Cassazione Civile, Sentenza n. 9820/2021 del 14/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato il 14 novembre 2016 per giustificato motivo oggettivo per cessazione dell'attività; la ricorrente contestava: a) l'erronea interpretazione della lettera di licenziamento quale volontà attuale di recesso (anziché semplice dichiarazione d'intenti), specie alla luce di trattative per la costituzione di una società con le dipendenti; b) l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo perché l'attività non sarebbe cessata (ditta non cancellata, attività proseguita o solo sospesa); c) la mancata compensazione delle spese di giudizio in ragione della condizione di "parte debole"
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e perché le questioni sollevate erano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione; ha ritenuto infondato il terzo motivo relativo alle spese. Ha confermato che, ove accertata la cessazione totale dell'attività imprenditoriale, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo anche se l'impresa non è immediatamente dismessa o resta qualche adempimento per la chiusura. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente (Euro 200,00 esborsi; Euro 5.250,00 compensi professionali, più 15% per spese generali e accessori) e all'eventuale raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
Riferiti ai criteri di interpretazione degli atti: la Corte ha rilevato che la censura dell'interpretazione della lettera di licenziamento non era sufficientemente specifica e che l'interpretazione data dal giudice di merito è plausibile e insindacabile in cassazione quando adeguatamente motivata
art. 1324 c.c.
Richiamato per affermare che i canoni ermeneutici contrattuali (estendibili agli atti unilaterali) potevano essere applicati; tuttavia la ricorrente non ha indicato quali regole di interpretazione siano state violate
art. 3 L. 604/1966
Richiamato nella censura sull'inesistenza del giustificato motivo oggettivo: la Corte ha precisato che, se l'attività imprenditoriale è accertata come cessata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo anche se permangono attività formali di chiusura
art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Richiamato insieme alla L. 604/1966: la Corte ha esaminato la legittimità del licenziamento per cessazione dell'attività alla luce delle disposizioni sul reintegro e sui licenziamenti, confermando che cessazione totale dell'attività può giustificare il recesso
art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.
Invocato per il requisito di specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non indicano con precisione il documento impugnato e la sede di produzione e che non esplicitano i canoni violati
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per affermare che le censure che riguardano valutazioni di fatto del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo nella misura in cui riguardino il vizio di motivazione; qui non sussisteva il vizio di motivazione ravvisabile
art. 92 c.p.c.
Applicato rispetto alla decisione sulle spese di lite: la statuizione sulle spese di merito è discrezionale e non sindacabile in cassazione salvo i limiti richiamati (es.: non poter gravare la parte totalmente vittoriosa)
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente in correlazione alle spese per dedotta disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto infondata la violazione del principio di uguaglianza in questa sede
art. 41 Cost.
Richiamato per circoscrivere la sindacabilità delle scelte di impresa: la libertà di iniziativa economica limita il sindacato giudiziale sulle ragioni del licenziamento per cessazione dell'attività
art. 13 d.l. 132/2014 conv. L. 162/2014 (modifiche art. 92 c.p.c.)
Richiamato in relazione ai criteri per la non compensazione delle spese salvo gravi ed eccezionali ragioni; la Corte ha ritenuto tali ragioni non dimostrate
art. 13 comma lquater d.p.r. n. 115/2002
Applicato per il regime del contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto
Massime di principio
- La qualificazione di una lettera come intimazione di licenziamento o come mera manifestazione d'intenti dipende dall'interpretazione testuale e dall'insieme delle circostanze: le valutazioni fattuali e argomentate del giudice di merito sono difficilmente rivedibili in cassazione se adeguatamente motivate
- Per i licenziamenti per "cessazione dell'attività" la legittimità del recesso non è esclusa solo perché l'impresa non è immediatamente dismessa o perché permangono adempimenti per la chiusura: la cessazione totale dell'attività, se accertata, può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- In cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario indicare il documento impugnato, la sede di produzione, i canoni di diritto violati e spiegare come si sarebbe concretamente verificata la violazione; la mancata specificità determina l'inammissibilità
- Le questioni che sono valutazioni di fatto (es. se l'attività sia effettivamente cessata) possono essere censurate in cassazione solo se emerge un vizio di motivazione rilevante nei termini dell'art. 360 c.p.c.; una semplice diversa valutazione dei fatti non è sufficiente
- La decisione sulle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è agevolmente sindacabile in cassazione salvo casi estremi o errori normativi evidenti; la condizione di "parte debole" non garantisce automaticamente la compensazione delle spese
- Nei casi di controversie sul licenziamento è utile produrre in modo puntuale e documentato ogni elemento probatorio relativo alla sussistenza o meno della cessazione dell'attività (iscrizione/cancellazione registro imprese, atti di cessione, operazioni di inventario, comunicazioni formali) in modo da rendere più solida la valutazione di merito
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