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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16119/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dal 24/11/2012 al 19/02/2016 in relazione a procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorrente era stato condannato in primo grado a anni 10 e mesi 8 e assolto in appello il 19/02/2016. La Corte di Appello che aveva rigettato la richiesta di riparazione ha ritenuto sussistere la condotta ostativa della colpa grave: un colloquio in carcere (30/10/2009) con il cognato Carmelo Bellocco, intercettato, avrebbe mostrato che D'Agostino aggiornava il detenuto, riceveva direttive (raccolta somme, organizzazione lavori), faceva da veicolo di messaggi al figlio e agli altri associati e manifestava consapevolezza delle attività illecite della cosca; elementi fattuali come il contatto fisico, parole a bassa voce alternate a labiale e la consegna di un biglietto sono stati ritenuti indicativi di contiguità e connivenza. Il ricorrente ha censurato la decisione invocando la non rilevanza probatoria di quella conversazione nel processo di merito (dove era stata neutralizzata) e chiedendo comunque la qualificazione della colpa come lieve.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione della Corte della riparazione che, valorizzando la stessa conversazione e gli elementi emersi, ha configurato una condotta di connivenza/attiva collaborazione con la cosca tale da creare una apparenza di reato e dunque integrare la condizione ostativa della colpa grave al riconoscimento della riparazione. Il motivo relativo alla mancata valutazione della colpa lieve è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; non è stata disposta la liquidazione delle spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; qui invocata dal ricorrente per ottenere indennizzo per la detenzione subita; la Corte ha applicato i criteri di esclusione previsti dalla norma (dolo o colpa grave del detenuto).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle condizioni di applicabilità della misura cautelare (presupposti per la custodia cautelare); rilevante nel richiamo all'ingiustizia 'ab origine' della misura quando manchino i presupposti normativi.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 273 come normativa che disciplina l'applicabilità delle misure cautelari; la Corte osserva che solo l'accertamento dell'illegittimità originaria della misura (mancanza dei requisiti di cui agli artt. 273 e 280) esclude la rilevanza della colpa grave del richiedente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento di Euro 3.000,00 in base a tale disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito: può condurre a conclusioni diverse anche con lo stesso materiale probatorio, perché valuta se il comportamento del detenuto abbia creato un'apparenza di reato al momento dell'adozione o del mantenimento della misura cautelare.
  • La condotta extraprocessuale o processuale del richiedente può integrare la condizione ostativa della colpa grave se, valutata ex ante, ha contribuito a formare un quadro indiziario grave e a trarre in inganno il giudice della cautela; non è necessario che tale condotta integri un reato accertato in sede di merito.
  • Comportamenti di 'connivenza' o di accondiscendenza verso attività criminali (frequentazioni ambigue, veicolazione di messaggi, supporto operativo) possono essere qualificati come colpa grave se la motivazione che li collega alla perdita del diritto alla riparazione è adeguata e specifica.
  • L'assoluzione nel processo di merito non esclude automaticamente la preclusione della riparazione: essa rileva solo se è accertata l'illegittimità 'ab origine' della misura cautelare (cioè mancanza dei presupposti normativi quando la misura è stata disposta o mantenuta).
  • La semplice censura generica sulla qualificazione della colpa come lieve non è sufficiente: il giudice della riparazione deve essere concretamente e specificamente contestato se ha motivato la qualificazione come colpa grave; senza critica puntuale il motivo è generalmente inammissibile o infondato.
  • In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare somme alla Cassa delle Ammende; la parte resistente non sempre ottiene la liquidazione delle proprie spese se non ha efficacemente contrastato il ricorso.

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