Messaggio numero 1500 del 24-01-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce indicazioni operative per la gestione delle domande di pensione in salvaguardia, l’uso dei nuovi prodotti Webdom, gli adempimenti delle sedi e le verifiche sulla non rioccupazione e sulla contribuzione dei soggetti interessati.
Istruzioni operative sulla salvaguardia ex legge 214/2011
Istruzioni operative sulla salvaguardia ex legge 214/2011
Il documento integra precedenti messaggi INPS e fornisce ulteriori istruzioni operative per la gestione delle domande di pensione presentate dai potenziali beneficiari della salvaguardia prevista dalla legge n. 214 del 2011. Vengono disciplinati sia gli aspetti procedurali di lavorazione delle domande sia le verifiche necessarie per definire correttamente le posizioni interessate.
Gestione delle domande di pensione già presentate
In attesa del completamento del monitoraggio previsto dal comma 15 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 e dell’invio agli interessati della comunicazione/invito a presentare domanda di pensione, le sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione delle domande già pervenute per l’accesso al trattamento pensionistico con decorrenza, in base ai requisiti antecedenti alla riforma Monti-Fornero, nel primo quadrimestre 2013.
Tali domande devono essere mantenute in apposita evidenza e agli interessati deve essere trasmessa una comunicazione formale del seguente tenore: “La sua domanda di pensione in salvaguardia verrà definita non appena saranno terminate le relative operazioni di monitoraggio”.
L’indicazione riguarda soprattutto le domande di pensione di anzianità con decorrenza da febbraio 2013, per evitare il posticipo della decorrenza, considerato che, in presenza dei requisiti di legge, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. I provvedimenti di reiezione già adottati devono essere riesaminati ed eventualmente annullati se sussistono tutti i requisiti di legge per il diritto alla salvaguardia, con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.
Nuovi prodotti Webdom per la gestione delle domande
Per individuare i soggetti ammessi al pensionamento in salvaguardia sono stati istituiti nuovi prodotti Webdom per le domande di pensione:
- “Pensione di anzianità con Salvaguardia ex L. 214”
- Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
- Sottogruppo: 0001 – Pensione di anzianità
- Tipo: 0XXX – Salvaguardia ex L. 214
- “Pensione di vecchiaia con Salvaguardia ex L. 214”
- Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
- Sottogruppo: 0002 – Pensione di vecchiaia
- Tipo: 0XXX – Salvaguardia ex L. 214
È prevista una ulteriore suddivisione nella “Tipologia della Richiesta”, con quattro codici:
- AAS: Anzianità (Automatica) Salvaguardia ex L. 214
- AMS: Anzianità (Manuale) Salvaguardia ex L. 214
- VAS: Vecchiaia (Automatica) Salvaguardia ex L. 214
- VMS: Vecchiaia (Manuale) Salvaguardia ex L. 214
Per i soggetti che accedono in salvaguardia a specifici trattamenti pensionistici, e precisamente:
- pensione di anzianità per le lavoratrici che accedono al trattamento in regime sperimentale ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004;
- pensione di vecchiaia nel sistema contributivo;
- pensione di vecchiaia a seguito di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità,
deve essere utilizzato il solo campo “Tipologia della Richiesta”, con i valori sopra indicati.
I prodotti sono previsti anche per la trasmissione telematica della domanda da parte dei patronati (on-line e off-line) e del cittadino (on-line). Per queste domande devono essere compilati gli stessi pannelli normalmente previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia. I nuovi prodotti sono neutralizzati ai fini degli indicatori del Cruscotto direzionale collegati ai tempi soglia. La disponibilità delle procedure di liquidazione sarà comunicata con successivo messaggio.
Adempimenti delle sedi per la definizione delle posizioni
Le sedi devono indicare, nell’oggetto dell’e-mail inviata alla casella istituzionale salvaguardia65@inps.it per la trasmissione dei provvedimenti delle DTL, la gestione di iscrizione del soggetto interessato, specificando se si tratta di ex INPDAP o ex IPOST.
Si ricorda inoltre che i provvedimenti di accoglimento delle istanze presentate dai soggetti di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e) della legge n. 214 del 2011, ossia i lavoratori esonerati dal servizio ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 122 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, se iscritti alla Gestione ex Inpdap, devono essere inviati alla casella dctratpensuff1@inpdap.gov.it, come già chiarito nel messaggio n. 13343 del 2012.
Lavoratori in prosecuzione volontaria e lavoratori cessati per accordi di esodo
Viene richiamato che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 4 dicembre 2011, per accedere alla salvaguardia, non devono essersi rioccupati successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, come già precisato nel messaggio n. 20600 del 13/12/2012.
Per i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, si richiama la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0071196 del 22.11.2012, secondo cui le istanze devono essere respinte se i lavoratori dichiarano di essersi rioccupati successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Al fine di verificare la condizione di non rioccupazione, le sedi devono esaminare le posizioni presenti nel monitoraggio 65.000 e da processare con Unicarpe, anche mediante il Casellario degli attivi. La procedura MONITORAGGIO65000 è stata implementata per consentire la visualizzazione dell’estratto conto integrato tramite clic sul codice fiscale del lavoratore.
Verifica delle posizioni presso Casse professionali ed enti privatizzati
Per alcuni lavoratori interessati alla salvaguardia, iscritti a Casse professionali o enti privatizzati che richiedono il versamento obbligatorio di una contribuzione minima per mantenere l’iscrizione all’albo o all’ente anche in assenza di attività professionale, le sedi devono acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, nella quale sia attestato:
- l’obbligatorietà del versamento della contribuzione minima alla gestione di appartenenza;
- il fatto che la contribuzione effettivamente versata non è collegata allo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
La veridicità delle dichiarazioni deve essere verificata con l’ausilio del Casellario degli attivi, controllando la tipologia della contribuzione versata, in particolare se sia pari o superiore alla contribuzione minima obbligatoriamente dovuta e se vi sia contribuzione integrativa oppure contributi riferibili a più fondi di contribuzione della medesima Cassa o ente, come ad esempio ENPAM.
Il documento chiarisce che, in generale, per le Casse professionali e gli enti privatizzati è previsto un versamento contributivo legato al reddito professionale; per alcune Casse o enti esiste invece una contribuzione minima non legata al reddito o all’esercizio della professione ma alla sola iscrizione all’albo o al ruolo. Inoltre, la maggior parte di tali enti prevede una contribuzione integrativa legata al volume d’affari ai fini IVA, obbligatoria in caso di attività professionale.
La distinzione tra le varie tipologie di contribuzione emerge dall’Estratto Conto Integrato (ECI) del Casellario dei Lavoratori Attivi, disponibile nel percorso intranet: Processi > Assicurato pensionato > Estratto Conto Integrato Casellario Lavoratori Attivi. L’estratto, per la cui lettura è richiamata una guida allegata, si compone di:
- quadro A: periodi contributivi e/o volumi d’affari IVA;
- quadro B: importi dei contributi versati;
- quadro C: solo per ENASARCO, contributi e mandatari.
Si precisa che per ENPAM è prevista la sola contribuzione soggettiva, che può essere collegata a più fondi di gestione del medesimo ente nel quadro A dell’ECI. Per ENASARCO rileva il solo quadro C, in cui sono esposti i contributi e i mandatari degli agenti di commercio.
La presenza nel quadro A di periodi con volume d’affari IVA, nel quadro B di versamenti per contributi integrativi o aggiuntivi e/o di contributi soggettivi in fondi diversi dal fondo generale, soprattutto per ENPAM, e/o nel quadro C per ENASARCO, è indice di attività lavorativa effettivamente svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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