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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34240/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

Una procedura in amministrazione straordinaria aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, di un atto di cessione di crediti stipulato con una società fornitrice, con condanna della convenuta alla restituzione di una somma percepita in forza della cessione. La corte d'appello aveva poi riformato la decisione, ritenendo che la cessione non integrasse un pagamento anomalo ma costituisse modalità di estinzione dei corrispettivi prevista da una clausola del contratto di somministrazione dei pasti stipulato anni prima tra le parti. In Cassazione, la procedura in amministrazione straordinaria deduceva: violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, errata esclusione della revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall., omesso esame di un fatto decisivo relativo alla prassi di pagamento tra le parti, vizi motivazionali e omessa pronuncia su domande ed eccezioni subordinate. Il fallimento della società resistente proponeva ricorso incidentale, lamentando che la corte territoriale non avesse dichiarato inammissibile la revocatoria proposta contro una società già fallita nel corso del giudizio di appello, nonché la sopravvenuta carenza di interesse per mancata insinuazione al passivo della pretesa di € 200.000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, qualificandolo come censura di violazione di legge sulla questione dell'ammissibilità della revocatoria proposta contro un soggetto sopravvenutamente fallito. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, è inammissibile quando venga esperita contro un fallimento per recuperare il bene alla sola garanzia del creditore, poiché l'asse fallimentare è cristallizzato alla data di apertura del concorso e la sentenza revocatoria ha natura costitutiva. Ha inoltre valorizzato l'ulteriore principio secondo cui, in tali ipotesi, la tutela del creditore dell'alienante si sposta sul piano concorsuale, mediante insinuazione al passivo per il controvalore del bene, previa verifica incidentale dei presupposti della revocatoria. Poiché nel caso concreto il fallimento della società acquirente era sopravvenuto nel corso del giudizio di appello, la Corte ha ritenuto che il processo non potesse essere proseguito e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità sopravvenuta. I motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono rimasti assorbiti; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    invocato come canone ermeneutico contrattuale, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti

  • art. 1363 c.c.

    invocato come canone ermeneutico contrattuale, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti

  • art. 1366 c.c.

    invocato come canone ermeneutico contrattuale, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti

  • art. 67, comma 1, l.fall.

    richiamato quale base della revocatoria fallimentare, ma la questione di merito è rimasta assorbita per improcedibilità

  • art. 67, n. 4, l.fall.

    menzionato nel sesto motivo del ricorso principale come domanda subordinata di revocatoria

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto nel ricorso principale, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto nel ricorso principale, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi a omessa pronuncia; la Corte ha distinto tra omissione di questioni processuali e omessa pronuncia su domande o eccezioni di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come norma di riferimento per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come norma di riferimento per i motivi di nullità della sentenza per vizi processuali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    usato come norma di riferimento per il motivo di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    base della cassazione senza rinvio per improcedibilità o causa che impedisce la prosecuzione del processo

  • art. 42 l.fall.

    richiamato dalle Sezioni Unite come disposizione da cui desumere la cristallizzazione dell'asse fallimentare

  • art. 44 l.fall.

    richiamato dalle Sezioni Unite come disposizione da cui desumere la cristallizzazione dell'asse fallimentare

  • art. 45 l.fall.

    richiamato dalle Sezioni Unite come disposizione da cui desumere la cristallizzazione dell'asse fallimentare

  • art. 51 l.fall.

    richiamato per affermare il divieto di esecuzione individuale sui beni entrati nell'attivo fallimentare

  • art. 52 l.fall.

    richiamato per il principio del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e della cristallizzazione del passivo

  • art. 96 l.fall.

    richiamato per indicare che la pretesa è soggetta a verifica endoconcorsuale nello stato passivo

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria o fallimentare, quando il convenuto sia sopravvenientemente fallito, non può essere utilizzata per sottrarre il bene all'asse fallimentare e perseguire una tutela esecutiva individuale sul medesimo bene, perché la sentenza revocatoria ha natura costitutiva e opera su una situazione giuridica ormai cristallizzata dal fallimento.
  • Se il terzo acquirente del bene revocando fallisce prima che la revocatoria sia definita, la tutela del creditore dell'alienante si trasferisce sul piano concorsuale: la pretesa va fatta valere mediante insinuazione al passivo del fallimento dell'acquirente per il controvalore del bene, con verifica incidentale dei presupposti dell'azione revocatoria.
  • Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra di per sé omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; la censura deve essere ricondotta, se del caso, alla violazione della disciplina processuale sostanzialmente applicabile.
  • La cristallizzazione dell'attivo e del passivo alla data di apertura del concorso impedisce che titoli o fatti successivi al fallimento incidano sul patrimonio assoggettato alla procedura, salvo i rimedi concorsuali previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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