ha poi respinto i primi due motivi incidentali, qualificando il primo come censura di insufficiente motivazione e non come omessa pronuncia, e il secondo come denuncia infondata di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata consentiva di comprendere, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo incidentale perché mirava a ottenere una nuova valutazione degli indizi circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo incidentale, affermando che, in presenza di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione l'onere di provare la fittizietà dell'operazione, mentre al contribuente spetta una prova rigorosa del contrario, non soddisfatta dalla sola prova dell'effettivo svolgimento di lavori edili. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    "le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi"

    La deducibilità dei costi non contabilizzati richiede prova certa e precisa; la documentazione extracontabile può valere a dimostrare induttivamente maggiori ricavi, ma non basta, di per sé, a provare componenti negative deducibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.

    La valutazione delle prove e delle presunzioni appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi il provvedimento su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non basta lamentare un esame insufficiente o non condiviso delle argomentazioni difensive.

  • art. 36 del D.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della decisione tributaria deve rendere percepibile il fondamento della decisione; non è però nulla se, pur sintetica, consente di comprendere l'iter logico seguito.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non renda percepibile il ragionamento decisorio secondo il minimo costituzionale.

  • art. 109, comma 5, TUIR

    In tema di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà dell'operazione, anche per presunzioni; il contribuente deve fornire prova rigorosa del contrario, non bastando la mera regolarità formale della fattura o della contabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la valutazione delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è logicamente coerente e non presenta vizi radicali.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando manchi del tutto la decisione su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non sussiste quando si contesti soltanto la sufficienza o completezza della motivazione.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il fondamento della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile soddisfa il minimo costituzionale.
  • In tema di costi afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare la fittizietà dell'operazione con elementi diretti o indiziari, mentre il contribuente deve fornire prova rigorosa della reale esistenza dell'operazione e non può limitarsi alla regolarità formale della documentazione.
  • La mera prova dell'effettivo svolgimento di lavori o dell'inerenza dell'attività non basta, da sola, a dimostrare che i costi fatturati derivino proprio dal fornitore ritenuto fittizio, quando l'operazione sia stata ritenuta oggettivamente inesistente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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