Cassazione Civile, Ordinanza n. 20008/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2018 nei confronti di una società poi estinta, con riprese IVA per detrazione ritenuta indebita in relazione a fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e per omesso versamento su una fattura che l'Ufficio ha qualificato come non correttamente trattata ai fini IVA. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello degli ex amministratori/soci, ritenendo validi gli accertamenti notificati agli ex soci dopo l'estinzione della società, affermando la responsabilità del liquidatore e dei soci ai sensi delle norme tributarie richiamate, ritenendo provata la natura fittizia del fornitore e la consapevolezza della società, negando la prova della cessione intracomunitaria per la fattura n. 13/2018 e reputando non sproporzionate le sanzioni. I ricorrenti hanno proposto nove motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, in particolare sulla questione della notifica dell'atto agli ex soci e sulla responsabilità del liquidatore/socio; (2) violazione delle norme sulla responsabilità del liquidatore; (3) violazione delle norme sulla responsabilità del socio; (4) violazione del divieto di nova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in tema sanzioni; (5) e (6) contestazione della prova presuntiva della falsità delle fatture e dell'inesistenza soggettiva delle operazioni; (7) violazione della disciplina del regime IVA invocabile per la vendita dell'autovettura; (8) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla duplicazione/sproporzione delle sanzioni; (9) omessa pronuncia e incongruenza tra motivazione e dispositivo con riguardo alla legittimità ed eseguibilità delle sanzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo nei limiti del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili sulla necessità o meno di un atto distinto verso gli ex soci dopo l'estinzione della società, ha assorbito i motivi secondo, terzo e quarto, e ha respinto gli altri motivi, ritenendo non fondate o inammissibili le censure sulle presunzioni, sulla prova della cessione intracomunitaria e sulle asserite omesse pronunce sulle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso soltanto nella parte in cui la motivazione della sentenza impugnata presentava un contrasto irriducibile: da un lato affermava la validità della notifica degli atti impositivi intestati alla società estinta se notificati agli ex soci, senza bisogno di atti intestati a questi ultimi; dall'altro sosteneva la necessità di un ulteriore atto motivato e notificato ai soci/liquidatore. Tale contraddizione rendeva non percepibile l'iter logico della decisione. Per il resto la Corte ha ritenuto non apparente la motivazione sulle operazioni soggettivamente inesistenti, ha giudicato infondate o inammissibili le censure sul regime IVA della fattura relativa all'autovettura e sulle sanzioni, e ha dichiarato assorbiti i motivi relativi alla responsabilità del liquidatore e del socio. La sentenza di merito è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per vizi motivazionali o omessa pronuncia
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove
art. 2462, primo comma, c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di responsabilità del liquidatore/società estinta
art. 2495 c.c.
considerato dalla Corte in coordinamento con la disciplina fiscale sulla sopravvivenza della società ai soli fini tributari dopo l'estinzione
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo
art. 2729 c.c.
richiamato per la prova per presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per delimitare la responsabilità del liquidatore e dei soci per i debiti fiscali della società estinta, richiedendo specifici presupposti e un atto motivato notificato
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come forma di notificazione dell'atto motivato relativo alla responsabilità del liquidatore/socio
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione alle presunzioni utilizzate nell'accertamento
art. 41 d.l. n. 513 del 1993
richiamato in tema di asserita cessione intracomunitaria non imponibile IVA
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 174 del 2015
richiamato dalla CGT2 per sostenere la sopravvivenza della società, ai soli fini fiscali, per cinque anni dopo l'estinzione
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato in tema di responsabilità del socio per le sanzioni tributarie della società, esclusa salvo dolo o colpa grave
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione al divieto di nuove domande/eccezioni in appello e alla modifica della causa petendi
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dai ricorrenti per la doglianza sulle sanzioni, ma non ritenuto decisivo in sede di cassazione
art. 36 ss. d.l. 23 febbraio 1995 n. 41
richiamato dai ricorrenti per invocare il regime del margine sulla vendita dell'autovettura
art. 2 L. 2 marzo 2012 n. 16
richiamato insieme alla disciplina del regime del margine
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando contiene affermazioni tra loro irriducibilmente contrastanti al punto da non consentire di individuare l'effettiva ratio decidendi e di controllare il ragionamento seguito dal giudice.
- In tema di società estinta, la responsabilità degli ex soci e del liquidatore per i debiti fiscali richiede una precisa individuazione del titolo e dei presupposti normativi applicabili; non è ammissibile affermare simultaneamente che la notifica dell'atto alla società estinta agli ex soci sia sufficiente e che sia invece necessario un distinto atto impositivo nei loro confronti.
- Quando l'Amministrazione prova, anche per presunzioni, la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere agito senza consapevolezza della frode e con la massima diligenza esigibile da un operatore economico accorto.
- La censura in cassazione che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e mira solo a una nuova ricostruzione del fatto.
- L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si pronunci affatto sul motivo; non ricorre quando la questione sia stata esaminata e decisa, ancorché in senso sfavorevole alla parte.
- Per invocare la non imponibilità IVA di una cessione intracomunitaria o l'applicazione del regime del margine, il contribuente deve fornire la prova dei presupposti di fatto e documentali richiesti dalla disciplina applicabile.
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