Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/10/2018 n. 1891 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Tarsu - Individuazione della superficie tassabile - Area adibita ad ormeggio di natanti da diporto - Assoggettabilità alla Tarsu in funzione del regolamento comunale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi contestando, tra l'altro, la validità della nomina del funzionario firmatario, la competenza del Comune nella gestione dei rifiuti portuali, l'assenza del presupposto impositivo, l'omesso svolgimento del servizio di smaltimento, l'incertezza sulla superficie tassabile e sui criteri di calcolo, nonché l'assenza di una specifica previsione regolamentare per le aree destinate all'ormeggio. Il Comune sosteneva invece che anche gli specchi d'acqua utilizzati per l'ormeggio costituissero aree tassabili ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993 e che non fosse necessaria una specifica categoria regolamentare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Comune e confermato l'illegittimità degli avvisi. In linea generale, le aree di ormeggio sono assoggettabili alla TARSU, perché il concetto di area scoperta può comprendere anche superfici liquide concretamente utilizzate e perché i rifiuti ordinari prodotti dai diportisti sono distinti dai rifiuti speciali provenienti dalle navi. L'obbligato al pagamento è il concessionario o gestore dell'area, non i singoli diportisti. Tuttavia, nel caso concreto, il regolamento comunale e le tariffe non prevedevano le aree di ormeggio, il Comune aveva applicato la tariffa dei campeggi senza adeguata base regolamentare e senza indicare criteri tecnici attendibili, come la lunghezza della banchina o il numero medio dei natanti. La pretesa è stata quindi ritenuta imprevedibile, sproporzionata e illegittima. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 62 del D.Lgs. 507/1993

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti

    Il presupposto della TARSU può riguardare anche specchi d'acqua destinati all'ormeggio, poiché per area scoperta si intende ogni superficie concretamente utilizzabile, indipendentemente dal fatto che sia solida o liquida.

  • Artt. 68 e 69 del D.Lgs. 507/1993

    La pretesa tributaria e la determinazione delle tariffe devono trovare una base nel regolamento comunale e in criteri tariffari sufficientemente determinati. L'assenza di una specifica disciplina per le aree di ormeggio impedisce di applicare automaticamente una categoria diversa, come quella dei campeggi.

  • Legge 84/1994

    Le disposizioni sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dalle imbarcazioni riguardano principalmente rifiuti speciali o pericolosi e non escludono, di per sé, la TARSU sui rifiuti ordinari prodotti dagli utenti delle aree di ormeggio.

  • D.Lgs. 152/2006, artt. 238 e 264

    La disciplina transitoria e l'abrogazione della tariffa prevista dal cosiddetto decreto Ronchi non determinano automaticamente l'inesistenza della TARSU nel periodo considerato, potendo restare applicabili le discipline regolamentari vigenti secondo la normativa transitoria.

  • Cassazione, sentenze n. 3829/2009 e n. 3774/2013

    La giurisprudenza ammette in astratto la tassabilità TARSU degli specchi d'acqua utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto e individua nel concessionario o gestore dell'area il soggetto tenuto al pagamento.

Massime di principio

  • Un'area destinata all'ormeggio di natanti può essere soggetta alla tassa rifiuti anche se consiste in uno specchio d'acqua, purché sia concretamente utilizzata e collegata alla produzione di rifiuti assimilabili agli urbani.
  • L'obbligo tributario ricade normalmente sul concessionario o gestore dell'area, non sui singoli titolari dei posti barca, salvo una diversa e specifica disciplina applicabile.
  • La tassabilità astratta non basta: il Comune deve prevedere nel proprio regolamento la categoria o i criteri applicabili e deve determinare la tariffa con modalità comprensibili, coerenti e tecnicamente motivate.
  • Non è legittimo applicare automaticamente la tariffa dei campeggi a un porto turistico se il regolamento non equipara espressamente le due attività e se le caratteristiche e la produzione di rifiuti sono significativamente diverse.
  • Un accertamento deve indicare elementi idonei a giustificare la quantificazione, come superficie o estensione rilevante, caratteristiche dell'area, numero degli ormeggi e potenziale produzione di rifiuti.
  • La gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle imbarcazioni da parte dell'autorità marittima o portuale non esclude necessariamente la tassa sui rifiuti ordinari prodotti nell'area turistica.
  • Una prassi amministrativa protratta nel tempo e l'assenza di precedenti richieste possono rafforzare l'affidamento del contribuente, soprattutto quando l'imposizione viene introdotta tardivamente e applicata retroattivamente senza adeguata disciplina.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.