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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30546/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Comune aveva chiesto la condanna dei Ministeri al pagamento di somme a titolo di trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI derivanti, per gli anni 2001-2008, dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D. Secondo l'ente locale, ai fini del superamento delle soglie previste dall'art. 64 l. 388/2000 e dal d.m. 197/2002, il minor gettito andava calcolato ogni anno sull'intero complesso degli immobili D presenti nel territorio comunale, includendo anche le perdite già maturate negli anni precedenti e confluite in trasferimenti consolidati, perché il consolidamento sarebbe solo una tecnica contabile e non inciderebbe sulla base di calcolo. I Ministeri avevano invece sostenuto che, una volta consolidato il trasferimento compensativo per una determinata perdita, tale importo non potesse più essere considerato 'minore introito' negli anni successivi; perciò, nella verifica annuale delle soglie, dovevano conteggiarsi solo le perdite nuove, derivanti dalle autodichiarazioni dell'anno di riferimento, o comunque non ancora compensate e consolidate. In cassazione i Ministeri hanno dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 64 l. 388/2000, dell'art. 2-quater d.l. 154/2008 conv. l. 189/2008 e degli artt. 2 e 3 d.m. 197/2002, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel considerare cumulabili, ai fini delle soglie, anche perdite già compensate in anni precedenti; (2) violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., per avere confermato la condanna alle spese nonostante la novità della questione e l'obiettiva incertezza interpretativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei Ministeri, cassando la sentenza della Corte d'appello di Bologna e rinviando la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per i necessari ulteriori accertamenti e per la decisione nel rispetto del principio di diritto enunciato. La Corte ha condiviso l'interpretazione secondo cui il consolidamento dei trasferimenti erariali impedisce di conteggiare, negli anni successivi, la medesima perdita già compensata ai fini del superamento delle soglie; tuttavia ha precisato che non possono essere espunti anche i minori gettiti maturati nell'anno di riferimento per effetto di autodichiarazioni anteriori e non ancora consolidate, dovendo anno per anno considerarsi il minor gettito complessivo non compensato. La censura sulle spese resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo, con rimessione anche su questo profilo al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 64 l. 23 dicembre 2000, n. 388

    i trasferimenti compensativi per i minori introiti ICI sono subordinati al superamento di soglie quantitative; il decreto attuativo può stabilire criteri e modalità; il consolidamento dei trasferimenti già attribuiti impedisce di conteggiare nuovamente, negli anni successivi, la stessa perdita già compensata.

  • art. 53 l. 23 dicembre 2000, n. 388

    richiamato come antecedente del sistema compensatorio precedente al regime differenziale introdotto dall'art. 64.

  • art. 2-quater d.l. 30 settembre 2008, n. 154 conv. l. 13 novembre 2008, n. 189

    richiamato nel primo motivo di ricorso quale norma pertinente al sistema dei trasferimenti.

  • art. 2 d.m. 1 luglio 2002, n. 197

    disciplina il contributo statale compensativo, ne prevede il consolidamento nei trasferimenti erariali e stabilisce che la perdita va calcolata in riferimento ai singoli fabbricati D oggetto di autodeterminazione; la dichiarazione comunale deve attestare l'importo complessivo del minor gettito dell'anno.

  • art. 3 d.m. 1 luglio 2002, n. 197

    richiamato quale disposizione attuativa relativa alla riduzione dei trasferimenti in caso di attribuzione definitiva della rendita catastale.

  • art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400

    evocato come base della delega regolamentare per la determinazione di criteri e modalità applicative.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alle spese di lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per contestare la compensazione o l'imputazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma del vizio denunciato in relazione alle spese di lite.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    richiamato per affermare la soggezione del giudice soltanto alla legge, non alla prassi amministrativa.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    richiamato per escludere che prassi amministrative o circolari possano costituire fonti del diritto vincolanti per il giudice.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato quale decreto che disciplina la procedura di autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede un contributo compensativo subordinato al superamento di soglie minime di perdita di gettito, il minor introito già compensato e consolidato non può essere nuovamente computato negli anni successivi per integrare quelle soglie.
  • Il consolidamento del trasferimento erariale opera come stabilizzazione contabile ed economica della compensazione già riconosciuta, con effetto di sterilizzazione della medesima perdita ai fini della sua reiterata considerazione; non consente però di espungere dal calcolo annuale i minori gettiti maturati nell'anno per effetto di autodichiarazioni pregresse non ancora compensate.
  • Nell'interpretazione del sistema legge-regolamento, il giudice deve verificare la coerenza complessiva tra fonte primaria e fonte secondaria, dando rilievo al dato letterale e alla struttura del meccanismo compensativo; la prassi amministrativa e le circolari non hanno valore normativo vincolante.
  • La dichiarazione comunale ai fini del contributo deve riguardare l'importo complessivo del minor gettito dell'anno, al netto solo delle perdite già stabilmente compensate, senza limitarsi alle sole autodichiarazioni presentate nell'anno di riferimento né, all'opposto, trascinare indefinitamente perdite già consolidate.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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