Messaggio numero 1785 del 30-01-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della sentenza n. 257/2012 della Corte Costituzionale, l'indennità di maternità/paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottano o hanno in affidamento preadottivo un minore è riconosciuta per cinque mesi anziché tre, nel rispetto dei limiti di età del minore. L'applicazione riguarda i rapporti non esauriti e integra le istruzioni della circolare n. 137/2007.
Estensione a cinque mesi dell'indennità di maternità/paternità per adozione o affidamento preadottivo nella Gestione separata
Estensione dell'indennità di maternità/paternità nella Gestione separata
Il documento dà conto degli effetti della sentenza n. 257 del 19 novembre 2012 della Corte Costituzionale in materia di tutela della maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata. L'intervento modifica la durata del periodo indennizzabile in caso di adozione o affidamento preadottivo di minore.
Contenuto della pronuncia della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La declaratoria riguarda, in particolare, la parte in cui, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevedeva l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi invece che di cinque mesi.
Effetti pratici per gli iscritti alla Gestione separata
A seguito della sentenza, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per cinque mesi.
L'estensione opera:
- sia in caso di adozione nazionale;
- sia in caso di adozione internazionale.
Resta fermo il rispetto dei limiti di età del minore previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 23484 del 4 aprile 2002.
Termine di fruizione del congedo
Il documento richiama l'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, tanto nell'adozione nazionale quanto in quella internazionale.
In considerazione di tale disciplina, l'estensione del periodo di congedo stabilita dalla Corte Costituzionale si applica soltanto in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità e per i rapporti non esauriti.
Rapporti non esauriti e ambito temporale di applicazione
Per rapporti non esauriti si intendono le situazioni giuridiche nelle quali non sia intervenuta:
- sentenza passata in giudicato;
- estinzione del diritto per prescrizione.
Pertanto, l'adeguamento alla pronuncia costituzionale riguarda le posizioni ancora suscettibili di modifica secondo tali criteri.
Coordinamento con la circolare n. 137 del 21 dicembre 2007
Le istruzioni contenute nel messaggio integrano la circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, relativa al congedo di maternità in caso di adozione e affidamento preadottivo, limitatamente alla durata del periodo indennizzabile.
Sintesi operativa
In conclusione, per gli iscritti alla Gestione separata che adottano o accolgono in affidamento preadottivo un minore, l'indennità di maternità/paternità deve essere corrisposta per cinque mesi, anziché per tre, nei limiti di età previsti e per i soli rapporti non esauriti, con efficacia sia per le adozioni nazionali sia per quelle internazionali.
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