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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/877

Regolamento delegato (UE) 2020/877 della Commissione del 3 aprile 2020 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi

Normativa europea32020R0877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento delegato (UE) 2015/2446 e, in misura minore, il regolamento delegato (UE) 2016/341, per adeguare la disciplina doganale al nuovo assetto tecnologico ICS2 e a varie esigenze operative emerse nell’applicazione del codice doganale dell’Unione. Interviene su definizioni, dichiarazioni sommarie di entrata, spedizioni postali e per espresso, merci di modesto valore, regimi speciali, prove della posizione doganale e agevolazioni per merci militari e rifiuti delle navi. Prevede inoltre regole transitorie, deroghe mirate e alcune rettifiche testuali, con applicazione retroattiva limitata di alcune disposizioni al 15 marzo 2020.

Modifica e rettifica delle norme doganali UE su dichiarazioni, regimi speciali, formalità per merci militari, spedizioni postali/per espresso e adeguamenti ai sistemi elettronici ICS2.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, ai vettori, agli operatori postali, ai corrieri espresso, ai dichiaranti, ai titolari di autorizzazioni e alle autorità doganali degli Stati membri, nell’ambito dell’applicazione del codice doganale dell’Unione e dei suoi atti delegati e di esecuzione. Riguarda in particolare l’importazione, l’esportazione, il transito, l’ammissione temporanea, il perfezionamento attivo, la prova della posizione doganale di merci unionali, le dichiarazioni sommaria di entrata e le spedizioni di modesto valore, con norme transitorie legate all’introduzione delle versioni 1, 2 e 3 di ICS2 e con talune applicazioni retroattive dal 15 marzo 2020. Include specifiche esclusioni o limitazioni per merci soggette a divieti o restrizioni, merci sensibili, talune merci assoggettate a misure di politica commerciale e i casi in cui la disciplina transitoria non si applica fino all’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione.

Modifiche e rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e coordinamento con il regolamento (UE) 2016/341

Il regolamento interviene in modo ampio sulla disciplina attuativa del codice doganale dell’Unione, aggiornando il regolamento delegato (UE) 2015/2446 e, in misura limitata, il regolamento delegato (UE) 2016/341. Le modifiche rispondono sia all’evoluzione dei sistemi informatici doganali, in particolare l’ICS2 articolato in tre versioni, sia a esigenze operative emerse nella pratica, tra cui semplificazioni per spedizioni postali e per espresso, mobilità militare, rifiuti delle navi e regimi speciali.

Le motivazioni richiamano anche l’esigenza di evitare elusioni di dazi antidumping, compensativi e di salvaguardia, di coordinare la disciplina doganale con le nuove regole IVA sulle vendite a distanza e di garantire certezza giuridica su termini, formulari e competenze degli uffici doganali.

Ambito soggettivo e definizioni

Vengono introdotte o precisate alcune definizioni centrali:

  • "ufficio doganale di prima entrata", inteso come l’ufficio competente nel luogo in cui il mezzo di trasporto arriva o è destinato ad arrivare nel territorio doganale dell’Unione;
  • "spedizione per espresso" e "corriere espresso";
  • "valore intrinseco", distinto per merci commerciali e non commerciali;
  • merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari;
  • formulario NATO 302 e formulario UE 302;
  • rifiuti delle navi e interfaccia unica marittima nazionale.

L’articolo 6 è modificato per chiarire che la registrazione EORI è richiesta quando prevista dalla legislazione dell’Unione o da quella di uno Stato membro. L’articolo 13, paragrafo 4, consente la proroga fino a nove mesi del termine per decidere sulle istanze quando vi siano indagini su possibili violazioni doganali o fiscali. L’articolo 17, paragrafo 1, estende la sospensione della decisione anche ai casi in cui siano in corso accertamenti su reati gravi connessi all’attività economica del richiedente, con una formulazione che circoscrive i soggetti rilevanti.

Dichiarazione sommaria di entrata e sistema ICS2

Una parte molto rilevante del regolamento riguarda la dichiarazione sommaria di entrata e la graduale attuazione di ICS2. L’articolo 104 viene riscritto per aggiornare gli esoneri dalla dichiarazione sommaria di entrata, includendo:

  • merci dichiarate conformemente all’articolo 141;
  • merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari in base a formulario NATO 302 o UE 302;
  • merci introdotte da taluni territori specifici;
  • rifiuti delle navi, a condizione che sia stata effettuata la notifica anticipata prevista dalla direttiva (UE) 2019/883.

Per le spedizioni postali e per le merci di valore intrinseco non superiore a 22 EUR, l’esonero è limitato temporalmente e varia in funzione delle versioni ICS2 e del modo di trasporto. Per il trasporto aereo, l’articolo 106 stabilisce termini stringenti: le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata devono essere presentate il prima possibile e, comunque, entro i termini massimi previsti in funzione della durata del volo. Dal passaggio alle versioni 1 e 2 di ICS2, operatori postali, corrieri espresso e altri operatori economici devono presentare almeno l’insieme minimo di dati prima del carico sull’aeromobile; le restanti indicazioni vanno integrate entro i termini generali.

L’articolo 112 e l’articolo 113 sono adeguati alla progressiva introduzione del sistema, mentre il nuovo articolo 113 bis disciplina la responsabilità di chi presenta le indicazioni e introduce obblighi specifici per operatori postali e corrieri espresso se non trasmettono i dati ai vettori. Sono previste anche regole di applicazione differenziata per il trasporto aereo, marittimo, stradale, ferroviario e per vie navigabili interne.

Merci di modesto valore, spedizioni postali e spedizioni per espresso

Il regolamento armonizza il trattamento doganale delle merci di modesto valore con il nuovo assetto dell’IVA e con i limiti tecnici dei sistemi nazionali. L’articolo 143 bis consente la dichiarazione per l’immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di franchigia dai dazi all’importazione mediante un insieme di dati specifico, con facoltà per gli Stati membri, fino all’aggiornamento dei sistemi nazionali, di usare i dati transitori del regolamento delegato (UE) 2016/341.

L’articolo 144 disciplina le spedizioni postali: un operatore postale può presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica con un insieme di dati ridotto per merci di valore non superiore a 1 000 EUR non soggette a divieti o restrizioni. Per un periodo transitorio, gli Stati membri possono considerare tale dichiarazione presentata e accettata all’atto della presentazione in dogana se accompagnata da CN22 o CN23.

Per le spedizioni per espresso, l’articolo 140, paragrafo 1, e l’articolo 141 prevedono che, in determinate condizioni, merci di valore non superiore a 1 000 EUR possano essere trattate mediante atti assimilati a dichiarazione doganale. Il regolamento tiene conto anche della fine progressiva delle esenzioni per merci di modesto valore alla luce delle nuove regole IVA introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2455.

Organi, tessuti e sangue per uso medico d’urgenza

Viene introdotta una disciplina favorevole per l’importazione e l’esportazione di organi, altri tessuti umani o animali e sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza. Tali merci vengono inserite tra quelle che possono essere dichiarate mediante uno degli atti assimilati di cui all’articolo 141.

La misura ha anche una chiara finalità sanitaria e, per effetto della motivazione espressa dal regolamento, si applica retroattivamente dal 15 marzo 2020, per facilitare l’importazione in concomitanza con la crisi da coronavirus.

Merci militari, formulari NATO 302 e UE 302

Il regolamento introduce un ampio pacchetto di agevolazioni per la mobilità militare. Il formulario NATO 302 e il formulario UE 302 assumono una funzione centrale sia come documenti doganali sia come strumenti di semplificazione procedurale.

In particolare:

  • le merci militari possono essere considerate dichiarate per immissione in libera pratica, ammissione temporanea, esportazione, riesportazione o transito mediante la presentazione dei formulari;
  • tali formulari possono essere presentati anche con mezzi diversi dai procedimenti informatici;
  • il formulario UE 302 è inserito come allegato 52-01 e deve seguire un modello standard, compilato in inglese o in francese;
  • il formulario UE 302 può costituire anche prova della posizione doganale di merci unionali.

Per l’ammissione temporanea, il nuovo articolo 235 bis prevede l’esenzione totale dai dazi all’importazione per le merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari in base a formulario NATO 302 o UE 302. Il termine per l’appuramento è fissato a 24 mesi, salvo accordi internazionali più lunghi. Inoltre, per alcune categorie di ammissione temporanea, richiedente e titolare possono essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, derogando così al requisito ordinario.

Regimi speciali e perfezionamento attivo

Nel perfezionamento attivo il regolamento introduce una serie di correttivi di rilievo pratico e antifrode. L’articolo 76 viene riscritto per garantire che, in assenza di richiesta del dichiarante, il metodo di calcolo dell’obbligazione doganale di cui all’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applichi anche ai prodotti trasformati ottenuti da merci che, all’atto del vincolo al regime, sarebbero state soggette a misure di politica commerciale, antidumping, compensative o di salvaguardia.

Sono inoltre previste limitazioni e precisazioni:

  • il regime si applica solo in presenza di determinate condizioni;
  • il paragrafo 2 non si applica in una finestra transitoria per autorizzazioni rilasciate prima del 16 luglio 2020 e merci dichiarate entro il 16 luglio 2021;
  • l’articolo 166 esclude dall’esame delle condizioni economiche alcune ipotesi legate a misure di politica commerciale;
  • l’articolo 167 è coordinato, mentre l’articolo 168 è soppresso.

L’articolo 177 disciplina il magazzinaggio comune di merci unionali e non unionali in deposito doganale, imponendo identità di codice NC a otto cifre, qualità commerciale e caratteristiche tecniche; le merci soggette a talune misure sono escluse, salvo che siano già divenute merci unionali dopo il pagamento dei dazi dovuti.

Esportazione, riesportazione e invalidazione delle formalità

Le regole sulla dichiarazione in esportazione sono ampliate. L’articolo 140 consente, per spedizioni postali o per espresso fino a 1 000 EUR, per invii di corrispondenza, per organi/tessuti/sangue in emergenza e per merci militari, di utilizzare taluni atti assimilati. L’articolo 141 estende e specifica il novero degli atti assimilati a dichiarazione doganale o di riesportazione.

Sono introdotte regole specifiche anche per la riesportazione delle merci e per il caso in cui l’ufficio doganale di esportazione sia informato che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell’Unione: in tal caso la dichiarazione e, se del caso, la certificazione di uscita devono essere invalidate immediatamente.

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2016/341 e correzioni tecniche

Il regolamento modifica anche il regime transitorio del regolamento delegato (UE) 2016/341. L’articolo 56, paragrafo 2, viene soppresso; l’allegato 1 è aggiornato per riflettere ICS2 versione 3 per il trasporto marittimo, versioni 2 e 3 per il trasporto aereo e i diversi flussi transitori; nell’allegato 9 è soppresso il punto 4.2.

Sono inoltre rettificati alcuni passaggi del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tra cui l’articolo 128 bis, che viene chiarito quanto a timbro, firma e uso del termine "emittente autorizzato". L’articolo 150, paragrafo 3, è corretto per richiamare il giusto articolo della direttiva IVA 2006/112/CE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, alcune disposizioni sono applicabili dal 15 marzo 2020. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni e dell’ambito soggettivo

Vengono introdotte o precisate le definizioni di "ufficio doganale di prima entrata", "spedizione per espresso", "corriere espresso", "valore intrinseco", merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari, formulario NATO 302, formulario UE 302, rifiuti delle navi e interfaccia unica marittima nazionale. L’articolo 6 è modificato per imporre la registrazione EORI quando richiesta dalla legislazione dell’Unione o di uno Stato membro. L’articolo 13, paragrafo 4, consente la proroga fino a nove mesi del termine per decidere quando vi siano indagini su violazioni doganali o fiscali; l’articolo 17, paragrafo 1, estende la sospensione della decisione anche a ipotesi di reati gravi connessi all’attività economica del richiedente, entro i limiti indicati.

Perfezionamento attivo e calcolo dei dazi

L’articolo 76 è riscritto per estendere l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 3, del codice anche ai prodotti trasformati ottenuti da merci vincolate al perfezionamento attivo, in presenza di determinate misure di politica commerciale o agricola e di altre misure (dazi antidumping, compensativi, salvaguardie, dazi addizionali). È previsto un regime transitorio: il paragrafo 2 non si applica alle merci dichiarate per il perfezionamento attivo entro il 16 luglio 2021 se autorizzate prima del 16 luglio 2020. Conseguentemente sono modificati anche gli articoli 166, 167 e 168, con soppressione di quest’ultimo, e gli allegati 71-03, 71-04 e 71-05.

Dichiarazione sommaria di entrata e ICS2

L’articolo 104 ridefinisce le ipotesi di esonero dalla dichiarazione sommaria di entrata per varie categorie di merci, includendo tra l’altro merci militari con formulario NATO/UE 302, rifiuti delle navi con notifica anticipata e talune merci provenienti da territori specifici. Gli esoneri per spedizioni postali e merci di valore intrinseco non superiore a 22 EUR sono ricalibrati in funzione dell’introduzione delle versioni 1, 2 e 3 di ICS2. L’articolo 106 disciplina i termini di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata nel trasporto aereo, imponendo la presentazione del minimo set di dati il prima possibile e comunque prima del carico; dal passaggio alle diverse versioni ICS2 si distinguono obblighi per operatori postali, corrieri espresso e altri operatori. Sono riscritti anche gli articoli 112, 113 e introdotto l’articolo 113 bis per la responsabilità di chi presenta le indicazioni e per gli obblighi di comunicazione da parte di operatori postali e corrieri espresso.

Spedizioni di modesto valore, postali e per espresso

L’articolo 143 bis consente la dichiarazione per l’immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di franchigia dai dazi all’importazione sulla base di un insieme di dati specifico, con una disciplina transitoria fino all’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione. L’articolo 144 disciplina le dichiarazioni doganali per merci contenute in spedizioni postali, prevedendo un insieme di dati ridotto per merci fino a 1 000 EUR e la possibilità, in regime transitorio, di considerare la dichiarazione presentata e accettata con CN22 o CN23. Gli articoli 141 e 142 vengono modificati per consentire, a certe condizioni, l’uso di atti assimilati a dichiarazione doganale per spedizioni postali, per espresso, merci militari e rifiuti delle navi, e per coordinare il regime con le nuove regole IVA sulle vendite a distanza.

Dichiarazioni complementari e termini

Gli articoli 146 e 147 sono riscritti per chiarire i termini di presentazione della dichiarazione complementare: 10 giorni dallo svincolo per le dichiarazioni complementari generali, 10 giorni dalla fine del periodo per quelle periodiche o riepilogative, e un termine massimo di 30 giorni quando non sorge alcuna obbligazione doganale. In circostanze debitamente giustificate il termine può arrivare a 120 giorni e, in casi eccezionali legati al valore in dogana, fino a due anni. I documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la dichiarazione complementare.

Regimi speciali e ammissione temporanea

L’articolo 163 viene ampliato per includere, in specifiche condizioni, la distruzione sotto controllo doganale di spedizioni di valore non superiore a 150 000 EUR; sono escluse le merci sensibili dell’allegato 71-02 salvo i casi previsti. L’articolo 177 viene riscritto per limitare il magazzinaggio comune di merci unionali e non unionali a merci con stesso codice NC a otto cifre, stessa qualità commerciale e stesse caratteristiche tecniche, escludendo in linea generale le merci soggette a talune misure di politica commerciale salvo che siano già divenute merci unionali dopo il pagamento dei relativi dazi. Per l’ammissione temporanea, gli articoli 220, 224, 227, 229 e 230 consentono che richiedente e titolare siano stabiliti anche nel territorio doganale dell’Unione in casi specifici; con il nuovo articolo 235 bis le merci militari beneficiano di esenzione totale dai dazi all’importazione e di un termine di appuramento di 24 mesi, salvo accordi internazionali più lunghi.

Agevolazioni per merci militari e prove documentali

Il formulario UE 302 viene introdotto come documento doganale dell’allegato 52-01, utilizzabile anche come prova della posizione doganale di merci unionali. Il formulario NATO 302 e il formulario UE 302 possono essere presentati anche con mezzi diversi dai procedimenti informatici. Le merci militari possono essere considerate dichiarate per immissione in libera pratica, ammissione temporanea, esportazione, riesportazione o transito mediante la presentazione dei formulari, se i dati richiesti sono messi a disposizione e accettati dalle autorità doganali. Sono inoltre previste disposizioni specifiche per la presentazione e la convalida di tali formulari, nonché per la loro utilizzazione in ambito militare e di mobilità militare.

Esportazione, riesportazione e invalidazione della dichiarazione

L’articolo 140 include tra le merci dichiarabili per esportazione mediante atti assimilati invii di corrispondenza, spedizioni postali o per espresso di valore non superiore a 1 000 EUR non soggette a dazio all’esportazione, merci mediche d’emergenza e merci militari. L’articolo 141 amplia gli atti assimilati a dichiarazione doganale o di riesportazione e introduce regole specifiche per spedizioni postali, per espresso, merci militari e rifiuti delle navi. L’articolo 248 è completato con l’obbligo per l’ufficio doganale di esportazione di invalidare immediatamente la dichiarazione e, se del caso, la certificazione di uscita quando viene comunicato che la merce non è uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Rettifiche e modifiche al regolamento delegato (UE) 2016/341

È soppresso l’articolo 56, paragrafo 2, e l’allegato 1 è aggiornato per allinearlo al nuovo calendario ICS2 in tre versioni; nell’allegato 9, appendice A, è soppresso il punto 4.2. La rettifica all’articolo 128 bis chiarisce le modalità di timbratura e firma di talune prove della posizione doganale di merci unionali, inclusa la sostituzione del riferimento allo "speditore autorizzato" con "emittente autorizzato". È inoltre corretto il riferimento IVA dell’articolo 150, paragrafo 3, sostituendo l’articolo 138 con l’articolo 143, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Entrata in vigore, applicazione e retroattività parziale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 13, lettera b), e l’articolo 1, punto 16, lettera b), punto i), si applicano dal 15 marzo 2020. È inoltre prevista l’applicazione retroattiva al 15 marzo 2020 della possibilità di dichiarare mediante qualsiasi altro atto organi, tessuti e sangue per uso emergenziale, al fine di agevolare le importazioni durante la crisi da coronavirus.

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