Sentenza del 14/11/2016 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Diniego dell'istanza di riesame in autotutela e della definizione agevolativa del rapporto tributario - Efficacia delle Cartelle di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. È stato considerato insussistente anche il tentativo di conciliazione giudiziale previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, è stata ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione delle cartelle di pagamento relative al rapporto tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il rapporto tributario e gli atti conseguenti, chiedendo il riesame in autotutela e la definizione agevolativa mediante accertamento con adesione. Tuttavia, il ricorso introduttivo è stato proposto oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Il decorso del termine non è stato sospeso né riaperto dalla presentazione dell'istanza di autotutela o dalla richiesta di accertamento con adesione.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine decadenziale previsto dalla norma. La mancata osservanza del termine comporta l'inammissibilità del ricorso e non viene normalmente sanata dalla presentazione di istanze amministrative successive.
Art. 48 del d.lgs. n. 546/1992
La conciliazione giudiziale presuppone l'esistenza di un contenzioso validamente instaurato. Se il ricorso è tardivo o inammissibile, non sussistono i presupposti per procedere alla conciliazione.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di riesame in autotutela non sospende né proroga il termine per impugnare l'atto tributario, salvo specifiche disposizioni normative.
- Anche la richiesta di accertamento con adesione produce effetti sospensivi solo nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e non può rimediare a un ricorso già proposto oltre il termine decadenziale.
- È necessario impugnare tempestivamente l'atto tributario, senza attendere l'esito dell'autotutela o di eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione finanziaria.
- Un ricorso tardivo può impedire l'accesso alla conciliazione giudiziale e consolidare gli effetti dell'iscrizione a ruolo.
- In assenza di una tempestiva impugnazione o di una definizione validamente perfezionata, le cartelle di pagamento emesse sulla base del rapporto tributario possono risultare legittime.
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