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Ordinanza

Ordinanza n. 272/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di rigetto delle domande di conversione dei permessi stagionali e di diniego del nulla osta alla conversione in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti notificati il 7 aprile 2026, con i quali lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Mantova ha negato il nulla osta alla conversione dei rispettivi permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato. I dinieghi si fondavano sul parere sfavorevole dell’Ispettorato territoriale del lavoro, basato sul reddito d’impresa relativo all’anno d’imposta 2023, pari a 27.829 euro e quindi inferiore alla soglia di 30.000 euro prevista dalle circolari INL richiamate dall’Amministrazione. I ricorrenti hanno dedotto che, ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro, avrebbe dovuto essere considerata anche la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, trasmessa all’Agenzia delle Entrate il 29 luglio 2025, prima dell’adozione dei preavvisi di rigetto, dalla quale risultavano un reddito imponibile di 36.896 euro e componenti positivi per 58.391 euro.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza della domanda cautelare, ordinando il riesame del procedimento. Ha rilevato che il riferimento delle circolari INL all’ultima dichiarazione dei redditi o all’ultimo bilancio di esercizio non impedisce all’Amministrazione di considerare dichiarazioni fiscali presentate dopo la domanda di conversione, purché non strumentali, ma prima dell’adozione del provvedimento. Nel caso concreto, la dichiarazione relativa al 2024 era stata presentata entro il termine fiscale, comunque prima dei preavvisi di rigetto, e non appariva predisposta artificiosamente per integrare il requisito reddituale. Pertanto, è stata ritenuta non corretta la motivazione che aveva considerato esclusivamente i redditi risultanti dalla dichiarazione anteriore alla presentazione delle domande. Il TAR ha invece escluso la rilevanza del bilancio 2025, depositato soltanto in giudizio, e del conto economico previsionale prodotto nel procedimento, poiché quest’ultimo consisteva in una mera tabella non sottoscritta da un professionista abilitato e quindi priva di adeguata efficacia probatoria. L’Amministrazione dovrà riavviare il procedimento, adottare entro il 4 ottobre 2026 un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato, considerare i dati della dichiarazione del 29 luglio 2025 e verificare se essi siano sufficienti per l’assunzione di entrambi i lavoratori o eventualmente di uno solo. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 4 novembre 2026 per verificare l’esito del riesame.

Norme richiamate

  • art. 9 D.M. 27/05/2025

    in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio

    La verifica della capacità economica del datore di lavoro deve fondarsi sui dati reddituali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio; tale previsione non esclude la considerazione di una dichiarazione fiscale presentata dopo la domanda, purché prima dell’adozione del provvedimento e non in modo strumentale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022

    in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio

    È richiamata quale fonte dei criteri per verificare la capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta alla conversione.

  • Circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023

    in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio

    È richiamata quale fonte dei criteri per verificare la capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta alla conversione.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la conversione di un permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato, la verifica della capacità economica del datore di lavoro non può essere limitata ai dati fiscali anteriori alla presentazione dell’istanza quando, prima dell’adozione del provvedimento, sia stata presentata una successiva dichiarazione dei redditi entro il termine fiscale e non emergano elementi di strumentalità.
  • La nozione di “ultima dichiarazione dei redditi” rilevante per la verifica della capacità economica del datore di lavoro può comprendere la dichiarazione presentata dopo l’istanza di conversione ma prima del preavviso di rigetto o del provvedimento finale, purché l’Amministrazione ne disponga nel corso del procedimento.
  • L’Amministrazione, nel riesaminare la capacità economica del datore di lavoro, deve valutare se i dati reddituali aggiornati siano sufficienti all’assunzione di tutti i lavoratori richiesti o, eventualmente, soltanto di alcuni di essi.
  • Un bilancio prodotto soltanto nel giudizio e un conto economico previsionale rappresentato da una tabella non sottoscritta da un professionista abilitato non costituiscono, in assenza di ulteriori elementi, documentazione probatoria idonea a dimostrare la capacità economica del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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