Regolamento (UE) 2020/499
Commission Regulation (EU) 2020/499 of 3 April 2020 correcting certain language versions of Regulation (EC) No 124/2009 setting maximum levels for the presence of coccidiostats or histomonostats in food resulting from the unavoidable carry-over of these substances in non-target feed (Text with EEA relevance)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento (UE) 2020/499 della Commissione apporta una correzione limitata ad alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 124/2009. La rettifica riguarda un errore nell’allegato delle versioni bulgara, croata e lituana, relativo all’intestazione della terza colonna della tabella sul contenuto massimo di sostanze nei prodotti alimentari. Non sono coinvolte le altre versioni linguistiche, e il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Correzione di alcune versioni linguistiche del regolamento sui livelli massimi di coccidiostati o istomonostati negli alimenti derivanti dal carry-over inevitabile nei mangimi non bersaglio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica, sul piano formale, a tutte le versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 124/2009, ma la modifica introdotta riguarda esclusivamente le versioni bulgara, croata e lituana, nelle quali è presente un errore nell’allegato, nell’intestazione della terza colonna della tabella relativa al contenuto massimo di sostanze negli alimenti. Le altre versioni linguistiche non sono interessate. La norma è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Correzione di alcune versioni linguistiche del regolamento sui livelli massimi di coccidiostati o istomonostati negli alimenti
Il regolamento (UE) 2020/499 della Commissione interviene con una rettifica puntuale del regolamento (CE) n. 124/2009, che disciplina i livelli massimi di coccidiostati o istomonostati presenti negli alimenti a seguito del carry-over inevitabile da mangimi non bersaglio. La correzione è limitata ad alcune versioni linguistiche e non incide sul contenuto sostanziale della disciplina, ma solo sulla coerenza testuale di una parte dell’allegato.
Base giuridica e contesto
La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93, relativo alle procedure comunitarie per i contaminanti negli alimenti. Il provvedimento è adottato anche sulla base del parere favorevole del Comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi.
Oggetto della correzione
Il considerando evidenzia che le versioni bulgara, croata e lituana del regolamento (CE) n. 124/2009 contengono un errore nell’allegato, precisamente nell’intestazione della terza colonna della tabella concernente il contenuto massimo di sostanze negli alimenti. La correzione si limita quindi a tali lingue; le altre versioni linguistiche non sono interessate.
Effetti normativi
L’articolo 1 dispone la rettifica delle versioni linguistiche interessate. Non sono introdotti nuovi obblighi sostanziali per operatori o autorità nazionali, ma viene assicurata l’allineata interpretazione del testo nelle lingue corrette. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Correzione delle versioni linguistiche interessate
L’articolo 1 dispone la correzione delle versioni bulgara, croata e lituana del regolamento (CE) n. 124/2009, limitatamente all’allegato e in particolare all’intestazione della terza colonna della tabella relativa al massimo contenuto di sostanze nei prodotti alimentari. L’articolo precisa che la disposizione non concerne la versione inglese.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento sulla base del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93 sui contaminanti negli alimenti. Il provvedimento è adottato previa consultazione del Comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi.
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