Cassazione Civile, Ordinanza n. 18287/2026 del 06/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (università)
La controversia
La controversia nasce da un complesso di accordi pubblico-privati stipulati in attuazione del D.lgs. 517/1999 per il decentramento di attività assistenziali e didattiche presso un polo universitario-sanitario. L'università, avendo anticipato ai propri professori e sanitari delle indennità accessorie riferite al periodo 2005-2006, ha agito contro la casa di cura privata chiedendone il rimborso, assumendo che tali oneri fossero a carico della struttura convenuta in base agli accordi. La società ha resistito eccependo, tra l'altro, che l'università non avesse rispettato gli accordi perché aveva assegnato alla clinica personale privo delle qualifiche convenute, anziché docenti ordinari titolari di UOC presso il Policlinico. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite riguardasse accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi e quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Regione Lazio e ASL di Latina, asseritamente parti necessarie del più ampio quadro negoziale; 3) violazione dell'art. 1460 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto comunque dovuto il rimborso nonostante l'inadempimento dell'università, valorizzando i principi di buona fede e correttezza e il fatto che la clinica avesse comunque usufruito delle prestazioni del personale universitario.
La decisione
La Corte ha respinto tutti e tre i motivi. Ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario perché la lite riguardava soltanto questioni patrimoniali "a valle" dell'accordo, senza incidere sull'esercizio di poteri autoritativi o sulla conclusione degli accordi. Ha escluso la necessità del litisconsorzio con Regione Lazio e ASL, osservando che la domanda mirava solo al pagamento del credito verso la società e che la decisione non sarebbe stata inutiliter data senza quei soggetti. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, richiamando il principio per cui, nei contratti di durata o ad esecuzione continuata, l'eccezione di inadempimento non può paralizzare le prestazioni già eseguite e non restituibili; inoltre la valutazione di proporzionalità tra gli inadempimenti è rimessa al giudice di merito. Poiché la clinica aveva comunque beneficiato delle prestazioni del personale universitario, il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 1 c.p.c.
È richiamato come base del motivo sul difetto di giurisdizione, ma la Corte ritiene infondato il rilievo.
art. 374 c.p.c.
Le sezioni semplici possono trattare la questione di giurisdizione quando le Sezioni Unite abbiano già espresso principi idonei a orientare la decisione, o in presenza di ragioni di inammissibilità o giudicato sulla giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa opera solo per controversie che investono direttamente la conclusione dell'accordo o l'esercizio di poteri autoritativi; non per le questioni patrimoniali a valle.
art. 11 L. 241/1990
È evocato dalla ricorrente per qualificare gli accordi come sostitutivi o integrativi di provvedimenti amministrativi, ma la Corte esclude che ciò muti la natura patrimoniale della lite.
art. 15 L. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso, senza accoglimento.
art. 33 D.lgs. 80/1998
È invocato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, ma la Corte non lo reputa applicabile al caso concreto.
art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario ricorre solo quando la decisione non può essere utilmente pronunciata senza la partecipazione di tutte le parti; qui la sentenza non sarebbe inutiliter data senza Regione e ASL.
art. 1460 c.c.
l’eccezione di inadempimento
Nei contratti di durata l'eccezione può riguardare solo la prestazione corrispondente a quella richiesta e non blocca le prestazioni già eseguite e non restituibili; la sua valutazione deve essere coerente con la buona fede e la proporzionalità oggettiva tra gli inadempimenti.
art. 1458, primo comma, c.c.
È richiamato per affermare che, nei contratti di durata, restano ferme le prestazioni già eseguite.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sul terzo motivo.
art. 1 D.lgs. 517/1999
È richiamato dalla ricorrente come disciplina di riferimento degli accordi di collaborazione tra università e strutture sanitarie.
art. 2 D.lgs. 517/1999
È richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto, senza effetto sulla decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le controversie che riguardano soltanto la pretesa di pagamento o rimborso derivante dall'esecuzione di un accordo pubblico-privato rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando sono questioni meramente patrimoniali sorte a valle dell'accordo e non investono la conclusione dell'accordo stesso né l'esercizio di poteri autoritativi.
- Ai fini del litisconsorzio necessario, occorre verificare se la domanda proposta possa essere utilmente decisa nei confronti delle sole parti in causa: se l'attore agisce solo verso un determinato debitore per un credito derivante dal rapporto a valle, la mancata partecipazione di altri soggetti del più ampio contesto negoziale non rende la sentenza inutiliter data.
- Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'eccezione di inadempimento non può essere opposta in modo da paralizzare il pagamento di prestazioni già eseguite e non più restituibili; il suo esercizio deve comunque rispettare un criterio oggettivo di proporzionalità e buona fede.
- La valutazione della proporzionalità tra reciproci inadempimenti è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente.
- In presenza di una prestazione già ricevuta e concretamente utilizzata, il rifiuto di pagare può risultare contrario a buona fede e correttezza anche se una delle parti abbia in precedenza adempiuto in modo non conforme alle intese originarie.
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