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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12149/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo di euro 5.000.000 concesso da una banca a una società, poi rimasta inadempiente per il mancato pagamento di tre rate semestrali. A garanzia del rimborso era stata prestata una fideiussione omnibus a prima richiesta, entro il limite di euro 3.800.000, da tre garanti, ai quali la banca ottenne decreto ingiuntivo. Gli opponenti ottennero in primo grado l’accoglimento dell’opposizione, sul presupposto della nullità del contratto di fideiussione per clausole nulle che avrebbero inficiato l’intero atto; la corte d’appello, invece, ha ritenuto la nullità solo parziale e ha confermato la possibilità per il creditore di far valere la garanzia residua. In Cassazione i garanti hanno dedotto: 1) difetto di motivazione e questione di legittimazione della cessionaria del credito e della sua mandataria, sostenendo che la cessione in blocco non fosse stata provata e che l’eccezione fosse tempestiva e rilevabile; 2) violazione dell’art. 1419 c.c., assumendo che la nullità delle clausole dovesse travolgere l’intero contratto e che la prova dell’essenzialità delle clausole fosse impossibile o comunque già acquisita; 3) violazione di legge in tema di cessione in blocco e di prova del credito, con contestazione della rilevanza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della certificazione ex art. 50 TUB, nonché della sua spendibilità nel giudizio di opposizione; 4) violazione di legge e abuso del diritto, contestando il valore probatorio della dichiarazione della banca cedente intervenuta in causa a confermare la cessione e lamentando un intervento volto solo ad aggravare le spese. Il ricorrente incidentale ha sostanzialmente riproposto i primi due temi e ha aggiunto la censura sulla quantificazione del debito e sulla consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo sulla legittimazione/cessione, chiarendo che i garanti contestavano in realtà la titolarità del rapporto sostanziale e non la legittimazione processuale, con conseguente necessità di una tempestiva eccezione di merito; ha inoltre valorizzato l’accertamento di merito sulla cessione in blocco, fondato non solo sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma anche sull’intervento della cedente che ha confermato l’avvenuta cessione. Ha poi respinto la censura sulla nullità dell’intera fideiussione, richiamando il principio della nullità parziale come regola e l’onere di chi invoca l’estensione all’intero contratto di provarne l’essenzialità, onere non assolto e, in ogni caso, inerente a un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla certificazione ex art. 50 TUB perché poco chiaro e privo di specifica indicazione delle censure di merito. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza sull’abuso del diritto e sul valore della dichiarazione della banca, trattandosi di critica all’apprezzamento di fatto e di censura priva di una precisa configurazione dell’abuso. Anche il ricorso incidentale è stato rigettato: la censura sulla cessione rinviava a quanto già deciso, quella sulla nullità della fideiussione era inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della Corte d’appello, che aveva escluso l’incidenza concreta delle clausole e rilevato l’assenza di tempestiva eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., oltre alla validità delle deroghe accettate dai garanti soci; infine, la doglianza sulla quantificazione del credito è stata ritenuta inammissibile perché generica e priva di indicazione dei rilievi del consulente di parte o della loro decisività. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti, mentre i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore delle due controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    La nullità di singole clausole non travolge automaticamente l’intero contratto; l’estensione della nullità all’intero atto è eccezionale e deve essere provata da chi la invoca, dimostrando che le clausole nulle erano essenziali.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nella cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e gli altri elementi di causa possono concorrere a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ma il giudice deve svolgere un accertamento complessivo delle risultanze di fatto.

  • art. 50 d.lgs. n. 385 del 1993

    La censura sulla certificazione bancaria è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità; il testo non sviluppa un principio autonomo sulla norma oltre alla necessità di una deduzione puntuale della doglianza.

  • art. 1955 c.c.

    Le deroghe contrattuali alla disciplina codicistica della fideiussione sono state ritenute legittime se espressamente accettate dai garanti.

  • art. 1956 c.c.

    Le clausole derogatorie alla disciplina della fideiussione sono state considerate valide in quanto specificamente sottoscritte dai garanti e non efficacemente contestate nella loro incidenza concreta.

  • art. 1957 c.c.

    L’eventuale decadenza del creditore non era deducibile perché l’eccezione non era stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità sostanziale del credito ceduto non coincide con la legittimazione processuale: la prima è eccezione di merito, soggetta a tempestiva deduzione della parte, mentre la seconda è rilevabile d’ufficio.
  • Nella cessione in blocco di crediti bancari, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è necessariamente prova sufficiente in astratto, ma può assumere valore indiziario e, insieme ad altri elementi, fondare l’accertamento giudiziale della cessione.
  • La nullità di singole clausole di una fideiussione non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto; chi invoca l’estensione della nullità all’intero negozio deve provarne l’essenzialità rispetto al consenso contrattuale.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e devono essere specifiche: motivi generici, confusi o non ancorati alla decisione di merito sono inammissibili.
  • L’abuso del diritto non può essere affermato in modo astratto: occorre allegare e provare un esercizio del potere privo di apprezzabili finalità diverse dal nuocere, non essendo sufficiente la mera utilità processuale dell’atto per la parte che lo compie.
  • Le contestazioni sulla consulenza tecnica e sulla quantificazione del credito richiedono l’indicazione puntuale degli errori denunciati, dei rilievi tecnici non considerati e della loro decisività; in difetto la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneCessione del creditoImpugnazioniMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

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