Regolamento (UE) 2016/1368
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione qualifica l’EURIBOR come indice di riferimento critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. La decisione si fonda sulla sua rilevanza sistemica per i mercati finanziari e per il credito al consumo e ipotecario nell’Unione, nonché sull’elevato volume di contratti ad esso collegati. L’effetto principale è l’attivazione del regime rafforzato previsto per i benchmark critici, con maggiori poteri e obblighi per le autorità competenti e per l’amministrazione dell’indice.
Individuazione dell’EURIBOR come indice di riferimento critico ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.
Ambito di applicazione
Si applica all’indice di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), amministrato dallo European Money Markets Institute (EMMI) di Bruxelles, e, indirettamente, ai mercati, agli operatori e ai contratti finanziari che lo utilizzano nell’Unione europea. La qualificazione riguarda l’uso dell’indice in strumenti finanziari, contratti finanziari e per misurare la performance di fondi di investimento, sulla base del valore totale collegato all’indice e della rilevanza economica indicata dal regolamento (UE) 2016/1011. Il regolamento non introduce esclusioni specifiche; ha applicazione immediata e diretta in tutti gli Stati membri.
EURIBOR come indice di riferimento critico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, adottato l’11 agosto 2016, dà attuazione all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e inserisce l’EURIBOR nell’elenco degli indici di riferimento critici. La qualificazione si fonda sulla sua centralità per i mercati finanziari e per il finanziamento dell’economia reale nell’Unione, in particolare per mutui e prestiti.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che gli indici di riferimento sono essenziali per la determinazione del prezzo di strumenti e contratti finanziari e per la misurazione della performance dei fondi di investimento, ma possono essere esposti a manipolazione e conflitti di interesse. Il regolamento (UE) 2016/1011 prevede un regime rafforzato per gli indici critici, al fine di preservarne integrità, solidità e rappresentatività, attribuendo alle autorità competenti poteri specifici, inclusa la possibilità di imporre contribuzioni obbligatorie o l’amministrazione dell’indice in presenza delle condizioni previste.
Presupposti della qualificazione come indice critico
L’indice è considerato critico quando è utilizzato direttamente o indirettamente, anche all’interno di una combinazione di indici di riferimento, in relazione a strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, considerando l’intera gamma di scadenze o termini dell’indice, ove applicabile. Nel caso dell’EURIBOR, la Commissione rileva che il suo utilizzo supera di gran lunga tale soglia.
Rilevanza economica dell’EURIBOR
L’EURIBOR è descritto come il tasso interbancario lettera applicato ai prestiti interbancari non garantiti nella zona euro ed è uno dei principali riferimenti mondiali per i tassi di interesse. Il regolamento richiama la stima di un impiego in contratti per oltre 180 000 miliardi di EUR, per lo più swap su tassi di interesse, nonché in mutui ipotecari al dettaglio per oltre 1 000 miliardi di EUR. Tale ampiezza di utilizzo spiega la necessità di una designazione formale come indice critico.
Effetti giuridici
Con la qualificazione operata dall’articolo 1, si attivano le conseguenze previste dal regolamento (UE) 2016/1011 per i benchmark critici, con il relativo rafforzamento della vigilanza e dei poteri delle autorità competenti e dell’amministratore dell’indice. Il regolamento di esecuzione non disciplina ulteriori obblighi sostanziali autonomi, ma si limita a individuare l’indice interessato.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La formulazione conferma la natura immediatamente efficace dell’atto nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Qualificazione dell’EURIBOR come indice critico
L’articolo 1 dispone che l’indice di riferimento indicato nell’allegato è considerato un indice di riferimento critico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. L’allegato identifica espressamente l’EURIBOR® (Euro Interbank Offered Rate), amministrato dallo European Money Markets Institute (EMMI), Bruxelles, Belgio.
Presupposto quantitativo e rilevanza sistemica
Il regolamento richiama il criterio della soglia di almeno 500 miliardi di EUR di valore totale di strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento collegati all’indice, considerata sull’intera gamma di scadenze o termini applicabili. Per l’EURIBOR, il valore degli strumenti e contratti collegati nell’Unione supera ampiamente tale soglia, con riferimento anche all’uso esteso in swap su tassi di interesse e mutui ipotecari.
Motivazione dell’urgenza
La Commissione evidenzia che l’EURIBOR è un parametro essenziale per i prestiti e i mutui ipotecari nell’Unione e che la sua importanza giustifica l’entrata in vigore urgente del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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