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Sentenza

Sentenza n. 14439/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del provvedimento emesso in data 26 gennaio 2023 e notificato in data 3 febbraio 2023 con cui la Questura di Roma ha rigettato la richiesta di rilascio del titolo di viaggio.

Giustizia amministrativa202306458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Roma, deducendo che l'amministrazione avesse attribuito rilievo automatico a due condanne penali per reati in materia di stupefacenti, senza considerare adeguatamente il tempo trascorso dai fatti, la mancata riconducibilità dei reati a condotte pericolose per la sicurezza nazionale e l'assenza di una concreta valutazione della sua pericolosità sociale. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito all'uso di alias, sostenendo che la propria identità fosse stata accertata dalla Commissione territoriale e che la Questura non avesse indicato adeguatamente le occasioni nelle quali sarebbero state fornite generalità diverse. Il diniego era fondato, oltre che sulle condanne, sul mancato pagamento delle multe irrogate con le sentenze penali e sui dubbi circa l'identità del richiedente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che il provvedimento era plurimotivato e che il ricorrente non aveva contestato una delle autonome ragioni poste a fondamento del diniego, ossia il mancato pagamento delle multe; la legittimità di tale ragione era quindi sufficiente a sorreggere il provvedimento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto congruo il rilievo delle due condanne definitive per cessione, detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti, considerate indici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, nonché non particolarmente risalenti. Ha inoltre affermato che il mancato pagamento delle multe impediva il rilascio del titolo di viaggio ai sensi dell'art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967, configurando un potere vincolato dell'amministrazione e tutelando un interesse creditorio pubblico prevalente rispetto all'interesse dello straniero ad allontanarsi dal territorio nazionale. È stata ritenuta legittima anche la considerazione degli alias, poiché le diverse generalità risultanti dalle identificazioni costituivano seri e ragionevoli motivi di dubbio sull'identità del richiedente; l'identificazione effettuata dalla Commissione territoriale non escludeva la precedente fornitura di generalità false alle autorità di pubblica sicurezza. Le spese sono state compensate. È stata revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 251/2007

    è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio

    Prevede il rifiuto o il ritiro del titolo di viaggio quando ricorrano gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007

    Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato

    Consente il rifiuto o il ritiro del documento in presenza di seri e ragionevoli dubbi sull'identità del richiedente.

  • art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967

    non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza

    Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda, in assenza del nulla osta dell'autorità competente, impone il diniego del titolo di viaggio; si tratta di un potere vincolato e non discrezionale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata nelle due sentenze penali definitive poste a fondamento del diniego.

  • artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Consentono la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza dell'insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità anche di una sola autonoma ragione giustificativa è sufficiente a sostenere il provvedimento e a determinare il rigetto del ricorso, anche se le altre motivazioni fossero contestabili o illegittime.
  • Il mancato pagamento di una multa o di un'ammenda, in assenza del nulla osta dell'autorità incaricata dell'esecuzione della sentenza, costituisce motivo vincolante di diniego del titolo di viaggio ai sensi dell'art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967.
  • La presenza di più condanne penali definitive, non particolarmente risalenti, può essere valutata come indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione dello straniero ai fini del rifiuto del titolo di viaggio, unitamente agli ulteriori elementi previsti dalla normativa.
  • L'identificazione del richiedente da parte della Commissione territoriale non esclude, di per sé, la sussistenza di ragionevoli dubbi sulla sua identità quando risultino precedenti identificazioni con generalità differenti o alias.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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