Regolamento (UE) 2016/1408
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1408 della Commissione, del 12 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Steirische Käferbohne (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Steirische Käferbohne" nel registro delle DOP dell'Unione, in assenza di opposizioni alla domanda presentata dall'Austria. L'atto si limita a formalizzare la protezione della denominazione e a collocarla nella pertinente classe merceologica del sistema UE sui regimi di qualità. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Iscrizione nel registro UE della denominazione "Steirische Käferbohne" come denominazione di origine protetta (DOP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione agricola e alimentare "Steirische Käferbohne", riconosciuta come DOP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda i prodotti rientranti nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell'Unione europea a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Iscrizione di "Steirische Käferbohne" come DOP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1408 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, iscrivendo la denominazione "Steirische Käferbohne" nel registro delle denominazioni di origine protette. L'atto è adottato a seguito della pubblicazione della domanda presentata dall'Austria e dell'assenza di opposizioni nel termine previsto.
Presupposti procedurali
Nei considerando la Commissione richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l'articolo 51 del medesimo regolamento, relativo alle dichiarazioni di opposizione. Poiché non risulta trasmessa alcuna opposizione, la Commissione conclude per la registrazione della denominazione.
Effetti della registrazione
L'articolo 1 dispone che "Steirische Käferbohne" è registrata come DOP. La denominazione viene inoltre ricondotta alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore e portata giuridica
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L'articolo 1 registra la denominazione "Steirische Käferbohne" come denominazione di origine protetta (DOP).
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall'Austria era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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