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Sentenza

Sentenza del 08/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Imposte dirette - cessione d'azienda - valore definito dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro - automatismo - non sussiste - differente presupposto impositivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del ricorrente non è stata accolta. La definizione perfezionata dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro non produce automaticamente effetti nei confronti del cedente ai fini delle imposte dirette, perché i due tributi hanno presupposti impositivi differenti. Il valore definito per l'imposta di registro può eventualmente costituire un elemento valutabile, ma non vincola di per sé l'accertamento della plusvalenza del cedente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il valore dell'azienda ceduta, definito dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro, dovesse valere automaticamente anche per la determinazione della plusvalenza imponibile ai fini delle imposte dirette. La questione riguardava quindi l'eventuale efficacia vincolante, nei confronti del cedente, della definizione del valore effettuata dall'acquirente in un diverso ambito impositivo.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    La definizione del valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro riguarda il presupposto e la base imponibile propri di tale tributo e non determina automaticamente la base imponibile delle imposte dirette.

  • Disciplina delle imposte dirette sulla plusvalenza da cessione d'azienda

    La plusvalenza imponibile deve essere determinata secondo le regole proprie delle imposte dirette; il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non è automaticamente vincolante per il cedente.

Massime di principio

  • Una definizione fiscale perfezionata in relazione a un tributo non si trasferisce automaticamente a un altro tributo quando i rispettivi presupposti impositivi e criteri di determinazione della base imponibile sono differenti.
  • Il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento indiziario o probatorio in un accertamento sulle imposte dirette, ma non determina di per sé il valore della plusvalenza imponibile.
  • Per valutare la legittimità della pretesa fiscale occorre esaminare separatamente le regole proprie di ciascun tributo e la posizione soggettiva del contribuente coinvolto.
  • L'eventuale accordo o definizione raggiunta dall'acquirente non vincola automaticamente il cedente, salvo che una specifica disposizione normativa preveda espressamente tale effetto.

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