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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1409

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1409 della Commissione, del 12 agosto 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Φασόλια Γίγαντες — Ελέφαντες Καστοριάς (Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias) (IGP)]

Normativa europea32016R1409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della IGP greca "Φασόλια Γίγαντες — Ελέφαντες Καστοριάς". La decisione segue l'esame della domanda presentata dalla Grecia, la pubblicazione della modifica proposta e l'assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Φασόλια Γίγαντες — Ελέφαντες Καστοριάς" (Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta/indicazione geografica protetta "Φασόλια Γίγαντες — Ελέφαντες Καστοριάς" (Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias), registrata a favore della Grecia nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda la modifica del disciplinare della denominazione e, in particolare, l'approvazione di una variazione non minore che era stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non emergono esclusioni territoriali o soggettive ulteriori; l'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Φασόλια Γίγαντες — Ελέφαντες Καστοριάς"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1409 della Commissione approva una modifica del disciplinare della indicazione geografica protetta greca "Φασόλια Γίγαντες — Ελέφαντες Καστοριάς" (Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias). L'atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle denominazioni registrate.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2. Dai considerando risulta che la Grecia ha presentato domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della IGP, già registrata con il regolamento (CE) n. 1428/2003.

Procedura di modifica del disciplinare

La Commissione ha esaminato la domanda ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la variazione non rientrava tra le modifiche minori di cui all'articolo 53, paragrafo 2, la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni e approvazione finale

Il considerando decisivo segnala che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la modifica del disciplinare viene approvata con l'articolo 1 del regolamento.

Effetti del regolamento

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

Viene approvata la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, relativa alla denominazione "Φασόλια Γίγαντες — Ελέφαντες Καστοριάς" (Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias) come indicazione geografica protetta.

Base giuridica e procedura seguita

La Commissione agisce ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda della Grecia è stata esaminata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma; poiché la modifica non era minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, è stata pubblicata secondo l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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