Cassazione Civile, Sentenza n. 9821/2021 del 14/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Casucci impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato la sua domanda di accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. e di riammissione/convertimento a tempo indeterminato, deducendo l'illegittimità dei contratti di somministrazione a termine. I profili principali riguardavano: (i) l'applicabilità del termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 32, co. 4, lett. c) della legge n. 183/2010 (se dovesse operare anche quando il lavoratore afferma, e non contesta, l'avvenuto trasferimento); (ii) l'operatività del divieto di nuove assunzioni contenuto nell'art. 20, co. 6 della L.R. Sicilia n. 11/2010 e la data di efficacia di tale divieto (se dal 1.1.2010 o dalla pubblicazione della legge); (iii) profili probatori e processuali connessi alla tardività delle eccezioni e alla rilevanza del giudicato riflesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (e il tredicesimo) del ricorso principale e ha ritenuto infondata l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 32 co. 4 lett. c) nella fattispecie: tale decadenza opera quando il lavoratore contesta l'avvenuta cessione del contratto di lavoro, non quando il lavoratore invece deduce e persegue che la cessione si è verificata e quindi che il rapporto è proseguito ope legis in favore del cessionario. Inoltre la Corte ha ritenuto che l'art. 20 co. 6 della L.R. Sicilia n. 11/2010 (divieto di nuove assunzioni) non possa essere applicato retroattivamente e che la data di entrata in vigore rilevante è quella della pubblicazione (art. 131 della legge regionale, 14 maggio 2010) e non il 1° gennaio 2010 indicato dall'art. 130 co. 2 per gli effetti generali. Per questi motivi la sentenza d'appello è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi enunciati; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 32 co. 4 lett. c) legge n. 183/2010
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il termine decadenziale di 60 giorni si applica quando il lavoratore impugna la cessione del contratto (ossia ne contesta il trasferimento), non quando il lavoratore invece sostiene che la cessione si è verificata e agisce per far accertare la prosecuzione del rapporto a favore del cessionario
art. 2112 c.c.
La cessione dei contratti di lavoro per effetto del trasferimento d'azienda avviene automaticamente (ope legis) alla data del trasferimento; il lavoratore non ha l'onere di effettuare un atto formale per far valere la prosecuzione del rapporto nei confronti del cessionario
art. 20 co. 6 legge regionale Sicilia n. 11/2010
E' fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge
Si tratta di una norma proibitiva; la Corte ha ritenuto che tale divieto non possa essere applicato retroattivamente e non possa essere fatto decorrere da data anteriore alla sua effettiva entrata in vigore
art. 130 co. 2 legge regionale Sicilia n. 11/2010
Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'1° gennaio 2010
La Corte ha distinto l'ambito di 'decorrenza degli effetti' previsto dall'art. 130 da quello dell'entrata in vigore formale: non è possibile utilizzare genericamente art. 130 per rendere retroattiva una norma proibitiva quando l'art. 131 stabilisce una diversa entrata in vigore
art. 131 legge regionale Sicilia n. 11/2010
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
La Corte ha richiamato questa disposizione per fissare la data di efficacia dell'art. 20 co. 6 nella data di pubblicazione (14 maggio 2010) e non al 1° gennaio 2010
art. 27 D.Lgs. n. 276/2003
La sanzione prevista per la nullità del contratto di somministrazione (conseguente conversione/effetti) retroagisce all'inizio della somministrazione; la Corte ha richiamato il regime sanzionatorio statale come rilevante per gli effetti giuridici del fatto generatore
art. 36 co. 5 D.Lgs. n. 165/2001
Quest'articolo è stato evocato nel ricorso incidentale come disciplina alternativa in tema di rapporti con società a partecipazione pubblica; la Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte d'appello non si era pronunciata su tale questione e quindi il tema non è stato esaminato in sede di legittimità
art. 6 legge n. 604/1966
Richiamato come parametro normativo collegato alle impugnazioni degli atti che incidono sul rapporto di lavoro (il richiamo è funzionale all'applicazione, tramite art. 32 L. 183/2010, delle regole sulle impugnazioni dei licenziamenti)
Massime di principio
- Il termine decadenziale previsto dall'art. 32 co. 4 lett. c) L. 183/2010 si applica quando il lavoratore contesta l'avvenuta cessione del contratto di lavoro; non opera invece quando il lavoratore agisce per far accertare che la cessione si è effettivamente verificata e che il rapporto è proseguito ope legis in favore del cessionario
- La cessione del rapporto per trasferimento d'azienda si verifica automaticamente ex art. 2112 c.c.; il lavoratore non è obbligato a compiere formalità verso il cessionario per far valere la prosecuzione del rapporto
- Una norma regionale di divieto (proibitiva) non può essere applicata retroattivamente: l'entrata in vigore va determinata dalla disposizione che disciplina la pubblicazione e l'efficacia (qui art. 131 L.R.), salvo espressa previsione di retroattività
- In caso di contratti di somministrazione nulli, le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa statale possono avere efficacia retroattiva rispetto al rapporto di lavoro; occorre distinguere tra effetti sostanziali retroagenti e decorrenza formale della legge
- Se in appello non è stata valutata una questione rilevante (es. applicabilità di una norma alternativa come l'art. 36 co. 5 D.Lgs.165/2001), la Corte di cassazione può cassare e rinviare perché la Corte d'appello esamini compiutamente la questione alla luce dei principi indicati
- Nel verificare termini e retroattività occorre privilegiare la certezza del diritto e il principio di effettività della tutela giurisdizionale: norme che limitano diritti o introducono divieti richiedono interpretazione non retroattiva salvo espressa previsione normativa
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