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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9820/2021 del 14/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento intimato il 14 novembre 2016 per giustificato motivo oggettivo per cessazione dell'attività; la ricorrente contestava: a) l'erronea interpretazione della lettera di licenziamento quale volontà attuale di recesso (anziché semplice dichiarazione d'intenti), specie alla luce di trattative per la costituzione di una società con le dipendenti; b) l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo perché l'attività non sarebbe cessata (ditta non cancellata, attività proseguita o solo sospesa); c) la mancata compensazione delle spese di giudizio in ragione della condizione di "parte debole"

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e perché le questioni sollevate erano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione; ha ritenuto infondato il terzo motivo relativo alle spese. Ha confermato che, ove accertata la cessazione totale dell'attività imprenditoriale, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo anche se l'impresa non è immediatamente dismessa o resta qualche adempimento per la chiusura. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente (Euro 200,00 esborsi; Euro 5.250,00 compensi professionali, più 15% per spese generali e accessori) e all'eventuale raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Riferiti ai criteri di interpretazione degli atti: la Corte ha rilevato che la censura dell'interpretazione della lettera di licenziamento non era sufficientemente specifica e che l'interpretazione data dal giudice di merito è plausibile e insindacabile in cassazione quando adeguatamente motivata

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato per affermare che i canoni ermeneutici contrattuali (estendibili agli atti unilaterali) potevano essere applicati; tuttavia la ricorrente non ha indicato quali regole di interpretazione siano state violate

  • art. 3 L. 604/1966

    Richiamato nella censura sull'inesistenza del giustificato motivo oggettivo: la Corte ha precisato che, se l'attività imprenditoriale è accertata come cessata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo anche se permangono attività formali di chiusura

  • art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Richiamato insieme alla L. 604/1966: la Corte ha esaminato la legittimità del licenziamento per cessazione dell'attività alla luce delle disposizioni sul reintegro e sui licenziamenti, confermando che cessazione totale dell'attività può giustificare il recesso

  • art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.

    Invocato per il requisito di specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non indicano con precisione il documento impugnato e la sede di produzione e che non esplicitano i canoni violati

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le censure che riguardano valutazioni di fatto del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo nella misura in cui riguardino il vizio di motivazione; qui non sussisteva il vizio di motivazione ravvisabile

  • art. 92 c.p.c.

    Applicato rispetto alla decisione sulle spese di lite: la statuizione sulle spese di merito è discrezionale e non sindacabile in cassazione salvo i limiti richiamati (es.: non poter gravare la parte totalmente vittoriosa)

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in correlazione alle spese per dedotta disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto infondata la violazione del principio di uguaglianza in questa sede

  • art. 41 Cost.

    Richiamato per circoscrivere la sindacabilità delle scelte di impresa: la libertà di iniziativa economica limita il sindacato giudiziale sulle ragioni del licenziamento per cessazione dell'attività

  • art. 13 d.l. 132/2014 conv. L. 162/2014 (modifiche art. 92 c.p.c.)

    Richiamato in relazione ai criteri per la non compensazione delle spese salvo gravi ed eccezionali ragioni; la Corte ha ritenuto tali ragioni non dimostrate

  • art. 13 comma lquater d.p.r. n. 115/2002

    Applicato per il regime del contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • La qualificazione di una lettera come intimazione di licenziamento o come mera manifestazione d'intenti dipende dall'interpretazione testuale e dall'insieme delle circostanze: le valutazioni fattuali e argomentate del giudice di merito sono difficilmente rivedibili in cassazione se adeguatamente motivate
  • Per i licenziamenti per "cessazione dell'attività" la legittimità del recesso non è esclusa solo perché l'impresa non è immediatamente dismessa o perché permangono adempimenti per la chiusura: la cessazione totale dell'attività, se accertata, può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario indicare il documento impugnato, la sede di produzione, i canoni di diritto violati e spiegare come si sarebbe concretamente verificata la violazione; la mancata specificità determina l'inammissibilità
  • Le questioni che sono valutazioni di fatto (es. se l'attività sia effettivamente cessata) possono essere censurate in cassazione solo se emerge un vizio di motivazione rilevante nei termini dell'art. 360 c.p.c.; una semplice diversa valutazione dei fatti non è sufficiente
  • La decisione sulle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è agevolmente sindacabile in cassazione salvo casi estremi o errori normativi evidenti; la condizione di "parte debole" non garantisce automaticamente la compensazione delle spese
  • Nei casi di controversie sul licenziamento è utile produrre in modo puntuale e documentato ogni elemento probatorio relativo alla sussistenza o meno della cessazione dell'attività (iscrizione/cancellazione registro imprese, atti di cessione, operazioni di inventario, comunicazioni formali) in modo da rendere più solida la valutazione di merito

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