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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1903

Regolamento (UE) 2018/1903 della Commissione, del 5 dicembre 2018, che rettifica gli allegati IV, VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi e gli allegati II, IV, V e VI di detto regolamento di alcune versioni linguistiche (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica errori materiali e omissioni contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 767/2009, come modificati dal regolamento (UE) 2017/2279. Le correzioni riguardano in particolare una soglia di tolleranza per le ceneri insolubili in acido cloridrico, chiarimenti sull’etichettatura facoltativa di alcuni additivi per mangimi e uniformazioni terminologiche in più versioni linguistiche. Per evitare interruzioni commerciali e oneri amministrativi, sono previste misure transitorie che consentono la commercializzazione e l’uso delle scorte già etichettate entro determinate date.

Rettifica di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 767/2009 sui mangimi, con misure transitorie per l’etichettatura e l’immissione sul mercato delle scorte esistenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera dei mangimi, in particolare ai soggetti che immettono sul mercato e utilizzano materie prime per mangimi e mangimi composti nell’Unione europea. Interviene sugli allegati del regolamento (CE) n. 767/2009 e su alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2017/2279, con effetti su regole di etichettatura, tolleranze analitiche e formulazioni terminologiche. Sono previste misure transitorie per prodotti etichettati prima del 26 dicembre 2019 e del 26 dicembre 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.

Rettifica degli allegati del regolamento (CE) n. 767/2009 sui mangimi

Il regolamento (UE) 2018/1903 della Commissione interviene per correggere errori materiali e omissioni emersi dopo l’adozione del regolamento (UE) 2017/2279, che aveva modificato diversi allegati del regolamento (CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi. La Commissione richiama l’esigenza di eliminare ambiguità interpretative e di evitare perturbazioni nelle pratiche commerciali, introducendo anche misure transitorie per una transizione ordinata verso la nuova etichettatura.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli operatori del settore dei mangimi, con particolare riferimento a materie prime per mangimi e mangimi composti immessi sul mercato e utilizzati nell’Unione europea. Le rettifiche incidono sulle regole tecniche di etichettatura e su alcuni parametri riportati negli allegati del regolamento (CE) n. 767/2009, nonché su specifiche versioni linguistiche del regolamento (UE) 2017/2279. Il testo è rilevante ai fini SEE.

Rettifiche tecniche agli allegati

L’articolo 1 apporta tre correzioni principali agli allegati del regolamento (CE) n. 767/2009:

  • nell’allegato IV, parte A, punto 2, la soglia relativa alle ceneri insolubili in acido cloridrico passa da "1 - < 5" a "1 - 5";
  • nell’allegato VI, capo I, punto 7, e nell’allegato VII, capo I, punto 8, viene chiarito il regime dell’etichettatura volontaria degli additivi per mangimi organolettici o nutrizionali;
  • negli allegati II e V, l’espressione "oli e grassi grezzi" è sostituita con "grassi grezzi".

Chiarimento sull’etichettatura volontaria degli additivi

La nuova formulazione dei punti 7 dell’allegato VI e 8 dell’allegato VII precisa che, fatto salvo il punto precedente richiamato in ciascun allegato, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta deve essere indicata secondo le regole ordinarie. Per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, va invece indicata la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione.

Rettifiche linguistiche e coerenza tra versioni

Il considerando evidenzia che alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2017/2279 contenevano errori o omissioni, in particolare nella sostituzione dell’espressione "oli e grassi grezzi" con "grassi grezzi" e in altri passaggi della versione tedesca, riguardanti il tenore di umidità, il nome abbreviato di sostanze aromatizzanti e le specie bersaglio per le prescrizioni obbligatorie di etichettatura della lisina e della metionina. Il regolamento chiarisce che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

Misure transitorie

Per evitare inutili oneri e perturbazioni commerciali, l’articolo 2 introduce due finestre transitorie:

  • le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 26 dicembre 2019, in conformità alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • lo stesso vale per i prodotti etichettati prima del 26 dicembre 2020, sempre in conformità alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Rettifica degli allegati del regolamento (CE) n. 767/2009

L’articolo 1 corregge l’allegato IV, parte A, punto 2, sostituendo nella riga relativa alle ceneri insolubili in acido cloridrico il valore "1 - < 5" con "1 - 5". Sono inoltre sostituiti il punto 7 dell’allegato VI, capo I, e il punto 8 dell’allegato VII, capo I, chiarendo che, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta va indicata secondo le regole previste, salvo per vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, per le quali va indicata la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione.

Correzioni terminologiche negli allegati

L’articolo 1 sostituisce nelle parti interessate degli allegati II e V l’espressione "oli e grassi grezzi" con "grassi grezzi". Il regolamento segnala inoltre rettifiche linguistiche in più versioni del regolamento (UE) 2017/2279, incluse correzioni relative ai valori percentuali del tenore di umidità e a indicazioni su sostanze aromatizzanti e specie bersaglio nella versione tedesca.

Misure transitorie per l’etichettatura e le scorte

L’articolo 2 prevede che le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 26 dicembre 2019, conformemente alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. La stessa regola vale per i prodotti etichettati prima del 26 dicembre 2020 conformemente alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimietichettaturasicurezza alimentaremercato interno

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