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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39217/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, senza entrare nel merito delle doglianze. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva disposto la condanna per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti solo nei confronti di uno dei due imputati (Panucci Vittorio) e non anche dell'altro (Praticò Fabio). Nel ricorso, Panucci censurava il giudizio di responsabilità e la dosimetria della pena; Praticò lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata perizia sulla sostanza stupefacente. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di Panucci inammissibili perché non consentiti dalla legge nel rito applicato, e quelli di Praticò inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990

    indicato come reato per il quale era stata pronunciata la condanna in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come base del giudizio di appello definito con la sentenza impugnata, con effetti limitati a uno dei due imputati.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile al rito prescelto; censure che travalichino tali limiti sono inammissibili.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza offrire specifiche ragioni di critica alla motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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