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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9827/2021 del 14/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della legittimità del licenziamento intimato in data 16/12/1998 per violazione della disciplina del licenziamento collettivo. Il ricorrente deduceva l'omissione nell'accordo sindacale del 25/11/1998 dei criteri di scelta previsti dall'art. 4 L. n. 223/1991 e sosteneva che il recesso dovesse essere considerato inefficace ai sensi dell'art. 4 comma 12 L. n. 223/1991 e delle altre norme richiamate (artt. 4 commi 3, 9 e 12 e art. 5 comma 3 L. 223/1991; art. 18 L. 300/1970; art. 1442 cod. civ.). In cassazione si contestava la decisione di merito che aveva ritenuto decaduto il lavoratore dall'impugnativa e prescritta l'azione per l'annullamento del licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la normativa speciale sui licenziamenti prevede un termine di decadenza di 60 giorni per impugnare il recesso e che, ove la decadenza sia stata eventualmente evitata mediante atto extragiudiziale, l'azione giudiziale per l'annullamento deve comunque essere proposta entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442 cod. civ., decorso dal giorno di ricezione dell'intimazione. Nel caso di specie il licenziamento era del 1998 e l'impugnativa è stata proposta nel 2009, con il risultato che il termine quinquennale era già spirato. Pertanto il ricorso è infondato e viene rigettato; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al pagamento di contributi unificati come liquidato in dispositivo.

Norme richiamate

  • Legge n. 223 del 23/07/1991

    art. 4 commi 1, 3, 9 e 12; art. 5 comma 3

    La Corte interpreta l'art. 4 comma 12 nel senso che la comunicazione del recesso per licenziamento collettivo è priva di efficacia se non osserva la forma scritta e le procedure previste; i vizi relativi alla comunicazione alle rappresentanze sindacali possono essere sanati da un accordo sindacale concluso nell'ambito della procedura. L'art. 5 comma 3 riproduce il regime di decadenza applicabile all'impugnazione del licenziamento collettivo (termine di 60 giorni).

  • Legge n. 604 del 15/07/1966

    La disciplina dell'impugnazione del licenziamento individuale (termine di 60 giorni) si applica anche, per effetto ricognitivo e interpretativo, ai licenziamenti collettivi; la giurisprudenza richiamata conferma che il termine breve di decadenza è valore preminente per la certezza dei rapporti.

  • Legge n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori)

    La Corte richiama i diversi regimi sanzionatori previsti dall'art. 18 in relazione ai vari vizi (forma, procedure, criteri di scelta) e specifica quale regime si applica secondo il tipo di violazione contestata.

  • Codice Civile

    Viene posto il termine prescrizionale quinquennale per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo quando la decadenza è stata evitata mediante atto extragiudiziale; il termine decorre dalla data di ricezione dell'intimazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13 comma 1 quater (e art. 1-bis dell'art. 13 comma 1 quater richiamato in dispositivo)

    Richiamata nella sentenza la disposizione sul contributo unificato e sugli importi aggiuntivi dovuti in sede di impugnazione, con applicazione al caso di specie.

Massime di principio

  • Nei licenziamenti collettivi il lavoratore deve impugnare il recesso entro il termine di decadenza di 60 giorni (art. 5 comma 3 L. n. 223/1991 artt. 6 L. n. 604/1966), salvo che un atto extragiudiziale non interrompa la decadenza.
  • Se la decadenza è evitata con atto extragiudiziale, l'azione giudiziale di annullamento del licenziamento è comunque soggetta al termine prescrizionale quinquennale ex art. 1442 cod. civ., calcolato dalla data di ricezione dell'intimazione; oltre tale termine l'azione è estinta.
  • La violazione della forma scritta o delle procedure previste per il licenziamento collettivo può comportare l'inefficacia del recesso; la violazione dei criteri di scelta è invece suscettibile di annullamento: i diversi vizi comportano regimi sanzionatori distinti ai sensi dell'art. 18.
  • Vizi formali o procedurali possono essere sanati da un accordo sindacale concluso nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo, se intervenuto nei termini e nelle modalità previste dalla legge.
  • Per preservare i diritti è essenziale reagire tempestivamente: inviare comunicazioni o atti idonei a interrompere la decadenza, conservare documentazione degli atti sindacali e delle comunicazioni ricevute, e rivolgersi prontamente a un legale per valutare termini e rimedi disponibili.

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