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Messaggio

Messaggio numero 1636 del 28-01-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento riepiloga le nuove regole introdotte dalla legge di stabilità 2013 sulla sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione, con indicazioni operative per le strutture territoriali INPS. Disciplina ambito di applicazione, contenuto e termini della dichiarazione del contribuente, obblighi dell’Agente e dell’Ente creditore, effetti del mancato riscontro, disciplina transitoria e sanzioni per documentazione falsa o contraffatta.

Sospensione della riscossione dei tributi su iniziativa del contribuente ex legge di stabilità 2013

Sospensione della riscossione ex legge di stabilità 2013

Il documento illustra il procedimento introdotto dall’art. 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione coattiva su iniziativa del contribuente. L’obiettivo è fornire un quadro normativo operativo per la gestione delle dichiarazioni presentate ai fini della sospensione, dello sgravio o dell’annullamento dei crediti affidati agli Agenti della Riscossione.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l’Agente della Riscossione abbia già notificato la cartella di pagamento, sia ai crediti richiesti dall’Istituto mediante Avviso di Addebito ai sensi dell’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

Presupposto della sospensione e dichiarazione del debitore

Dal 1° gennaio 2013, i soggetti incaricati della riscossione coattiva devono sospendere immediatamente ogni attività di recupero quando il debitore presenti una dichiarazione attestante l’esistenza di una causa che rende il credito non esigibile.

La dichiarazione può essere presentata dal contribuente, anche con modalità telematiche, in presenza della notifica del primo atto di riscossione oppure di un atto della procedura cautelare o esecutiva. Essa deve documentare che gli atti o il credito sono stati interessati da una delle seguenti circostanze:

  • prescrizione o decadenza del diritto di credito intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
  • sospensione giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato, in tutto o in parte, la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha partecipato;
  • pagamento effettuato, riferibile al ruolo, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
  • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Termini per la presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata all’Agente della Riscossione entro 90 giorni dalla notifica dell’atto. Le dichiarazioni presentate oltre tale termine sono considerate inammissibili e prive di effetti, come chiarito anche dalla direttiva di gruppo Equitalia n. 2/2013 dell’11 gennaio 2013.

Effetti della dichiarazione e attività dell’Agente della Riscossione

La dichiarazione del contribuente costituisce il punto di avvio del procedimento e produce l’effetto immediato di sospendere l’esecuzione del titolo. Inoltre, può condurre all’estinzione del credito in riscossione qualora l’Ente creditore non comunichi nei termini stabiliti l’infondatezza delle ragioni dedotte dal contribuente.

Ricevuta la dichiarazione, l’Agente della Riscossione deve:

  • verificarne la completezza e la documentazione allegata;
  • registrare immediatamente sui propri sistemi la sospensione di tutte le attività dirette alla riscossione;
  • entro 10 giorni dalla presentazione, trasmettere all’Ente creditore la dichiarazione e la documentazione allegata per la verifica delle ragioni esposte.

L’inoltro alle strutture territoriali dell’Istituto avviene tramite PEC. Le richieste devono essere gestite dall’unità organizzativa accertamento e gestione del credito.

Canale di trasmissione e competenze interne

Le dichiarazioni vengono canalizzate alle caselle PEC delle strutture territoriali dell’Istituto, ossia Direzioni provinciali e Agenzie, nonché alle strutture ex Enpals Direzioni Centro sud e Centro nord. Per conoscenza devono essere coinvolte anche la Direzione regionale INPS competente e la Direzione Contributi ex Enpals.

A tali ultime strutture è attribuito il compito di monitorare costantemente la corretta e tempestiva gestione delle dichiarazioni entro i termini di conclusione del procedimento.

La PEC deve riportare obbligatoriamente nell’oggetto la dicitura standard: "Sospensione Riscossione Legge stabilità 2013".

Verifiche dell’Ente creditore e provvedimenti conseguenti

L’Ente creditore deve verificare tempestivamente la fondatezza delle ragioni addotte dal contribuente. In caso di conferma, deve adottare, secondo la fattispecie, un provvedimento di sospensione oppure di sgravio/annullamento, trasmesso telematicamente all’Agente della Riscossione.

Entro 60 giorni dalla data di trasmissione della PEC con cui l’Agente ha inoltrato la dichiarazione, l’Ente creditore deve inoltre:

  • comunicare al contribuente, con raccomandata A/R o PEC, la correttezza della documentazione prodotta e il conseguente provvedimento trasmesso all’Agente;
  • oppure comunicare l’inidoneità della documentazione, informando contestualmente l’Agente della Riscossione dell’esito negativo per la ripresa dell’attività di recupero.

Il documento sottolinea la necessità del rigoroso rispetto di tale termine di 60 giorni.

Effetti del mancato riscontro entro 220 giorni

Il comma 540 prevede che, se l’Ente creditore non invia la comunicazione prevista dal comma 539 e non trasmette i relativi flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorsi inutilmente 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, le partite sono annullate di diritto.

In tal caso:

  • l’Agente della Riscossione è automaticamente discaricato dei relativi ruoli;
  • gli importi corrispondenti sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore.

Il documento evidenzia che tali effetti derivano da una gestione tardiva della dichiarazione oltre il termine finale di 220 giorni dalla protocollazione presso l’Agente della Riscossione.

Applicazione alle dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 2013

Per espressa previsione del comma 543, le disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate all’Agente della Riscossione anteriormente al 1° gennaio 2013.

Per le comunicazioni trasmesse dagli Agenti in vigenza della direttiva di gruppo Equitalia n. 10/2010 del 6 maggio 2010:

  • gli adempimenti di cui al comma 539 devono essere completati entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, avvenuta il 29 dicembre 2012;
  • il decorso del termine di 220 giorni produce i medesimi effetti di discarico dell’AdR ed eliminazione contabile dei crediti.

Le Direzioni regionali devono avviare un contatto immediato con le corrispondenti direzioni regionali di Equitalia e, per la Sicilia, con la direzione generale di Riscossione Sicilia S.p.A., per una ricognizione delle sospensioni effettuate in base alla direttiva Equitalia n. 10/2010.

La definizione delle attività relative a tali sospensioni deve concludersi inderogabilmente entro il 6 agosto 2013.

Falsità o contraffazione della documentazione

Il comma 541 disciplina l’ipotesi in cui, nel corso dell’esame della dichiarazione, emerga che la documentazione allegata sia falsa o contraffatta.

In tal caso, i Direttori delle strutture territoriali competenti devono, senza indugio, presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.c.

Il documento segnala inoltre la previsione di una sanzione amministrativa, che appare non tributaria e quindi regolata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ma rinvia a successive istruzioni per l’applicazione concreta della sanzione stessa.

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