Cassazione Civile, Sentenza n. 10023/2021 del 15/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione del licenziamento della Sig.ra Serratore: la lavoratrice denunciava che il recesso le era stato comunicato con telegramma del 29/07/2014 e contestava la riconducibilità di quel telegramma al datore di lavoro. La questione giuridica centrale è se tale telegramma possa essere considerato atto scritto valido ai sensi dell'art. 2 L. n. 604/1966 (che richiede forma scritta sottoscritta), e dunque se il datore di lavoro avesse ottemperato all'onere di forma. GAM ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento per mancanza della scrittura, deducendo difetti di interpretazione della domanda, erronea attribuzione dell'onere della prova e omesso esame di documenti (lettera di impugnativa e busta paga).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di GAM S.p.A., confermando la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento e ordinato la reintegrazione della lavoratrice e il risarcimento, in ragione della mancata prova da parte del datore di lavoro della riconducibilità del telegramma all'azienda. La Cassazione ha ritenuto corretta l'interpretazione, da parte del giudice di merito, del contenuto delle domande e delle contestazioni della lavoratrice e ha richiamato il principio per cui, in caso di contestazione della provenienza del telegramma, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare le condizioni di cui all'art. 2705 c.c. Sono state inoltre respinte come inammissibili o infondate le censure relative a presunte omissioni nella valutazione di documenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite (euro 5.250,00 oltre accessori) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002 (come modificato).
Norme richiamate
Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 2
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e l'atto deve essere sottoscritto dal datore di lavoro (o suo rappresentante con procura). In caso di contestazione della provenienza, la forma non è assunta per scontata: il datore di lavoro deve provare l'autenticità della comunicazione.
Codice civile, art. 2705
Per equiparare il telegramma alla scrittura privata è necessario dimostrare che l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente ovvero che, in mancanza di sottoscrizione, l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente. In caso di contestazione, grava sul mittente (datore) la prova delle condizioni previste dall'art. 2705.
Codice civile, art. 2697
Regola la ripartizione dell'onere della prova; qui applicata nel senso che, quando il destinatario contesta la provenienza di una comunicazione, l'onere probatorio è del datore di lavoro che pretende di essersi avvalso del telegramma.
Codice di procedura civile, artt. 112, 414, 437
artt. 112, 414, 437 c.p.c.
Rilevano principi processuali relativi all'interpretazione degli atti processuali e all'attività del giudice di merito; la Corte ha richiamato il principio che l'interpretazione della domanda è prerogativa del giudice di merito e che va valutata nel suo contenuto sostanziale, non solo formale.
Codice di procedura civile, art. 360, co. 1, nn. 3 e 5
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Limiti di sindacabilità applicabili in cassazione: n.3 (violazione di legge) e n.5 (omesso esame di un fatto decisivo). La Corte ha ritenuto molte censure di GAM inammissibili o infondate perché riconducevano a valutazioni di merito o non indicavano atti pregressi in cui fosse stata dedotta la circostanza contestata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater (introdotto dalla legge n. 228/2012), e comma 1-bis
Norme sulle spese processuali e sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Se un licenziamento è stato comunicato tramite telegramma e il lavoratore ne contesta la provenienza, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la riconducibilità del telegramma all'azienda secondo i requisiti dell'art. 2705 c.c. (sottoscrizione dell'originale o prova della consegna all'ufficio di partenza da parte del mittente). In mancanza, il licenziamento può essere dichiarato inefficace e applicarsi la reintegrazione con risarcimento (tutela 'forte').
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'interpretare il contenuto sostanziale della domanda e delle contestazioni, valutando l'atto nel suo insieme; la Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo travisamento manifesto o carenza motivazionale non sufficiente.
- In cassazione le censure che investono esclusivamente valutazioni di merito o documenti non adeguatamente indicati come dedotti nei gradi precedenti sono spesso inammissibili per novità o per mancato rispetto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.5: chi ricorre deve indicare in quale atto del giudizio di merito ha allegato la circostanza che ritiene omissione.
- Le questioni probatorie attinenti alla riconducibilità di comunicazioni scritte (telegrammi, raccomandate) seguono la regola generale dell'onere della prova: il destinatario che contesta sposta sull'autore della comunicazione l'obbligo probatorio.
- Nelle controversie di lavoro, la forma del licenziamento è essenziale: difetti formali possono determinare la tutela reintegratoria e conseguenti obblighi risarcitori e contributivi per il datore di lavoro.
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