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Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER LA CAMPANIA, PROTOCOLLO -OMISSIS-.REGISTRO UFFICIALE(U-OMISSIS- DEL 17/10/2024 CON CUI È STATA APPROVATA LA GRADUATORIA DI MERITO PER IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO AI SENSI DELL''''ART. 3 COMMA 7 DEL D.M 205/2023 – CLASSE CONCORSO -OMISSIS- SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI (DM 26 OTTOBRE 2023, N. 205) PER LA REGIONE CAMPANIA; DELL’AVVISO AD OGGETTO CHIARIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI E TITOLI DI RISERVA PROT. -OMISSIS-.REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-; DEL PROVVEDIMENTO CON CUI SONO STATI STABILITI E APPROVATI I PARAMETRI UTILIZZATI DALLA PIATTAFORMA INFORMATICA MINISTERIALE PER L’INSERIMENTO DELLE RISERVE IN GRADUATORIA; DEL PROVVEDIMENTO CON CUI È STATA PREDISPOSTA E APPROVATA LA PIATTAFORMA INFORMATICA MINISTERIALE;

Giustizia amministrativa202501970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di docenti della scuola secondaria nella Regione Campania, nonché atti relativi al conteggio delle quote di riserva e alla piattaforma informatica ministeriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso omessa, sostenendo che l'Amministrazione avesse illegittimamente calcolato le quote di riserva. In particolare, ha lamentato la mancata computazione, nel calcolo della quota, dei candidati aventi diritto alla riserva che si erano collocati in posizione utile per solo merito, deducendo violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 ed eccesso di potere. Il Tribunale aveva già ritenuto prima facie ammissibile il ricorso, essendo stato notificato ad almeno un controinteressato. In sede cautelare, tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato, ai fini della prova di resistenza, che la corretta formazione della graduatoria lo avrebbe collocato tra i vincitori.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, in astratto e secondo precedenti decisioni dello stesso Tribunale in fattispecie analoghe, l'Amministrazione incorra in eccesso di potere e violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 quando non computi, ai fini della quota di riserva, i candidati riservisti collocatisi in posizione utile per merito. Nondimeno, la censura non supera la prova di resistenza: dalla relazione dell'Amministrazione e dalla graduatoria risulta che il ricorrente, non riservista e con il punteggio omesso, non era rientrato tra i vincitori già in ragione del mancato raggiungimento del punteggio minimo di 237,00 punti. La carenza di tale dimostrazione esclude, allo stato del giudizio, la sussistenza di un fumus cautelare utile a ottenere la sospensione della graduatoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la parziale novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente; l'istanza è stata respinta.

  • art. 5 d.P.R. n. 487/1994

    È stato ritenuto, in via prima facie, che la quota di riserva debba essere calcolata computando anche i candidati riservisti collocati in posizione utile per merito.

  • art. 3, comma 7, D.M. n. 205/2023

    Individua la procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria cui si riferisce la graduatoria impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro una graduatoria concorsuale, la censura relativa all'erroneo calcolo delle quote di riserva deve essere accompagnata dalla dimostrazione, mediante la prova di resistenza, che la corretta applicazione delle regole avrebbe concretamente consentito al ricorrente di rientrare tra i vincitori.
  • Ai fini del calcolo delle quote di riserva, devono essere considerati anche i candidati aventi diritto alla riserva che siano già collocati in posizione utile nella graduatoria per effetto del solo merito; la loro mancata computazione può integrare eccesso di potere e violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994.
  • La mancata dimostrazione del raggiungimento del punteggio minimo necessario per l'inserimento tra i vincitori esclude il fumus boni iuris cautelare, anche quando la censura sull'erroneo calcolo della quota di riserva appaia prima facie fondata.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenzeGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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