Messaggio numero 1143 del 18-01-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le imprese che hanno iniziato a versare i contributi sospesi al 40% per il sisma Abruzzo 2009 possono essere considerate regolari ai fini del DURC fino alla decisione definitiva della Commissione europea. Conferma inoltre che resta fermo il termine del 31 gennaio 2013 per la presentazione della dichiarazione de minimis necessaria per l’agevolazione contributiva.
DURC e agevolazione contributiva 40% sisma Abruzzo 2009
Ripresa della riscossione dei contributi sospesi per il sisma Abruzzo 2009
Il documento richiama l’art. 33, comma 28, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), pubblicata in G.U. del 14 novembre 2011, n. 265. La norma ha previsto, a partire da gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi in conseguenza del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, stabilendo che l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, o per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto di sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti, sia ridotto al 40%.
L’INPS ha fornito le istruzioni applicative con la circolare n. 116/2012 e successivi chiarimenti con i messaggi n. 16832 e n. 20691/2012.
Inquadramento come aiuto di Stato e limite del regime de minimis
La circolare INPS n. 116/2012, su indicazione del Ministero vigilante, ha qualificato la riduzione al 40% come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE. Per tale ragione, il diritto all’agevolazione contributiva è stato riconosciuto esclusivamente ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina “de minimis” in materia di aiuti di Stato.
Per i soggetti che superano la soglia de minimis, l’eventuale estensione della riduzione dei versamenti era subordinata all’esito positivo della valutazione di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato da parte della Commissione europea.
Procedimento della Commissione europea
La Commissione europea, con Decisione C(2012) 7128 final del 17/10/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2012, ha avviato un procedimento di indagine formale ai sensi dell’art. 108, paragrafo 2, TFUE, relativo a varie agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali, incluse quelle relative al sisma Abruzzo 2009, identificate come Aiuti di Stato SA.35083(2012/C).
La decisione contiene anche un’ingiunzione, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, con cui le autorità italiane sono state invitate a sospendere tutti gli aiuti illegali oggetto di indagine formale.
Rilascio del DURC per i soggetti che pagano il 40%
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 29/0006450/L del 14/12/2012, ha precisato che, in assenza di una decisione definitiva della Commissione europea sulla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, non sussistono ostacoli, né in base al diritto comunitario sugli appalti né in base al diritto interno, al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il documento richiama inoltre:
- l’art. 45, par. 2, lett. e), della direttiva 2004/18/CE, che facoltizza e non impone alle autorità nazionali di escludere dalle gare l’operatore non in regola con gli obblighi contributivi e assistenziali;
- l’art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163/2006, che prevede l’esclusione solo in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- la sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2006, causa C-226/04, La Cascina e Zilch, secondo cui il diritto comunitario non impedisce la regolarizzazione della posizione contributiva e fiscale tramite strumenti previsti dall’ordinamento nazionale, come la rateizzazione o la riduzione dei debiti.
In base a tali considerazioni, le imprese che hanno iniziato a versare i contributi nella misura del 40% ai sensi dell’art. 33, comma 28, della Legge 12 novembre 2011 possono essere considerate regolari ai fini del rilascio del DURC fino alla decisione definitiva della Commissione europea.
Termine per la dichiarazione de minimis
Il documento precisa infine che, in ottemperanza all’ordine di sospensione contenuto nella Decisione C(2012) 7128 final del 17/10/2012, resta invariato il termine del 31 gennaio 2013 per la presentazione della dichiarazione “de minimis”, necessaria per fruire dell’agevolazione contributiva del 40%.
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