Sentenza del 05/10/2017 n. 2166 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accise armonizzate - Esenzione per il consumo di gasolio marino destinato alla produzione di energia elettrica in stabilimenti per produrre prodotti energetici - Necessità dell'installazione di misuratore fiscale - Sussiste - Misuratore fiscale non funzionante per mancate istruzioni per la messa a punto dello stesso - Possibilità di fornire le stesse indicazioni del consumo di gasolio nei giorni di mancato funzionamento del misuratore fiscale - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione dalle accise armonizzate sul gasolio marino destinato alla produzione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dello stabilimento. L'Amministrazione aveva ritenuto necessario che il consumo fosse rilevato mediante un misuratore fiscale. Il misuratore, tuttavia, non aveva potuto operare tempestivamente perché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non aveva fornito in tempo le prescrizioni tecniche e le istruzioni necessarie alla sua messa a punto. Si discuteva quindi se, per i giorni di mancato funzionamento del misuratore, il contribuente potesse provare il consumo di gasolio con altri elementi.
La decisione
È stata ritenuta legittima la possibilità di fornire, anche per i giorni in cui il misuratore fiscale non era funzionante, indicazioni attendibili sul consumo di gasolio destinato alla produzione di energia elettrica. L'assenza temporanea della misurazione fiscale non impedisce automaticamente il riconoscimento dell'esenzione, purché il contribuente dimostri in modo logico, documentato e verificabile sia la quantità consumata sia l'assenza di possibili usi alternativi del gasolio incompatibili con l'agevolazione. La decisione valorizza quindi la concreta impossibilità di utilizzare il misuratore, non imputabile al contribuente, e la prova sostitutiva del consumo effettivamente agevolabile.
Norme richiamate
Disciplina delle accise armonizzate sul gasolio destinato alla produzione di energia elettrica
L'esenzione o il trattamento agevolato dipende dalla destinazione effettiva del gasolio alla produzione di energia elettrica necessaria al funzionamento dello stabilimento e non può essere negato automaticamente quando la misurazione fiscale sia temporaneamente impossibile per cause imputabili all'Amministrazione.
Obbligo di installazione e utilizzazione del misuratore fiscale
Il misuratore fiscale è normalmente necessario per controllare e documentare il consumo di gasolio agevolato. Tuttavia, quando non può funzionare per mancanza o ritardo delle istruzioni tecniche dell'autorità competente, il consumo può essere dimostrato con mezzi alternativi attendibili, purché sia garantita la verificabilità del dato.
Massime di principio
- L'obbligo di utilizzare un misuratore fiscale non deve tradursi nella perdita automatica dell'esenzione quando il dispositivo non è operativo per un ritardo o un'omissione dell'Amministrazione e il contribuente non ha responsabilità nella mancata attivazione.
- In assenza temporanea di una misurazione fiscale, sono ammissibili documenti e ricostruzioni alternative del consumo, come registri di carico e scarico, dati tecnici degli impianti, consumi energetici, fatture e report di funzionamento, purché coerenti e controllabili.
- Il contribuente deve dimostrare non solo quanto gasolio è stato consumato, ma anche che il prodotto è stato utilizzato esclusivamente per la finalità agevolata e che non era concretamente destinabile ad altri usi.
- La prova alternativa deve essere particolarmente rigorosa: la mera dichiarazione del contribuente non è sufficiente se non è supportata da una ricostruzione tecnica e documentale logicamente verificabile.
- Quando il misuratore diventa operativo, il contribuente deve procedere alla sua installazione, taratura e utilizzazione secondo le prescrizioni dell'autorità, mantenendo separatamente la documentazione relativa al periodo precedente.
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