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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17907/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato la perdita di efficacia della sospensione condizionale della pena concessa a N.A., per presunto mancato adempimento dell'obbligo imposto in sentenza di partecipare a specifici percorsi di recupero. La difesa ha contestato l'applicazione retroattiva di disposizioni introdotte dalla legge n.168/2023 che, secondo il ricorrente, avrebbero introdotto un nuovo requisito (l'esito favorevole del percorso) non previsto al tempo della sentenza; dedotta violazione dell'art.165 c.p. in rapporto all'art.25 Cost. e art.2 c.p.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente motivato la dichiarazione di inadempimento sulla base delle comunicazioni e delle relazioni del Centro di ascolto (atteggiamento distratto, oppositivo, ripetute violazioni di regole di gruppo e valutazione finale negativa). La Corte ha inoltre affermato che, già con la legge n.69/2019 l'obbligo imposto dall'art.165 c.p. non si limitava alla mera frequenza formale del corso, ma richiedeva la effettiva e proficua partecipazione culminante nel raggiungimento dell'obiettivo di recupero; le integrazioni della legge n.168/2023 hanno chiarito modalità e controlli (es. frequenza bisettimanale, ruolo del giudice e comunicazioni UEPE) senza alterare la sostanza dell'obbligo; dunque la revoca della sospensione condizionale prevista dall'art.168 c.p. per mancato adempimento era fondata. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Nei casi di condanna per il delitto previsto ... la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero ...

    La Corte interpreta che, già con la novella del 2019, l'obbligo non era mero obbligo di frequenza formale ma imponeva effettiva e proficua partecipazione finalizzata al recupero; il mancato raggiungimento dell'esito richiesto integra l'inadempimento ai fini dell'art.168 c.p.

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di mancato adempimento degli obblighi a cui il beneficio è subordinato; il provvedimento impugnato integra la revoca di diritto ex art.168, primo comma, n.1.

  • art. 18-bis disposizioni attuative cod. pen.

    Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, ... l'ufficio di esecuzione penale esterna accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero ...

    La legge 2023 ha introdotto un sistema di controlli e comunicazioni (cancelleria, UEPE, pubblica accusa) per verificare la partecipazione e segnalare eventuali violazioni rilevanti ai fini della revoca; tale disciplina organizza i controlli senza cambiare la natura sostanziale dell'obbligo.

  • legge 19 luglio 2019, n. 69 (art.6, comma 1)

    Ha introdotto la subordinazione della sospensione condizionale alla partecipazione a specifici percorsi di recupero per taluni reati; la Corte riconosce la natura sostanziale della disposizione.

  • legge 24 novembre 2023, n. 168 (art.15)

    Ha modificato e dettagliato l'art.165 e le disposizioni attuative (es. frequenza minima, ruolo del giudice, comunicazioni), ma secondo la Corte le modifiche chiariscono modalità di attuazione e controllo più che introdurre un nuovo contenuto sostanziale peggiorativo.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole; la Corte ritiene che la disciplina del 2019 abbia già contenuto l'elemento sostanziale rilevante (effettivo recupero) e le successive precisazioni del 2023 non incidano sulla sostanza in modo da mutare la posizione del condannato nel caso concreto.

  • art. 166 cod. pen. (2° comma)

    Richiamato per il raccordo tra sospensione condizionale e eventuali misure di prevenzione; la norma limita l'automaticità dell'applicazione delle misure di prevenzione sulla base della sola condanna con sospensione.

Massime di principio

  • La partecipazione ai percorsi di recupero prevista dall'art.165 c.p. non si esaurisce nella mera frequenza formale: ciò che rileva è la effettiva e proficua partecipazione culminante nel risultato di recupero richiesto.
  • La valutazione dell'esito del percorso spetta al giudice dell'esecuzione che deve valutare le relazioni degli enti/associazioni incaricati; una relazione finale negativa può giustificare la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art.168 c.p.
  • Le specificazioni introdotte dalla legge n.168/2023 (frequenza minima, ruolo di UEPE, comunicazioni) chiariscono modalità e controlli ma non mutano la sostanza dell'obbligo già imposto dalla riforma del 2019.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe documentare non solo la mera presenza agli incontri ma la effettività del percorso (materiale probatorio, controdocumentazione, richieste di integrazione della valutazione del Centro, testimonianze, consulenze), e censurare eventuali carenze sull'esigibilità del percorso (es. impossibilità di accesso al programma o mancanza di offerta corrispondente).
  • Il giudice dell'esecuzione prima di dichiarare la perdita del beneficio deve verificare l'esigibilità dell'obbligo (che il percorso sia stato concretamente messo a disposizione) e quindi, se necessario, acquisire chiarimenti o integrazioni dalle strutture che hanno gestito il percorso.

Testo integrale

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