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Messaggio

Messaggio numero 1051 del 17-01-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per il 2013, non è più applicabile l’anticipazione della CIG in deroga prevista dall’art. 7-ter, comma 3, del D.L. n. 5/2009. Le domande possono essere autorizzate ed erogate solo dopo il ricevimento del relativo decreto regionale o ministeriale; vengono inoltre richiamate le procedure operative per aziende mono e plurilocalizzate e le nuove indicazioni di codifica in procedura.

CIG in deroga 2013: cessazione dell’anticipazione e nuove modalità di autorizzazione

Cessazione dell’istituto dell’anticipazione per la CIG in deroga nel 2013

Il documento riguarda la disciplina dell’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e precisa che tale istituto, previsto in via sperimentale dall’art. 7-ter, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, non è più utilizzabile per i periodi di competenza 2013. La comunicazione ha quindi la funzione di aggiornare le sedi INPS sulle modalità corrette di gestione delle domande e dell’erogazione delle prestazioni.

Quadro normativo richiamato

La norma originaria prevedeva che, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con pagamento diretto, l’INPS potesse anticipare i trattamenti sulla base della domanda, degli accordi tra le parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, entro i limiti di spesa e con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate.

Tale disciplina è stata prorogata per gli anni 2011 e 2012:

  • dall’art. 1, comma 31, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
  • dall’art. 33, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità 2013, non ha invece previsto una ulteriore proroga per il 2013.

Effetti operativi per le domande riferite al 2013

Il documento precisa che non potranno più essere autorizzate richieste di anticipazione di CIG in deroga per periodi di competenza 2013. Di conseguenza, l’erogazione delle prestazioni per mensilità 2013 può avvenire solo dopo il ricevimento del relativo decreto di competenza:

  • decreto regionale, per le aziende con unità produttive site in una sola regione;
  • decreto ministeriale, per le aziende plurilocalizzate.

Viene inoltre espressamente chiarito che eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’anticipazione non possono trovare applicazione per periodi di competenza 2013.

Procedimento amministrativo per aziende con unità produttive in una sola regione

Il documento richiama il procedimento da seguire per la concessione della cassa integrazione in deroga a pagamento diretto nelle aziende con unità produttive ubicate in una sola regione:

  • l’azienda, dopo la stipula degli accordi sindacali, presenta all’Istituto e alla Regione la domanda di CIG in deroga, allegando l’elenco dei beneficiari e il verbale di accordo sindacale;
  • la Regione, ricevuta la richiesta, predispone il provvedimento regionale di concessione e lo invia telematicamente all’INPS, corredato dall’elenco dei beneficiari da inserire nel sistema informativo dei percettori;
  • l’INPS, ricevuto il provvedimento di concessione, verifica i requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e procede all’erogazione della prestazione.

Procedimento per imprese plurilocalizzate

Per le imprese plurilocalizzate la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di esito positivo, la richiesta dà luogo a un decreto interministeriale.

Indicazioni procedurali e codici da utilizzare

Poiché l’istituto dell’anticipazione non è più applicabile nell’anno in corso, non deve più essere utilizzato:

  • il codice di intervento "670";
  • il numero convenzionale "04" o "05" nella procedura di autorizzazione.

L’operatore di sede deve acquisire le domande inserendo:

  • il numero e la data dello specifico decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate;
  • il decreto di stanziamento fondi, nel caso di provvedimento concessorio regionale;
  • come codice "emesso per", il codice 699.

Sintesi finale della disciplina operativa

In sostanza, il documento stabilisce che per il 2013 la CIG in deroga non può più essere anticipata dall’INPS sulla base di accordi quadro o domande prive del relativo provvedimento autorizzativo. L’autorizzazione e il pagamento richiedono invece il previo decreto regionale o ministeriale e l’uso delle corrette codifiche procedurali da parte delle sedi INPS.

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