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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26997/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune deducendo di essere cessionaria di crediti maturati dal fornitore originario per somministrazioni di energia elettrica e gas. Il Comune aveva proposto opposizione sostenendo che la cessione non gli fosse opponibile perché non accettata, invocando la disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso pubbliche amministrazioni. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il divieto/limite di cui all’art. 9 L. 2248/1865, all. E, richiamato dall’art. 70 r.d. 2440/1923, si applichi solo ai contratti in corso di esecuzione caratterizzati da stati di avanzamento e pagamenti rateali, non ai crediti da somministrazione; aveva inoltre qualificato le forniture come prestazioni periodiche autonome esaurite con ogni singola erogazione, così rendendo efficace la cessione dei crediti fatturati. Il Comune ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 69, 70 r.d. 2440/1923 e 1260, 1262, 1263 c.c., sostenendo che la mancata accettazione rendeva la cessione inopponibile e che si trattava di contratto di durata ancora in corso, poiché il trasferimento sarebbe avvenuto nel 2014 mentre le forniture proseguivano nel 2015, incluso un credito oggetto di fattura di gennaio 2015.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha chiarito, da un lato, che l’art. 69 r.d. 2440/1923 è norma eccezionale, riferita alla sola amministrazione statale e non estensibile analogicamente agli enti diversi; dall’altro, che nella vicenda la Corte d’appello aveva espressamente ritenuto applicabile quella disciplina al rapporto con l’ente locale, con conseguente formazione di giudicato interno sul punto. Tuttavia, ha cassato la sentenza impugnata perché la corte territoriale aveva errato nel ricondurre la fattispecie alle prestazioni periodiche autonome: la questione decisiva non era la periodicità dei pagamenti, ma se il rapporto contrattuale fosse ancora in corso al momento della cessione. Poiché nel caso concreto era rimasto accertato che il contratto era ancora in corso quando intervenne la cessione e che l’ingiunzione riguardava anche crediti successivi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

    prevede, per i contratti in corso di esecuzione con la pubblica amministrazione, che la cessione del prezzo richieda l’adesione dell’amministrazione interessata; non si applica alle somministrazioni se il rapporto è già esaurito, ma rileva quando il contratto è ancora in corso.

  • art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    norma eccezionale, derogatoria della libera cedibilità dei crediti, riferita alla sola amministrazione statale e non applicabile analogicamente ad amministrazioni diverse; può però essere richiamata convenzionalmente dalle parti.

  • art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamato come disciplina collegata al limite di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione.

  • art. 1260 c.c.

    principio generale di libera cedibilità dei crediti, rispetto al quale la disciplina speciale opera in deroga.

  • art. 1262 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla cessione del credito.

  • art. 1263 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla cessione del credito.

Massime di principio

  • La disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione va interpretata restrittivamente, in quanto eccezionale rispetto alla regola generale di libera cedibilità dei crediti.
  • Ai fini dell’opponibilità della cessione non basta qualificare i pagamenti come periodici: occorre verificare se, al momento della cessione, il rapporto contrattuale fosse ancora in corso oppure già esaurito.
  • Nei rapporti di somministrazione, la singola fattura rappresenta la traduzione monetaria della prestazione già resa, ma ciò non esclude che il contratto nel suo complesso sia ancora pendente e, quindi, soggetto alla disciplina speciale se la cessione interviene durante la sua esecuzione.
  • La questione decisiva per applicare il divieto o limite alla cessione non è la mera autonomia contabile delle singole forniture, bensì la persistenza del rapporto di durata e della funzione di garanzia finanziaria del corrispettivo in favore dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazione
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

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