Cassazione Penale, Sentenza n. 27386/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona interessata aveva chiesto, in sede esecutiva ex art. 673 c.p.p., la revoca di tutte le sentenze definitive di condanna per reiterate violazioni dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, sostenendo che tali condanne erano divenute illegittime perché riferite a fatti commessi quando la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale era inefficace, in quanto non era stata effettuata una valida e concreta rivalutazione della pericolosità sociale dopo un lungo periodo di detenzione, secondo quanto imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendola indeterminata e comunque infondata, valorizzando decreti del 2015 che avrebbero rivalutato la pericolosità anche con riferimento al periodo dei fatti. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 673, 666 e 125, comma 3, c.p.p. e dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, per avere la Corte ritenuto generica l'istanza senza considerare il petitum e la causa petendi, e per non avere verificato per ogni condanna se nel momento del fatto la misura fosse sorretta da una rivalutazione valida ed effettiva; 2) violazione degli artt. 666, 673, 125, comma 3, c.p.p. e 75 d.lgs. 159/2011, con manifesta illogicità, per non aver considerato che l'istanza individuava le sentenze da revocare e che il giudice dell'esecuzione non poteva selezionare preventivamente i provvedimenti viziati; inoltre era stata ignorata una sentenza assolutoria del Tribunale di Gela; 3) violazione degli artt. 666, 673, 125, comma 3, c.p.p. e motivazione apparente, sostenendo che la sentenza assolutoria valorizzata dalla difesa dimostrava l'apparenza della rivalutazione della pericolosità e che la Corte territoriale aveva indebitamente rivalutato il merito della pericolosità sociale, invece di limitarsi a verificare l'efficacia della misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminabili ma non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Ha affermato che la premessa del ricorso era erronea: la sentenza costituzionale n. 291 del 2013 ha inciso sul procedimento di rivalutazione della pericolosità in caso di sospensione della misura per detenzione, ma non ha prodotto una demolizione automatica di tutte le condanne per violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011. La decisione non si estende alle situazioni esaurite, ossia ai casi in cui la sottoposizione alla misura o la sua esecuzione sia avvenuta prima della pubblicazione della pronuncia costituzionale e sia poi stata rivalutata nei termini previsti. Nel caso concreto, la misura era stata applicata il 26 ottobre 2012, interrotta nel 2014, riapplicata nel 2015 e rivalutata con decreti del 2015; perciò mancava la precondizione per la revoca ex art. 673 c.p.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 673 c.p.p.
La revoca della sentenza di condanna in esecuzione è ammessa solo quando la declaratoria di illegittimità costituzionale incida realmente sulla base legale del giudicato; nel caso di specie non sussisteva tale presupposto, perché la situazione era esaurita e la misura risultava rivalutata successivamente.
art. 666 c.p.p.
Richiamato come parametro del procedimento esecutivo e del controllo del giudice dell'esecuzione, ma non idoneo a superare l'inammissibilità del ricorso.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Invocato per il vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza coerente con il quadro giurisprudenziale e non censurabile nei termini proposti.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale non è configurabile solo quando la misura sia rimasta inefficace per mancata rivalutazione della pericolosità nei casi e nei tempi rilevanti; nel caso concreto non ricorrevano tali condizioni.
sentenza Corte cost. n. 291 del 2013
Ha dichiarato l'illegittimità delle norme che non prevedevano la rivalutazione d'ufficio della pericolosità in caso di sospensione della misura per detenzione, ma la sua portata è procedimentale e non travolge automaticamente i giudicati relativi a situazioni esaurite.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011
La verifica della pericolosità dopo una detenzione protratta per almeno due anni costituisce oggi un passaggio procedurale necessario; la sua mancanza, nei casi temporalmente rilevanti, incide sulla configurabilità del reato.
art. 27 l. n. 87 del 1953
Richiamato quale base dell'efficacia della pronuncia costituzionale nel caso del 2013.
art. 4, comma 1, l. n. 161 del 2017
Ha introdotto il comma 2-ter dell'art. 14 d.lgs. 159/2011, prevedendo un procedimento di verifica della pericolosità dopo la detenzione.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che introduce o rafforza un obbligo di rivalutazione della pericolosità in materia di misure di prevenzione ha natura prevalentemente procedimentale e non elimina automaticamente gli effetti del giudicato relativo a condanne già definitive.
- In materia di revoca ex art. 673 c.p.p., la rimozione del giudicato richiede che la pronuncia costituzionale incida sulla base normativa della responsabilità penale nel caso concreto; non basta un riferimento astratto alla sopravvenuta illegittimità della disciplina.
- Il limite delle situazioni esaurite impedisce di applicare retroattivamente l'effetto demolitorio della sentenza costituzionale quando la sottoposizione alla misura o la sua esecuzione è avvenuta prima della pronuncia e la pericolosità è stata poi rivalutata nei termini richiesti dal nuovo assetto normativo.
- La verifica della pericolosità sociale, nei casi disciplinati dal codice antimafia come modificato, costituisce condizione di efficacia della misura di prevenzione; solo in difetto di tale accertamento, e nei periodi rilevanti, non è configurabile il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.
- Nel giudizio di esecuzione il giudice deve verificare la ricorrenza dei presupposti legali per la revoca, ma non può essere sollecitato a una rivalutazione astratta e generalizzata di tutte le condanne senza una specifica dimostrazione della loro incidenza da parte della pronuncia sopravvenuta.
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