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Sentenza

Sentenza del 08/05/2017 n. 3183 - Comm. Trib. Prov. Milano

Società estinte - Responsabilità di amministratori e liquidatori.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la responsabilità dell'ex amministratore, anche di fatto, e/o dell'ex liquidatore per le obbligazioni tributarie di una società di capitali estinta. La questione è se l'articolo 36 del d.P.R. 602/1973 renda tali soggetti direttamente coobbligati per i debiti fiscali della società oppure configuri una diversa responsabilità personale per la violazione dei doveri derivanti dalla carica.

La decisione

È stata esclusa la responsabilità diretta dell'ex amministratore e/o dell'ex liquidatore per le obbligazioni tributarie della società estinta. L'articolo 36 del d.P.R. 602/1973 non pone a loro carico una coobbligazione tributaria, ma prevede una particolare forma di responsabilità propria ex lege, avente natura civilistica e fondata su un credito risarcitorio derivante dalla violazione degli obblighi di diligenza e di adempimento previsti dagli articoli 1176 e 1218 del codice civile. L'orientamento è conforme a Cassazione n. 12007/2015.

Norme richiamate

  • Articolo 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La norma non trasforma l'ex amministratore o liquidatore in coobbligato per il debito tributario della società estinta; configura invece una responsabilità personale e autonoma, di natura civilistica, subordinata alla violazione degli obblighi propri della funzione e all'esistenza dei relativi presupposti.

  • Articolo 1176 del codice civile

    Rileva come fondamento del dovere di diligenza nell'adempimento degli obblighi gestori e liquidatori; la sua violazione può concorrere a fondare la responsabilità civilistica dell'ex amministratore o liquidatore.

  • Articolo 1218 del codice civile

    Costituisce il riferimento generale alla responsabilità per inadempimento: l'amministratore o liquidatore può essere chiamato a rispondere personalmente del danno causato dalla violazione dei propri obblighi, ma non diventa per ciò solo debitore dell'imposta societaria.

  • Cassazione civile n. 12007/2015

    Conferma la distinzione tra debito tributario della società e responsabilità civilistica personale dell'amministratore o liquidatore, escludendo una diretta coobbligazione fiscale.

Massime di principio

  • L'estinzione della società non comporta automaticamente che l'ex amministratore o liquidatore diventi debitore personale delle imposte dovute dalla società.
  • Per imputare somme all'ex amministratore o liquidatore occorre distinguere il debito tributario societario da una responsabilità personale autonoma, che deve essere fondata sulla violazione di specifici obblighi e sui relativi presupposti probatori.
  • L'Amministrazione finanziaria non può trattare automaticamente l'ex amministratore o liquidatore come coobbligato tributario: deve contestare una responsabilità propria ex lege e dimostrare il comportamento illecito, il danno e il nesso causale.
  • La responsabilità può assumere natura civilistica anche quando deriva da una norma tributaria; pertanto, la semplice carica ricoperta o la mera qualità di amministratore di fatto non sono sufficienti, da sole, a giustificare la pretesa.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare il periodo di effettiva gestione o liquidazione, gli atti compiuti, la presenza di attivo distribuito o dissipato e l'effettiva incidenza della condotta sulla mancata soddisfazione del credito fiscale.

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